La denominazione di origine controllata “Bianco dell’Empolese” è riservata ai vini delle seguenti
tipologie:
- Bianco
- Vin Santo
La presenza della viticoltura nell’area dell'Empolese risulta essere precedente all’epoca romana.
Nel registro dei proventi del Comune di Fucecchio del 1352, ben il 28,6% delle entrate
comunali provenivano dalla vendita dei loro vini.
Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principale del suddetto territorio,
così nel 1969 fu costituito l’Ente di tutela dei vini tipici di Empoli e della Val d’Elsa.
La DOC “Bianco dell'Empolese” venne riconosciuta tramite Decreto il 18 aprile 1989.
Le uve destinate alla produzione del vino “Bianco dell’Empolese” debbono provenire dalla zona di
produzione che comprende in provincia di Firenze tutto il territorio amministrativo dei comuni di
Empoli, Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino.
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento e di imbottigliamento debbono essere effettuate
all’interno dei medesimi territori comunali della zona di produzione.
La produzione del Vin Santo deve prevedere le seguenti pratiche enologiche:
le uve devono essere selezionate, per garantire la migliore qualità, per essere successivamente sottoposte ad appassimento naturale. L’appassimento deve avvenire in locali idonei a garantire il miglior appassimento, che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28% .
La conservazione e l’invecchiamento del vino deve avvenire in appositi locali (vinsantaie) ed in
recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 5 ettolitri.
Grappolo di Trebbiano Toscano
Composizione ampelografica
I vini della presente DOC devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Bianco:
Trebbiano Toscano minimo 60% ; possono concorrere alla produzione di detto vino, per un massimo del 40 %, le uve dei vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino;
- Vin Santo:
Trebbiano Toscano minimo 60% ; possono concorrere alla produzione di detto vino, per un massimo del 40 %, le uve dei vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente, ad esclusione del Moscato Bianco, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino.
I seguenti vini devono presentare, all’atto dell’immissione al consumo, le seguenti caratteristiche:
- Bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
- Vinsanto:
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
per il tipo secco: 17,00% vol di cui almeno 16,00% vol svolto ed un massimo di un 1,00% vol da svolgere;
per il tipo amabile: 17,00 % vol di cui almeno 14,00% vol svolto ed un minimo del 3,0% vol da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
- Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fine e caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco, delicato;
- Vinsanto:
colore: dal dorato all’ambrato più o meno intenso;
odore: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: secco o amabile, armonico, morbido, con caratteristico retrogusto.
- Bianco dell'empolese: da piatti a base di pesce, temperatura di servizio 8-10°C;
- Vin Santo dell'Empolese: da dessert, temperatura di servizio 14°C.