Come in molte altre zone della Toscana, anche a Pomino la storia inizia da molto lontano, con l'opera e le idee di un precursore ottocentesco, il signor Alessandro degli Albizi, che negli anni 40 dell'Ottocento entrò in possesso delle proprietà di Pomino, poi confluite nel patrimonio Frescobaldi in seguito al matrimonio della sorella di Vittorio, Leonia, con un membro di quella famiglia.
Vittorio si inserì proprio in quegli anni nel dibattito che aveva come oggetto l’ammodernamento della vitivinicoltura.
In una "memoria" illustrò il suo progetto in campo vitivinicolo: di fronte alla congiuntura favorevole e alla necessità di ricostituire il patrimonio viticolo depauperato dall’oidio, sviluppò l'idea della vite in coltura esclusiva, all'interno di una fascia altimetrica sottratta ai condizionamenti dell'alberata toscana, attraverso una scelta razionale di vitigni sottoposti alla sperimentazione agronomica.
Vittorio così importò in Italia la tecnologia vitivinicola dei francesi. Decise quindi di sostituire o integrare con altri tipi di uve i vitigni, allora in uso a Pomino (Sangioveto, Canaiolo e Trebbiano), tutti a maturazione tardiva, abbandonando al tempo stesso la coltura promiscua in favore della coltura viticola specializzata submontana, tra i 500 e i 650-700 metri di altezza, che ben si prestava a produrre "vini fini e più squisiti", capaci di un raffinato bouquet.
Fin dal 1855 aveva introdotto a Pomino vitigni francesi dalla borgogna quali Pinot Noir, Pinot
Gris e Blanc, oltre a Chardonnay e Sauvignon, nell’intento di ottenere lo "chablis di Pomino". E’ quindi su queste basi storiche che questo vino, migliorato con nuovi vitigni selezionati
clonalmente in loco, ha infatti ottenuto la DOC nel 1983.
La DOC “Pomino” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco, Rosso, Bianco riserva, Rosso riserva, Bianco Vendemmia tardiva, Rosso Vendemmia
tardiva, Vin Santo, Vin Santo Occhio di Pernice, Pinot Nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon,
Spumante Bianco e Rosato, Spumante Bianco e Rosato riserva.
La zona di produzione delle uve della DOC dei vini «Pomino» comprende in provincia di Firenze parte del territorio del comune di Rufina.
Per le tipologie Bianco Vendemmia Tardiva e Rosso Vendemmia Tardiva, le uve devono aver
subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta un titolo alcolometrico potenziale minimo non inferiore a 12,00% vol.
Nella elaborazione dei vini spumanti devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura; l’aggiunta dello sciroppo di dosaggio è consentita nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d’invecchiamento:
-Pomino rosso: invecchiamento obbligatorio di almeno sei mesi in botti di rovere o in piccoli
carati di rovere.
-Pomino rosso riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno
dodici mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere.
-Pomino bianco riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a un anno, di cui almeno
otto mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere.
-Pomino Spumante: deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione.
-Pomino Spumante riserva: deve permanere per almeno trentasei mesi sui lieviti di
fermentazione.
-Pomino Vin santo e Pomino Vin santo occhio di pernice: l’invecchiamento obbligatorio deve
avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 4 hl.
-Pomino Rosso riserva: prevede un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi prima della
commercializzazione.
Pomino DOC
Base ampelografica
-“Pomino” Bianco, “Pomino” Bianco riserva, “Pomino” Bianco Vendemmia tardiva:
Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay da soli o congiuntamente: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla
coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti.
-“Pomino” Vin santo:
Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Trebbiano da soli o congiuntamente: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla
coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti.
-“Pomino” Rosso, “Pomino” Rosso riserva, “Pomino” Rosso vendemmia tardiva, “Pomino”
Vin Santo Occhio di Pernice:
Sangiovese minimo: 50%; Pinot Nero e Merlot da soli o congiuntamente fino ad un massimo del
50%.
Possono concorrere alla produzione delle sopra citate tipologie le uve delle varietà di vitigni a frutto
rosso idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, per un massimo del 25% del
totale delle viti.
-“Pomino” Chardonnay:
Chardonnay minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto bianco idonei
alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente per un massimo del
15% del totale delle viti.
-“Pomino” Sauvignon:
Sauvignon minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto bianco idonei
alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente per un massimo del
del 15% del totale delle viti.
-“Pomino” Pinot Nero:
Pinot Nero minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei
alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente per un massimo del
15% del totale delle viti.
-“Pomino” Merlot:
Merlot minimo: 85%,
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei
alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente per un massimo del
15% del totale delle viti.
-“Pomino” Spumante bianco e rosato (anche riserva):
Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla
coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti.
I vini a denominazione di origine controllata «Pomino» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
-“Pomino” bianco:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
-“Pomino” bianco riserva:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo:12,00 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
-“Pomino” Chardonnay:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
-“Pomino” Sauvignon:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
-“Pomino” rosso:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
-“Pomino” Rosso riserva:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
-“Pomino” Pinot Nero:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
-“Pomino” Merlot:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
-“Pomino” bianco Vendemmia tardiva e “Pomino” rosso Vendemmia Tardiva:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
Zuccheri residui minimo: 25 g/l.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
-“Pomino” Vin Santo e Pomino Vin Santo Occhio di Pernice:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo:15,50% vol. di cui almeno 14,50% vol svolto.
Acidità totale minima: 4,50 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
-“Pomino” Spumante Bianco:
Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
Estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
-“Pomino” Spumante Rosato:
Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol.;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
Estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
-“Pomino” Spumante Bianco Riserva:
Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12% vol.;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 17 g/l;
-“Pomino” Spumante Rosato Riserva:
Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12% vol.;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 17 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata «Pomino» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
-“Pomino” bianco:
Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini
Odore: delicato, fruttato, gradevole.
Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.
-“Pomino” bianco riserva:
Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini
Odore: delicato, fruttato, gradevole.
Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.
-“Pomino” Chardonnay:
Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini
Odore: delicato, fruttato, gradevole.
Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.
-“Pomino” Sauvignon:
Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini
Odore: delicato, fruttato, gradevole.
Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.
-“Pomino” rosso:
Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense.
Odore: vinoso, intenso e caratteristico.
Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.
-“Pomino” Rosso riserva:
Colore: rosso rubino con sfumature granate più o meno intense.
Odore: intenso e caratteristico di frutta matura, armonico.
Sapore: asciutto, robusto, morbido e vellutato con sentori di confettura.
-“Pomino” Pinot Nero:
Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense.
Odore: vinoso, intenso e caratteristico.
Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.
-“Pomino” Merlot:
Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense.
Odore: vinoso, intenso e caratteristico.
Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.
-“Pomino” bianco Vendemmia tardiva e “Pomino” rosso Vendemmia Tardiva:
Colore: giallo paglierino intenso fino all’ambrato per il bianco. Rubino più o meno intenso tendente
al granato per il rosso.
Odore: etereo intenso.
Sapore: armonico e vellutato.
-“Pomino” Vin Santo e Pomino Vin Santo Occhio di Pernice:
Colore: dal giallo paglierino all’ambrato intenso per il tipo bianco. Granato più o meno intenso per
la tipologia Occhio di Pernice.
Odore: etereo intenso.
Sapore: armonico, vellutato, caratteristico.
-“Pomino” Spumante Bianco:
Spuma: fine e persistente;
Colore: giallo più o meno carico;
Odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
Sapore: da dosaggio zero a dolce, vivace, armonico;
-“Pomino” Spumante Rosato:
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosato più o meno tenue;
Odore: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato;
Sapore:da dosaggio zero a dolce, tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;
-“Pomino” Spumante Bianco Riserva:
Spuma: fine e persistente;
Colore: giallo paglierino carico dorato;
Odore: caratteristico;
-“Pomino” Spumante Rosato Riserva:
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: caratteristico.
-“Pomino” rosso, rosso riserva, Pinot nero e Merlot: da primi piatti sostanziosi e carni. Temperatura di servizio 18°C.
-“Pomino” bianco, bianco riserva, Chardonnay, Sauvignon: da piatti di pesce. Temperatura di servizio 8°C.
-“Pomino” bianco Vendemmia tardiva, rosso Vendemmia tardiva, Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice: da dessert. Temperatura di servizio 14°C.