La tradizione vitivinicola del territorio pitiglianese e soranese ha origini etrusche ed ha continuato a trasmettersi nei secoli passando intorno al 1400, attraverso le vicissitudini della famiglia Aldobrandeschi, importantissima per la storia di questo vino.
Studiosi di ogni tempo riconobbero i pregi delle uve di questo territorio e l’eccellenza dei vini
prodotti.
Nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, si sono moltiplicate le iniziative di molti proprietari, anche con la diffusione di nuove cultivar nei territori collinari. Ma l’espansione viticola, non ha portato al miglioramento della qualità dei vini prodotti.
Un contributo decisivo alla risoluzione di questi problemi è stato dato dalla Cantina Sociale di Pitigliano, nata nel 1954, con lo scopo di raccogliere e trasformare la produzione viticola del territorio circostante, migliorandone la qualità.
Furono questi i presupposti che portarono al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini prodotti nella zona, col decreto del presidente della Repubblica del 28 marzo 1966, per il vino «Bianco di Pitigliano» incentrato, per lo più, sulle uve dei vitigni Trebbiano toscano, Greco, Grechetto, Malvasia bianca lunga e Verdello, al quale si sono aggiunte,
quasi 25 anni dopo, le versioni Superiore e Spumante. Infine, con la modifica del disciplinare intervenuta a novembre 2011, è stata inserita la tipologia tradizionale Vin Santo.
La denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» è riservata ai vini bianchi
che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie:
-«Bianco di Pitigliano»;
-«Bianco di Pitigliano» superiore;
-«Bianco di Pitigliano» spumante;
-«Bianco di Pitigliano» Vin Santo.
Le uve destinate alla produzione della denominazione di origine controllata «Bianco di
Pitigliano» devono essere prodotte nella zona, in provincia di Grosseto, comprendente: gli interi territori dei comuni di Pitigliano e Sorano; il territorio comunale di Scansano, con l’esclusione della parte occidentale; il territorio comunale di Manciano, con l’esclusione dell’estrema parte occidentale.
Le operazioni di vinificazione e di appassimento delle uve devono essere effettuate nei medesimi territori.
È inoltre consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini, fatta eccezione per il «Bianco di Pitigliano» Vin Santo, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte sempre nel territorio in provincia di Grosseto.
Il tradizionale metodo di vinificazione per l’ottenimento del «Bianco di Pitigliano» Vin Santo prevede quanto segue: l’uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei. E' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l’uva deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%.
Zona di produzione del Bianco di Pitigliano DOC (foto www.stradavinimaremma.it)
Composizione ampelografica:
I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono essere
ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi la seguente composizione ampelografica:
-«Bianco di Pitigliano», «Bianco di Pitigliano» superiore e «Bianco di Pitigliano» spumante:
Trebbiano toscano dal 40% al 100%;
Greco, Malvasia bianca lunga, Verdello, Grechetto, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon,
Viognier, Pinot bianco e Riesling italico, da soli o congiuntamente, da 0 a 60%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve a
bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.
-«Bianco di Pitigliano» Vin Santo:
Trebbiano toscano dal 40% al 100%;
Greco, Malvasia bianca lunga, Verdello, Grechetto, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon,
Viognier, Pinot bianco e Riesling italico, da soli o congiuntamente, da 0 a 60%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve a
bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.
I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
-«Bianco di Pitigliano»:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
-«Bianco di Pitigliano» superiore:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
-«Bianco di Pitigliano» spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
-«Bianco di Pitigliano» Vin Santo:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno il 12,00% svolto;
acidità totale: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
-«Bianco di Pitigliano»:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine e delicato;
sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace, con fondo leggermente amarognolo, di medio
corpo;
-«Bianco di Pitigliano» superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine e delicato;
sapore: asciutto, fresco, vivace, con fondo leggermente amarognolo, di medio corpo,
morbido;
-«Bianco di Pitigliano» spumante:
colore: paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato;
sapore: da dosaggio zero a dry, vivace, acidulo, con fondo leggermente amarognolo;
spuma: fine e persistente;
-«Bianco di Pitigliano» Vin Santo:
colore: dal paglierino, all’ambrato, al bruno;
odore: etereo, caldo, caratteristico;
sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo
amabile.
-«Bianco di Pitigliano», «Bianco di Pitigliano» superiore e «Bianco di Pitigliano» spumante: da piatti di pesce, minestrone e acquacotta, temperatura di servizio 8°C.
-«Bianco di Pitigliano» Vin Santo: da dessert, temperatura di servizio 14°C.