Esattamente come le altre DOC della Maremma, in quest’area esistono testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al periodo etrusco, greco e romano.
Nel corso dei secoli l'attività viticola ha sempre fatto parte della tradizione agricola di queste zone.
La Denominazione di origine controllata «Capalbio» è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
-rosso (anche con menzione riserva);
-bianco;
-rosato;
-Vermentino;
-Sangiovese;
-Cabernet Sauvignon;
-Vin Santo.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio», ricade nella zona collinare e pedecollinare dell’area sud della provincia di Grosseto e comprende parte dei territori amministrativi dei comuni di Capalbio, Manciano, Magliano e Orbetello.
Per la produzione della tipologia «Capalbio» Vin Santo il tradizionale metodo di
vinificazione prevede quanto segue:
l’uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento
naturale; l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, dove è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l’uva deve raggiungere, prima dell’ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%.
È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini, fatta eccezione per la
tipologia «Vin Santo», nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con
mosto concentrato, mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.
Capalbio (foto Andrea De Maria)
Base ampelografica
I vini devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi la seguente composizione ampelografica:
-«Capalbio» rosso, rosato e rosso riserva: Sangiovese minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a
bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con
l’esclusione dell’Aleatico.
-«Capalbio» bianco e Vin Santo: Trebbiano toscano minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a
bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con
l’esclusione del Moscato bianco.
-«Capalbio» Vermentino: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti
dal vitigno Vermentino per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a
bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con
l’esclusione del Moscato bianco.
-«Capalbio» Sangiovese: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti
dal vitigno Sangiovese per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a
bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con
l’esclusione dell’Aleatico.
-«Capalbio» Cabernet Sauvignon: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti
composti dal vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a
bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con
l’esclusione dell’Aleatico.
I vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
-«Capalbio» rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
-«Capalbio» Sangiovese:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
-«Capalbio» rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
-«Capalbio» Cabernet Sauvignon:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
-«Capalbio» rosso riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
-«Capalbio» bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
-«Capalbio» Vermentino:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
-«Capalbio» Vin Santo:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui almeno il 12,00% svolto;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
acidità volatile massima: 30 meq/l.
I vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
-«Capalbio» rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, giustamente tannico;
-«Capalbio» Sangiovese:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: ampio, vinoso;
sapore: pieno, secco, giustamente tannico;
-«Capalbio» rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: vinoso, fruttato, fresco;
sapore: asciutto, fruttato, caratteristico;
-«Capalbio» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso con note speziate tipiche;
sapore: corposo, asciutto, sapido, giustamente tannico;
-«Capalbio» rosso riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: ampio, vinoso;
sapore: armonico, asciutto, sapido, giustamente tannico;
-«Capalbio» bianco:
colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, fresco, fruttato;
sapore: asciutto;
-«Capalbio» Vermentino:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico e fruttato;
sapore: asciutto, sapido;
-«Capalbio» Vin Santo:
colore: dal giallo dorato fino all’ambrato intenso;
odore: etereo, intenso e caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile.
-«Capalbio» rosso: da crostini toscani, salumi e carni, temperatura di servizio 16-18°C;
-«Capalbio» Sangiovese: da arrosti e carni rosse, temperatura di servizio 16-18°C;
-«Capalbio» rosato: da piatti a base di pesce e carni bianche, temperatura di servizio 8-10°C;
-«Capalbio» Cabernet Sauvignon: da paste asciutte con sugo e carni rosse, temperatura di servizio 18°C;
-«Capalbio» rosso riserva: da carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati, temperatura di servizio 18°C;
-«Capalbio» bianco: da piatti della cucina di mare, temperatura di servizio 8°C;
-«Capalbio» Vermentino: da risotti di pesce, panzanella, crostacei o molluschi, temperatura di servizio 8-10°C;
-«Capalbio» Vin Santo: da dessert, temperatura di servizio 14°C.