Già nel 1300 i vini di Valdinevole possedevano un mercato importante, sia a livello locale, che a livello delle altre città toscane.
Testimonianze della qualità dei vini di Valdinievole sono presenti nell’arco di tutta la storia economica dell’area, fino ai giorni attuali.
Questa tradizione qualitativa ha ottenuto un primo riconoscimento con l’istituzione della denominazione di origine controllata “Bianco della Valdinievole” nel 1976, ma nel 2010 essa viene modificata in Denominazione di Origine “Valdinievole”, a seguito dell’inserimento delle tipologie rosso.
La denominazione di origine controllata “Valdinievole” è riservata ai vini delle seguenti tipologie:
Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso superiore, Sangiovese e Vin Santo.
La zona di produzione delle uve per la produzione di questi vini comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano, in Provincia di Pistoia.
Valdinievole da Montevettolini
Base ampelografica
I vini Valdinievole vengono prodotti da vitigni quali il Trebbiano per i bianchi e il Sangiovese e il Canaiolo per i vini rossi. A questi vitigni principali sono tradizionalmente abbinati altri vitigni toscani minori per i bianchi possiamo trovare: Canaiolo bianco, Verdea, Malvasia bianca, Verdicchio; per i vini rossi alcuni di questi vitigni minori, comunemente diffusi sono: Ciliegiolo, Buonamico, Colorino, Malvasia nera, Foglia tonda ed altri. Fra i vitigni ammessi sono presenti anche vitigni internazionali adatti alla viticoltura locale.
I vini a denominazione di origine controllata “Valdinievole” devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:
-“Valdinievole” Bianco:
Trebbiano toscano minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla
coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%.
-“Valdinievole” Bianco superiore:
Trebbiano toscano minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla
coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%.
-“Valdinievole” Rosso:
Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%.
Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione
Toscana, per un massimo del 30%, purchè i vitigni a bacca bianca non superino il 10% del totale.
-“Valdinievole” Rosso superiore:
Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%.
Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione
Toscana, per un massimo del 30%.
-“Valdinievole” Sangiovese:
Sangiovese: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione
Toscana, per un massimo del 15% purchè i vitigni a bacca bianca non superino il 5% del totale.
-“Valdinievole” Vinsanto / Vin Santo:
Trebbiano toscano minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla
coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%.
-Valdinievole Bianco:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo 17,5 g/l.
-Valdinievole Bianco superiore:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo 17,5 g/l.
-Valdinievole Rosso:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo 21,0 g/l.
-Valdinievole Rosso superiore:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.
-Valdinievole Sangiovese:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo 22,0 g/l.
-Valdinievole Vin Santo:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Acidità volatile massima: 1,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo 21,0 g/l.
-Valdinievole Bianco:
Colore: giallo tendente al paglierino dorato chiaro;
Odore: gradevole, con sentori di fiori e frutta:
Sapore: secco, armonico, persistente.
-Valdinievole Bianco superiore:
Colore: giallo paglierino tendente al dorato chiaro;
Odore: gradevole, con sentori di fiori e frutta:
Sapore: secco, armonico, persistente.
-Valdinievole Rosso:
Colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l’invecchiamento;
Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi;
Sapore: secco, armonico, pieno ben strutturato.
-Valdinievole Rosso superiore:
Colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l’invecchiamento;
Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi;
Sapore: secco, armonico, pieno ben strutturato.
-Valdinievole Sangiovese:
Colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l’invecchiamento;
Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi;
Sapore: secco, armonico, pieno ben strutturato.
-Valdinievole Vin Santo:
Colore: dal dorato all’ambrato intenso più o meno fulvo;
Odore: intenso, etereo, tipico;
Sapore: armonico, dal secco al dolce, morbido con retrogusto amarognolo caratteristico.
-Valdinievole Bianco e Bianco superiore: da piatti leggeri a base di pesce, temperatura di servizio 8°C;
-Valdinievole Rosso, Rosso superiore e Sangiovese: da primi piatti al sugo a secondi di carne, temperatura di servizio 16-18°C;
-Valdinievole Vin Santo: da dessert, temperatura di servizio 14-16°C.