Sant'Antimo Doc
Atlante dei vini - Vini DOC DOP

Zona di produzione e storia

La denominazione trae origine da uno dei monumenti simbolo di Montalcino in provincia di Siena, l'abbazia romanica di Sant'Antimo, ed è stata voluta dai produttori per valorizzare tutti quei vitigni di qualità che hanno raggiunto gradimento tra i consumatori.
Molte notizie storiche testimoniano la produzione di vini da parte dei Monaci dell’Abbazia di Santa’Antimo, la quale si trovava sul percorso della via Francigena, sulla quale transitavano molti pellegrini provenienti dal Nord Europa e diretti verso Roma. Sant’Antimo è stata fondata da Carlo Magno nel IX secolo e pertanto ha rappresentato da sempre un punto di riferimento per la produzione agricola e quindi anche vitivinicola del territorio.

La zona di produzione delle uve dei vini DOC “Sant’Antimo” comprende, in provincia di Siena, la località Sant’Antimo parte del territorio amministrativo del comune di Montalcino.

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata “Sant’Antimo” Vin Santo e “Sant’Antimo” Vin Santo Occhio di Pernice l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la conservazione e l’invecchiamento deve avvenire in caratelli di capacità non superiore a cinque ettolitri; l’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve e con la menzione riserva, non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.

Per la produzione della sola tipologia del vino a DOC “Sant’Antimo” Rosso è previsto, nel rispetto dei relativi disciplinari di produzione il passaggio dal “Brunello di Montalcino” e dal “Rosso di Montalcino”.

Sant'Antimo Sant'Antimo DOC (foto www.promoguidesiena.it)

Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualifiche

Base ampelografica
-La DOC “Sant’Antimo” Rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

-La DOC “Sant’Antimo” Bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

-La DOC “Sant’Antimo” Vin Santo è riservata al vino ottenuto dalle uve Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente, minimo 70%. Possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per non oltre il 30%.

-La DOC “Sant’Antimo” Vin Santo Occhio di Pernice è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti Sangiovese dal 50 al 70%, Malvasia nera dal 30 al 50%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per non oltre il 30%.

-La DOC “Sant’Antimo” seguita dalle seguenti specificazioni: “Chardonnay”, “Sauvignon”, “Pinot Grigio”, “Pinot nero”, “Cabernet Sauvignon”, “Merlot”, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

I vini a denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

-“Sant’Antimo” Bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

-“Sant’Antimo” Rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20, 0 g/l.

-“Sant’Antimo” Vin Santo e “Sant’Antimo” Vin Santo Riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui: per il tipo secco: almeno il 14,00% vol svolto e un massimo del 2% vol da svolgere; per il tipo amabile: almeno il 13,00% vol svolto ed un minimo del 3,00% vol da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 g/l nel tipo secco e 5,0 g/lnel tipo amabile;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

-“Sant’Antimo” Vin Santo Occhio di Pernice e “Sant’Antimo” Vin Santo Occhio di Pernice riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui 14,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

-“Sant’Antimo” Chardonnay:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16, 0 g/l.

-“Sant’Antimo” Sauvignon:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

-“Sant’Antimo” Pinot Grigio:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

-“Sant’Antimo” Cabernet Sauvignon:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

-“Sant’Antimo” Merlot:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

-“Sant’Antimo” Pinot Nero:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

-“Sant’Antimo” Novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Caratteristiche organolettiche

I vini a denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

-“Sant’Antimo” Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, armonico.

-“Sant’Antimo” Rosso:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: sapido, armonico, a volte austero.

-“Sant’Antimo” Vin Santo e “Sant’Antimo” Vin Santo Riserva:
colore: da paglierino dorato fino all’ambrato intenso;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: armonico vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile.

-“Sant’Antimo” Vin Santo Occhio di Pernice e “Sant’Antimo” Vin Santo Occhio di Pernice riserva:
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
odore: caldo, intenso;
sapore: dolce, morbido, vellutato, rotondo.

-“Sant’Antimo” Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico.

-“Sant’Antimo” Sauvignon:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico, intenso;
sapore: secco, armonico, lievemente acidulo.

-“Sant’Antimo” Pinot Grigio:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, floreale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico.

-“Sant’Antimo” Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: pieno, vellutato, giustamente tannico.

-“Sant’Antimo” Merlot:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: pieno, vellutato con ricordi di frutta.

-“Sant’Antimo” Pinot Nero:
colore: rosso rubino poco intenso;
odore: caratteristico, marcato, a volte con ricordi di fragole;
sapore: asciutto, vellutato.

-“Sant’Antimo” Novello:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: fruttato, fresco, con ricordo dell’uva appena spremuta;
sapore: leggero, gradevole, vinoso.

Abbinamenti e temperatura di servizio

-“Sant’Antimo” rosso, Merlot, Cabernet, Pinot nero: da primi sostanziosi, carni bianche e rosse. Temperatura di servizio 18°C.
-“Sant’Antimo” Novello: da piatti autunnali. Temperatura di servizio 16°C.
-“Sant’Antimo” bianco, Chardonnay, Sauvignon, Pinot grigio: da piatti di pesce. Temperatura di servizio 8°C.
-“Sant’Antimo” Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice: da dessert. Temperatura di servizio 14°C.

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