Anche se molti storici concordano sul fatto che furono gli etruschi ad introdurre la viticoltura nel territorio dei «Colli dell’Etruria Centrale», il ritrovamento di alcune viti fossili risalenti a decine di milioni di anni fa, induce a pensare un’origine ancora più antica per una delle più rinomate colture della regione.
Nel corso dei secoli, la viticoltura ha mantenuto il ruolo della coltura principale e di
riferimento del territorio.
Con Decreto Ministeriale 5 dicembre 1990, nella logica di un’attiva difesa dei vini italiani di
qualità, venne approvato il disciplinare, definendo così il territorio di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Colli dell’Etruria Centrale», così come confermato
nell’attuale delimitazione, ricadente in parte dei territori delle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia,
Pisa, Prato e Siena.
Per il Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice le uve devono subire i seguenti processi:
l'uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione
con aria ventilata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%.
La vinificazione e l’invecchiamento devono avvenire in caratelli di capacità non superiore ai cinque ettolitri.
Vigneti in Toscana
Composizione ampelografica
-Rosso e Rosato:
Sangiovese: almeno il 50%;
Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%; la presenza di uve a bacca bianca è ammessa nella misura massima del 25%.
-Bianco:
Trebbiano Toscano: almeno il 50%;
Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai
vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%; la
presenza di uve a bacca rossa è ammessa nella misura massima del 15%.
-Novello:
Sangiovese: almeno il 50%;
Possono concorre alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai
vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%; la
presenza di uve a bacca bianca è ammessa nella misura massima del 15%.
-Vin Santo e Vin Santo riserva:
Trebbiano toscano e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, minimo il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, altri vitigni idonei alla
coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 30%.
-Vin Santo Occhio di Pernice:
Sangiovese: minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai
vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%.
I vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
-“Colli dell’Etruria Centrale” Rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50,00 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
-“Colli dell’Etruria Centrale” Rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
-“Colli dell’Etruria Centrale” Bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
-“Colli dell’Etruria Centrale” Novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
-“Colli dell’Etruria Centrale” Vin Santo e Vin Santo riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui almeno il 13,00 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile massima: 30 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
-“Colli dell’Etruria Centrale” Vin Santo Occhio di Pernice (anche nella tipologia riserva):
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50 % vol. di cui almeno il 14,00 % vol. svolto;
acidità totale minima: 4 g/l;
acidità volatile massima: 30 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
I vini devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche organolettiche:
-“Colli dell’Etruria Centrale” Rosso:
colore: rosso rubino, brillante, vivace, anche di media intensità;
odore: dal vinoso al fruttato, fragrante, fresco, delicato;
sapore: da secco ad abboccato, vivace, armonico;
-“Colli dell’Etruria Centrale” Rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: fruttato fragrante, fresco;
sapore: da secco ad abboccato, fresco, vivace, sapido;
-“Colli dell’Etruria Centrale” Bianco:
colore: paglierino anche con riflessi verdognoli;
odore: delicato e fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, sapido, vivace, fresco, armonico;
-“Colli dell’Etruria Centrale” Novello:
colore: rosso cerasuolo talvolta tendente al violaceo, vivace;
odore: fruttato, fresco;
sapore: fresco, brioso, armonico;
-“Colli dell’Etruria Centrale” Vin Santo e Vin Santo riserva:
colore: dal paglierino dorato all’ambrato;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo dolce;
-“Colli dell’Etruria Centrale” Vin Santo Occhio di Pernice (anche nella tipologia riserva):
colore: da rosa più o meno intenso ad ambrato;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: da secco a dolce, morbido, vellutato, rotondo.
-“Colli dell’Etruria Centrale” Rosso e novello: da primi sostanziosi e carni rosse e bianche;
-“Colli dell’Etruria Centrale” Rosato: da crostini alla toscana, salumi e formaggi non piccanti. Temperatura di servizio 12°C.
-“Colli dell’Etruria Centrale” Bianco: da minestre e piatti di pesce, temperatura di servizio 8°C.
-“Colli dell’Etruria Centrale” Vin Santo e Vin Santo riserva e “Colli dell’Etruria Centrale” Vin Santo Occhio di Pernice (anche nella tipologia riserva): da pasticceria secca. Temperatura di servizio 14°C.