Zona di origine: Provincia Autonoma di Bolzano. Il nome “Stelvio” indica il comprensorio montuoso del Parco Nazionale dello Stelvio, famoso per essere meta turistica internazionale.
La qualità e le particolari caratteristiche di questo formaggio sono da ricondurre principalmente alla tipica vegetazione d'alta montagna, che rappresenta la base della dieta degli animali. Il formaggio “Stelvio” o “Stilfser” ha mantenuto nel tempo le caratteristiche peculiari dovute all'ambiente alpino di origine, costituito dal comprensorio montuoso dello “Stelvio-Stilfser” che rappresenta il centro di maggiore produzione (tra 500 e 2 000 metri di altitudine). Le condizioni climatiche e pedologiche omogenee dell'area alpina altoatesina influenzano la qualità dei foraggi usati nell'alimentazione delle bovine e del formaggio ottenuto. La gestione dei prati nel rispetto dell'ambiente ha reso possibile questa ricchezza floristica.
La Denominazione di Origine Protetta è stata riconosciuta nel 2007 (Reg. CE n. 148 del 15.02.07; GUCE L. 46 del 16.02.07).
Stelvio o Stilfser DOP
Stelvio o Stilfser DOP - Caratteristiche e fasi di produzione
All'atto dell'immissione al consumo il formaggio “Stelvio” o “Stilfser”, la cui stagionatura non può essere inferiore ai 60 giorni, ha la forma cilindrica con facce piane o quasi piane e scalzo diritto o leggermente concavo e presenta le seguenti caratteristiche dimensionali: il peso varia da 8 a 10 kg, il diametro da 36 a 38 cm e l'altezza da 8 a 10 cm.
La percentuale di grasso sulla sostanza secca è uguale o maggiore al 50 per cento e il tasso di umidità non supera il 44%. La crosta deve presentare la tipica colorazione variante dal giallo arancio all'arancio marrone. La pasta, a struttura compatta e di consistenza cedevole ed elastica, presenta colorazione tra giallo chiaro e paglierino, con occhiatura irregolare di piccola e media grandezza.
Si presta molto bene ad essere fuso e consumato con la polenta. Ottimo l'abbinamento con lo speck e le zuppe di cereali.
I vini più adatti sono quelli di media struttura, specialmente rossi (es. Pinot nero dell'Alto Adice e Schiava).
Per le forme più stagionate si consiglia l'abbinamento con vini più importanti (es. Lagrein di Terlano, sempre per rimanere in Alto Adige).
Articolo 1.
Nome del prodotto
La denominazione di origine protetta (D.O.P) « Stelvio» o «Stilfser» e' riservata esclusivamente al formaggio da tavola che
risponde alle questioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Zona di produzione
La zona di produzione della D.O.P formaggio «Stelvio» o«Stilfser» rientra nel territorio delle seguenti comunita'
comprensoriali della provincia di Bolzano:
1) Val Venosta;
2) Burgraviato;
3) Salto-Sciliar;
4) Val Pusteria;
5) Val d'Isarco;
6) Territorio del comune di Bolzano.
Tale zona, riferita alle relative comunita' comprensoriali,
comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:
(1) Curon Venosta, (2) Malles, (3) Tubre, (4) Glorenza,
(5) Sluderno, (6) Prato allo Stelvio, (7) Lasa, (8) Stelvio,
(9) Silandro, (10) Senales, (11) Martello, (12) Laces,
(13) Castelbello-Ciardes, (14) Moso in Passiria, (15) S. Leonardo in
Passiria, (16) S. Martino in Passiria, (17) Ultimo,
(18) S. Pancrazio, (19) Proves, (20) Lauregno, (21) Senale -
S. Felice, (22) Tesimo, (23) Avelengo, (24) Verano, (25) Aldino,
(26) Sarentino, (27) Meltina, (28) S. Genesio, (29) Renon,
(30) Castelrotto, (31) Fie', (32) Tires, (33) Cornedo, (34) Nova
Levante, (35) Nova Ponente, (36) Ortisei, (37) S. Cristina,
(38) Selva Gardena, (39) Chiusa, (40) Villandro, (41) Barbiano,
(42) Ponte Gardena, (43) Laion, (44) Vandoies, (45) Selva dei Molini,
(46) Terento, (47) Chienes, (48) Falzes, (49) Gais, (50) Valle
Aurina, (51) Predoi, (52) Campo Tures, (53) S. Lorenzo di Sebato,
(54) Brunico, (55) Perca, (56) Rasun-Anterselva, (57) S. Martino in
Badia, (58) Marebbe, (59) Valdaora, (60) Monguelfo, (61) Casies,
(62) Villabassa, (63) La Valle, (64) Badia, (65) Corvara,
(66) Braies, (67) Dobbiaco, (68) S. Candido, (69) Sesto,
(70) Bolzano, (71) Brennero, (72) Racines, (73) Vipiteno, (74) Val di
Vizze, (75) Campo di Trens, (76) Rodengo, (77) Fortezza,
(78) Naz-Sciaves, (79) Luson, (80) Bressanone, (81) Velturno,
(82) Funes, (83) Rio Pusteria, (84) Varna.
2.1. Produzione del latte bovino.
Deve essere utilizzato latte bovino prodotto in aziende
zootecniche localizzate esclusivamente nel territorio delimitato dal
presente disciplinare.
2.2. Strutture di trasformazione: caseifici e locali di
trasformazione/stagionatura.
Con il termine produzione di formaggio «Stelvio» o «Stilfser» si
intende l'intero processo che iniziando dall'ottenimento della
materia prima latte e passando attraverso le fasi della
caseificazione e della stagionatura, giunge fino all'ottenimento del
prodotto finito, maturo ed identificato da apposito contrassegno.
La materia prima ottenuta in conformita' al precedente
paragrafo 2.1., puo' essere destinata alla produzione del formaggio«Stelvio» o «Stilfser» unicamente in caseifici e in locali di
trasformazione/stagionatura ubicati all'interno del territorio
delimitato in precedenza.
Tali strutture di trasformazione e stagionatura devono
necessariamente soddisfare tutti i requisiti imposti dalla normativa
nazionale e comunitaria vigente in materia igienico sanitaria.
Articolo 3.
Descrizione del processo produttivo
3.1. Il latte.
Il latte destinato alla produzione del formaggio «Stelvio» o«Stilfser» dev'essere ottenuto da bovine allevate in aziende
zootecniche localizzate nel territorio delimitato per la D.O.P.
3.2. Qualita' del latte.
Il latte utilizzato per la produzione del formaggio «Stelvio» o«Stilfser» deve avere le seguenti caratteristiche chimiche:
grasso: > o = 3,45%;
proteine: > o = 3,10%.
3.3. Alimentazione delle bovine.
Il latte destinato alla trasformazione in formaggio «Stelvio» o«Stilfser» dev'essere prodotto con una tecnica alimentare delle
bovine basata prevalentemente sull'utilizzo di foraggi ottenuti
all'interno del territorio delimitato.
3.3.1. Alimentazione delle bovine durante la fase di allevamento in
malga.
Le vacche, durante la fase di allevamento in malga (se previsto),
si alimentano prevalentemente con erba fresca.
3.3.2. Alimentazione delle bovine allevate all'interno delle stalle.
La razione base delle bovine da latte, in questo caso, dev'essere
fornita da:
foraggio affienato ad libitum;
insilato d'erba fino ad un massimo di 15 kg/capo (i prodotti
contenenti silomais non sono consentiti).
Sono inoltre consentiti esclusivamente i seguenti alimenti:
foraggi disidratati;
paglie dei seguenti cereali: orzo, segale, triticale, frumento
e avena;
i seguenti cereali, loro prodotti e sottoprodotti: mais, orzo,
segale, triticale, frumento e avena;
i seguenti semi oleosi, loro prodotti e sottoprodotti: soia
geneticamente non modificata, colza, lino, girasole decorticato o
parzialmente decorticato;
polpe secche di barbabietola;
trebbie di birra e marcomele essiccate;
barbabietola;
patate;
lievito di birra;
melasso;
carrube;
prodotti lattiero-caseari in polvere;
amminoacidi e proteine nobili non derivati da processi di
proteolisi;
grassi vegetali.
3.4. Raccolta e trasporto del latte.
Relativamente alla fase della raccolta del latte, fatto salvo il
doveroso rispetto dei requisiti igienico-sanitari cogenti per quanto
riguarda il trattamento della materia prima e la idoneita' degli
strumenti e dei mezzi di raccolta, deve essere assicurata la netta
separazione tra latte prodotto all'interno della zona delimitata e
latte prodotto al di fuori della zona delimitata all'art. 2 e/o latte
non idoneo in base al presente disciplinare.
Articolo 4.
Caratteristiche del processo di trasformazione
4.1. Stoccaggio del latte al caseificio.
Parimenti alla raccolta, anche nella eventuale fase di stoccaggio
del latte presso il caseificio si deve garantire l'assenza di
mescolamento con latte non proveniente dalla zona delimitata dal
disciplinare e non idoneo in base al disciplinare per il formaggio«Stelvio» o «Stilfser».
Il caseificio si deve dotare di appositi ed identificati
contenitori dove conservare il latte destinato a questa
trasformazione, secondo quanto necessario.
A cura del caseificio devono essere predisposte e mantenute
attive procedure per la gestione della eventuale fase di stoccaggio
del latte, nonche' adeguata documentazione che consenta di riferire
le masse conservate alla loro provenienza.
Inoltre, al fine di garantire una buona qualita' casearia per il
latte destinato alla trasformazione, e' consentito raffreddare il
latte fino alla temperatura di circa 6,0-9,0 °C e di limitare la
durata dello stoccaggio a questa temperatura ad un massimo di 25 ore.
Complessivamente il latte, deve essere avviato alla
caseificazione entro 48 ore dalla mungitura.
4.2. Trasformazione del latte e preparazione del formaggio.
Per tutte le fasi rilevanti della trasformazione del latte in
formaggio il caseificio deve avere cura di documentare, mediante
opportune registrazioni, la rispondenza dei processi e delle
metodologie applicate ai requisiti previsti per la denominazione
formaggio «Stelvio» o «Stilfser».
Il caseificio deve altresi' aver cura di registrare le
informazioni sufficienti a consentire il legame con la materia prima
utilizzata al fine di garantire una completa identificazione e
rintracciabilita' del prodotto, lungo tutta la filiera di produzione.
Ogni produttore di formaggio deve inoltre annotare su apposito
registro le quantita' di formaggio ottenuto ed identificato con
contrassegno.
4.2.1. Riduzione del tenore in grasso.
Il latte puo' essere leggermente scremato, in modo tale da
regolare il tenore in materia grassa entro valori compresi fra 3,45 e
3,60%. La parziale scrematura del latte viene eseguita mediante
l'utilizzo di una scrematrice.
4.2.2. Trattamento termico del latte.
Il latte viene sottoposto ad un trattamento termico pari ad una
temperatura di 72 °C per un tempo di 2-3 secondi.
4.2.3. Impiego di fermenti.
L'addizione di fermenti lattici al latte, nell'eventualita' sia
praticata, deve prevedere l'impiego di colture mesofile, fatte
moltiplicare secondo buona tecnica su latte di raccolta proveniente
dalla zona delimitata per la produzione del formaggio «Stelvio» o«Stilfser».
La quantita' di fermento impiegato nella trasformazione, di
norma, si attesta a valori prossimi all'1 % della massa del latte in
caseificazione.
4.2.4. Impiego di conservanti.
Al latte in lavorazione puo' essere aggiunto il conservante
lisozima (max. 2 g per 100 litri di latte). Il nitrato di potassio
non viene piu' utilizzato.
4.2.5. Caseificazione.
Al latte immesso in trasformazione, eventualmente inoculato con
fermenti lattici, dopo 50-60 minuti viene addizionato il caglio di
vitello ad una temperatura della massa in trasformazione di circa
32-33 °C.
L'enzima coagulante impiegato deve essere costituito
esclusivamente da caglio, in forma liquida o in polvere. Il caglio
viene prodotto in zona seguendo un metodo tradizionale. Ha
un'attivita' di 1:15.000 ed e' composto dal 75% di chimosina e dal
25% di pepsina; non contiene altro tipo di coagulanti (come ad es.
quelli di origine microbica), non e' geneticamente modificato, ne'
contiene enzimi coagulanti geneticamente modificati.
Il tempo di coagulazione del latte, all'interno della vasca
polifunzionale in acciaio, mediamente necessario per raggiungere una
consistenza della cagliata tale da sostenere la rottura, nelle
condizioni tipo, varia da 20 a 27 minuti.
Dopo tale periodo si procede alla rottura del coagulo caseoso;
tale operazione dura per 10-15 minuti, ottenendo come risultato
finale dei grani di pasta delle dimensioni di chicco di mais.
Una volta raggiunte le dimensioni finali di rottura, si procede
con un periodo di agitazione della massa della durata di 8-12 minuti.
Si prosegue quindi con lo scarico di parte del siero di
lavorazione, pari al 25-35% della massa lavorata, al fine di
procedere al successivo riscaldamento della massa in agitazione fino
a 36-40 °C. Detto riscaldamento avviene mediante l'addizione di acqua
calda (a 50-70 °C di temperatura) per un volume pari a quanto basta
per far raggiungere alla massa la temperatura di 36-40 °C. Raggiunta
quindi la temperatura voluta si mantiene la massa in agitazione fino
ad ottenere un adeguato prosciugamento dei granuli della cagliata.
Si provvede quindi alla estrazione della cagliata, mediante
scarico su tavolo spersore o vasca, permettendo l'allontanamento del
siero in eccesso.
La durata della lavorazione, dall'addizione del caglio e fino
allo scarico su tavolo o vasca, si aggira mediamente sugli 80-90
minuti.
La fase di allontanamento del siero dalla cagliata viene
completata mediante una blanda pressatura della massa.
Non appena ottenuto un adeguato grado di prosciugamento della
cagliata si procede alla formatura della stessa ed alla immissione
delle forme ottenute negli stampi cilindrici da avviare alla
successiva fase di pressatura.
4.2.6. Pressatura e successivo rassodamento delle forme in acqua.
La cagliata cosi' ottenuta dalla caseificazione viene sottoposta
a pressatura per un periodo di tempo variabile da 30 minuti a 2 ore.
Terminata la pressatura le forme sono lasciate sostare in un
locale condizionato fino ad un sufficiente livello di acidificazione
della pasta; si ritiene opportuno giungere a valori di pH \leq 5,5.
Si puo' procedere eventualmente al raffreddamento e rassodamento
delle forme mediante immersione delle stesse in acqua fresca per 1-3
ore.
Tale operazione consente di regolare l'andamento fermentativo e
l'acidificazione della pasta, evitando dannosi eccessi di acidita'
che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla qualita' del
formaggio maturo.
La salatura viene effettuata esclusivamente mediante immersione
del formaggio in salamoia. Il trattamento si protrae per 36-48 ore,
impiegando soluzioni saline alla concentrazione di 16-22° Be' di
cloruro di sodio, ad una temperatura di 12-15 °C.
Su ogni singola forma, durante la pressatura deve essere apposto
il contrassegno riportante le indicazioni identificative del
caseificio produttore del formaggio, nonche' le informazioni
sufficienti a permettere l'identificazione e la rintracciabilita' dei
lotti di produzione, secondo quanto necessario.
4.2.7. Stagionatura.
La stagionatura del formaggio «Stelvio o Stilfser» rappresenta
una fase essenziale e caratteristica del processo di produzione, di
cui fa parte integrante. Tale fase avviene in locali condizionati con
temperatura di 10-14 °C e una umidita' relativa pari all'85-95% e su
tavole in legno. Essa prevede il tradizionale trattamento costituito
da rivoltamenti e lavaggi superficiali delle forme intere con blanda
soluzione salina, che vengono effettuati con una frequenza pari ad
almeno 2 volte per settimana.
Alla soluzione salina utilizzata per i lavaggi viene aggiunta
nelle prime due tre settimane di stagionatura, la tipica microflora
autoctona, formata da vari ceppi di batteri aerobi appartenenti ai
generi Arthobacterium ssp.e Brevibacterium ssp. I diversi ceppi
utilizzati in questa fase caratterizzano la formazione della patina
esterna delle forme, di colorazione variabile dal giallo arancio
all'arancio marrone, e alcune particolari caratteristiche
organolettiche (profumo e sapore) del formaggio «Stelvio o Stilfser».
Tale colorazione e' naturale, e viene determinata dalla
proliferazione di questi ceppi autoctoni.
La composizione di questa cultura mista e' unica ed esclusiva e
viene prodotta in caseificio seguendo una procedura definita e
particolare. Le colture vengono coltivate su particolari substrati a
temperatura ambiente ed in determinate condizioni di luce. La durata
puo' essere variabile, dipende dal raggiungimento di un valore
prefissato di pH e dal colore della coltura. Il tecnico di
laboratorio decide sulla base della propria esperienza e della
acquisita sensibilita' quando la coltura e' pronta per l'uso.
Affinche' il formaggio «Stelvio o Stilfser» possa considerarsi
maturo e pronto al consumo le operazioni di stagionatura si devono
protrarre almeno fino al sessantesimo giorno di eta' del prodotto a
decorrere dall'ultimazione della fase di salatura.
Articolo 5.
Caratteristiche del prodotto finito
Per essere immesso al consumo il formaggio «Stelvio o Stilfser»
deve possedere le seguenti caratteristiche chimiche e di
stagionatura:
eta': almeno sessanta giorni di stagionatura;
umidita': < O = 44 %;
grasso sul secco: < o = 50%.
La forma cilindrica con facce piane o quasi piane e scalzo
diritto o leggermente concavo deve presentare le seguenti
caratteristiche dimensionali:
diametro: 36-38 cm;
altezza: 8-10 cm;
peso: 8-10 kg.
La crosta deve presentare la tipica colorazione variante dal
giallo arancio all'arancio marrone.
La pasta, a struttura compatta e di consistenza cedevole ed
elastica, presenta colorazione tra giallo chiaro e paglierino, con
occhiatura irregolare di piccola e media grandezza.
Articolo 6.
Elementi che comprovano l'origine
6.1 Riferimenti storici.
Gli elementi che comprovano l'origine del formaggio «Stelvio o
Stilfser» sono costituiti da precisi riferimenti storici che
attestano la tradizione casearia, l'origine e il legame di questa
realta' produttiva con il territorio delimitato all'art. 2. Questi
riferimenti risalgono a tempi remoti come l'autorevole storico
tirolese Hermann Wopfgartner prova nel suo libro sui contadini di
montagna (Hermann Wopfgartner, Bergbauernbuch, Universitätsverlag
Wagner; Volume I e Volume III). I vari documenti e manoscritti
mostrano chiaramente, che tra l'altro, il formaggio e' ben
consolidato nelle abitudini alimentari della popolazione contadina e
non.
La diffusione nel Tirolo delle «Schwaigen» (XIII e XVI secolo,
maso in cui i tributi ai proprietari erano pagati sotto forma di
formaggio) e' documentata dai libri fondiari di quel tempo. Il
formaggio utilizzato come mezzo di scambio dimostra l'importanza di
questo prodotto sulla struttura economica e pertanto sociale della
popolazione di allora.
La produzione del formaggio «Stelvio o Stilfser» storicamente e'
identificabile a partire dal 1914, dove in alcuni documenti del
caseificio di Stilf (Stelvio) si parla della produzione di questo
formaggio.
6.2 Riferimenti sociali ed economici.
Il formaggio «Stelvio o Stilfser» ha rappresentato per la prima
meta' del XX secolo il nutrimento della povera gente inserita nel
contesto agricolo del territorio delimitato all'art. 2, mentre
successivamente e fino ai giorni nostri grazie alla costituzione
delle cooperative dei produttori e trasformatori di latte e' stato
creato un indotto economico e sociale che ha permesso di creare una
realta' produttiva significativa sia economicamente che socialmente
per il territorio altoatesino.
Articolo 7.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
La vocazionalita' del territorio per la produzione del formaggio
e nello specifico dello «Stelvio o Stilfser» e' riconducibile alle
particolari condizioni climatiche e pedologiche sostanzialmente
omogenee dell'arco alpino altoatesino, che influenzano la qualita'
dei foraggi destinati all'alimentazione delle vaccine e di
conseguenza la qualita' del formaggio «Stelvio o Stilfser». In alcuni
testi storici vengono descritte infatti le erbe dell'alpeggio (marbl
e madaun) che meglio si adattavano per conferire una migliore
qualita' al latte prodotto. Le specifiche condizioni ambientali e
climatiche della zona delimitata per la produzione del formaggio in
oggetto sono legate all'ambiente montano di questo territorio
caratterizzato da aziende zootecniche (masi) posti ad una quota
variabile tra 500 e 2000 metri di altitudine; infatti anche le
direttive CEE 268/1975 e 273/1975 definiscono il territorio dell'Alto
Adige come zona di montagna.
Il formaggio «Stelvio o Stilfser» storicamente inoltre e'
ottenuto prevalentemente nell'area, delimitata dal presente
disciplinare di produzione, che etimologicamente richiama il
comprensorio montuoso della Stelvio-Stilfser, che ne e' il centro di
maggiore produzione.
Il legame con l'ambiente e' comprovato inoltre dai seguenti
adempimenti cui si sottopongono i
produttori/trasformatori/stagionatori del latte e del formaggio«Stelvio o Stilfser»:
iscrizioni ad un apposito registro dei
produttori/trasformatori/stagionatori;
identificazione dei produttori/trasformatori/stagionatori
all'interno della zona di produzione;
tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.
Articolo 8.
Controlli
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare di produzione e' svolto da una struttura di controllo
conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CE 2081 del
14 luglio 1992.
Articolo 9.
Etichettatura
Il prodotto formaggio «Stelvio o Stilfser» e' commercializzato in
forma intera e porzionata.
Il formaggio «Stelvio o Stilfser» in forma intera e' immesso al
consumo munito di:
a) apposito contrassegno identificativo della denominazione
d'origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura;
b) marcatura indicante lotto, data di produzione e codifica
produttore.
La forma intera, conforme al presente disciplinare, viene
porzionata solamente dopo l'apposizione del contrassegno
identificativo della denominazione. Il confezionamento in porzioni
del formaggio Stelvio e' permesso anche al di fuori dell'area
delimitata per la DOP.
Il formaggio «Stelvio o Stilfser» in forma porzionata e' immesso
al consumo munito di:
contrassegno identificativo della denominazione d'origine,
apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura sulla forma
intera;
oppure
etichetta adesiva apposta sulla confezione dal produttore
autorizzato al momento del confezionamento e/o di film prestampato
con la denominazione d'origine protetta «Stelvio o Stilfser».
Il prodotto e' immesso al consumo munito di apposito contrassegno
costitutivo della denominazione di origine.
Il logo della denominazione e' costituito da una scritta rossa
con la dicitura Stilfser-Stelvio, i cui indici colorimetrici sono di
seguito riportati.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
«Stelvio» o «Stilfser» n. nazionale del fascicolo: 5/2002
(N.CE: ) DOP (X) - I.G.P. ( )
La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo
informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in
particolare i produttori dei prodotti coperti dalla DOP in questione
sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare
presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi
competenti della Commissione europea.
1. Servizio competente dello Stato membro:
nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
indirizzo : via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
tel. 06/4819968, fax 06/42013126;
e-mail: QTC3@politicheagricole.it.
2. Associazione richiedente:
2.1) nome societa' cooperativa a r.l. Milkon Südtirol - Alto
Adige;
2.2) indirizzo: via Campiglio, 13/a - 39100 Bolzano;
tel. - fax: tel. 0471/451111, fax: 0471/451333;
2.3) composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( ).
3. Tipo di prodotto: classe 1.3.: formaggi.
4. Descrizione del disciplinare:
(sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2);
4.1) nome: «Stelvio» o «Stilfser»
4.2) Descrizione:
All'atto dell'immissione al consumo il formaggio «Stelvio» o «Stilfser», la cui stagionatura non puo' essere inferiore ai sessanta
giorni, ha la forma cilindrica con facce piane o quasi piane e scalzo
diritto o leggermente concavo e presenta le seguenti caratteristiche
dimensionali: il peso varia da 8 a 10 kg, il diametro da 36 a 38 cm
e l'altezza da 8 a 10 cm. La percentuale di grasso sulla sostanza
secca e' uguale o maggiore al 50% e il tasso di umidita' non supera
il 44%. La crosta deve presentare la tipica colorazione variante dal
giallo arancio all'arancio marrone. La pasta, a struttura compatta e
di consistenza cedevole ed elastica, presenta colorazione tra giallo
chiaro e paglierino, con occhiatura irregolare di piccola e media
grandezza.
4.3) Zona geografica:
la zona di produzione della denominazione d'origine protetta «Stelvio» o «Stilfser», ricade nei comprensori della provincia di
Bolzano, individuati nel disciplinare di produzione;
4.4) Prova dell'origine:
ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output
(prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in
appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli
allevatori, dei produttori, degli stagionatori e dei confezionatori,
e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da valle a
monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone,
fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle
non conformita', anche solo in una fase della filiera produttiva, il
prodotto non potra' essere commercializzato con la denominazione
d'origine protetta «Stelvio» o «Stilfser»;
4.5) Metodo dell'ottenimento:
il disciplinare di produzione prevede tra l'altro che il
latte utilizzato per la produzione del formaggio «Stelvio» o «Stiliser» debba essere bovino. L'alimentazione delle bovine e'
costituita da erba fresca, per la fase di allevamento in malga,
mentre le bovine allevate nelle stalle, devono essere alimentate
principalmente con foraggio affienato, insilato d'erba fino ad un
massimo di 15 kg per capo. Il latte puo' subire, se necessaria, una
leggera scrematura, per regolare il tenore in materia grassa entro i
valori compresi fra 3,45 e 3,60%. Al latte immesso in trasformazione
viene addizionato il caglio di vitello ad una temperatura della massa
in trasformazione e' di 32-33°C. Il tempo di coagulazione del latte
varia da 20 a 27 minuti, successivamente si procede alla rottura del
coagulo caseoso e raggiunte le dimensioni finali di rottura si
procede ad un periodo di agitazione della massa. La cagliata viene
sottoposta a pressatura, terminata la quale le forme sono lasciate
sostare in un locale condizionato fino ad un sufficiente livello di
acidificazione della pasta. La salatura viene effettuata mediante
immersione della forma in salamoia e successivamente il formaggio
viene sottoposto a stagionatura in idonei locali su tavole in legno.
L'allevamento, le operazioni di stoccaggio del latte e successiva
trasformazione, di caseificazione, di stagionatura, e di
condizionamento devono avvenire nella zona indicata al punto 4.3 al
fine di garantire la tracciabilita' ed il controllo e per non
alterare la qualita' del prodotto;
4.6) Legame:
il formaggio «Stelvio o Stilfser», storicamente ottenuto
nell'area delimitata dal disciplinare di produzione, ha mantenuto nel
tempo le caratteristiche peculiari dovute all'ambiente alpino
costituito dal comprensorio montuoso dello Stelvio-Stilfser che
rappresenta il centro di maggiore produzione. Le condizioni
climatiche e pedologiche omogenee dell'area alpina altoatesina
influenzano la qualita' dei foraggi usati nell'alimentazione delle
bovine e del formaggio ottenuto.
In alcuni testi storici vengono descritte infatti le erbe
dell'alpeggio (marbl e madaun) che meglio si adattavano per conferire
una migliore qualita' al latte prodotto. Le specifiche condizioni
ambientali e climatiche della zona delimitata per la produzione del
formaggio in oggetto sono legate all'ambiente montano di questo
territorio caratterizzato da aziende zootecniche (masi) posti ad una
quota variabile tra 500 e 2000 metri di altitudine. Questi
particolari fattori produttivi contribuiscono a conferire alla
denominazione d'origine protetta «Stelvio» o «Stilfser» le
caratteristiche peculiari capaci di rendere questa produzione unica
nel suo genere.
I libri fondiari del XIII secolo documentano che la forma di
pagamento per l'uso di un maso («schwaigen») ad indirizzo
prevalentemente zootecnico era rappresentata dalla fornitura di
trecento forme di formaggio per anno, e questa prassi era cosi'
generalizzata che detta quantita' di formaggio rappresentava il
parametro di stima dell'idoneita' di una superficie di terreno e di
un numero di animali a consentire la sopravvivenza della famiglia
coltivatrice insediata nel fondo. Il nome del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» viene identificato storicamente a partire dal 1914 nei
documenti del caseificio di Stilf (Stelvio) riguardanti la produzione
dell'omonimo formaggio. Il formaggio «Stelvio» o «Stilfser» ha
rappresentato per la prima meta' del XX secolo il nutrimento della
povera gente inserita nel contesto agricolo del territorio delimitato
al punto 4.3, mentre successivamente e fino ai giorni nostri grazie
alla costituzione delle cooperative dei produttori e trasformatori di
latte e' stato creato un indotto economico e sociale che ha permesso
di creare una realta' produttiva significativa sia economicamente che
socialmente per il territorio altoatesino.
4.7) Struttura di controllo:
nome: I.N.E.Q. - Istituto nord Est Qualita';
indirizzo: via Nazionale, 33/35 - 33030 Villanova di San
Daniele del Friuli (Udine);
4.8) Etichettatura:
il formaggio «Stelvio» o «Stilfser» e' commercializzato in
forma intera o porzionata.
Il formaggio «Stelvio» o «Stilfser» in forma intera e' immesso al
consumo munito di apposito contrassegno identificativo della
denominazione d'origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di
stagionatura e la marcatura indicante lotto, data di produzione e
codifica produttore.
La forma intera, conforme al presente disciplinare, viene
porzionata solamente dopo l'apposizione del contrassegno
identificativo della denominazione. Il confezionamento in porzioni
del formaggio Stelvio e' permesso anche al di fuori dell'area
delimitata per la DOP. Il formaggio «Stelvio» o «Stilfser» in forma
porzionata e' immesso al consumo munito di contrassegno
identificativo della denominazione d'origine, apposto solamente dopo
sessanta giorni di stagionatura sulla forma intera, oppure di
etichetta adesiva apposta sulla confezione dal produttore autorizzato
al momento del confezionamento e/o di film prestampato con la
denominazione d'origine protetta «Stelvio» o «Stilfser».
Il prodotto e' immesso al consumo munito di apposito contrassegno
costitutivo della denominazione di origine.
Il contrassegno della denominazione e' costituito da una scritta
rossa con la dicitura StilfserStelvio, le cui specifiche sono
indicate nel disciplinare di produzione.