Riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita del vino
"Verdicchio di Matelica Riserva"
Articolo 1.
Denominazione dei vini
La denominazione di Origine Controllata e garantita “Verdicchio di Matelica Riserva” è riservata al vino Verdicchio di Matelica Riserva che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Vitigni ammessi
Il vino a Denominazione di Origine Controllata e garantita “Verdicchio di Matelica Riserva” deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell’85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente per un massimo del 15%.
Articolo 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a Denominazione di Origine Controllata e garantita “Verdicchio di Matelica Riserva” comprende parte del territorio dei comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni di Cerreto d’Esi e Fabriano in provincia di Ancona.
La zona di produzione è così delimitata: partendo dal centro abitato di Esanatoglia percorrere la provinciale Esanatoglia-Fabriano, che segue sino al bivio la con la carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta carreggiabile fino a ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia-Fabriano, che poi segue sino alla località Case Tribbio.
Di qui prende la carrareccia per la frazione Paterno, poi la strada per la frazione Castiglione, indi la strada per la chiesa parrocchiale di Attiggio per poi immettersi sulla provinciale Esanatoglia-Fabriano, che segue fino al bivio per la frazione Bassano. Da tale bivio si immette sulla strada che conduce alla frazione Bassanone, passando davanti alla chiesa parrocchiale della frazione di Argignano, prosegue sino ad inserirsi sulla strada statale n 76, che percorre sino al bivio con la strada delle Serre. Prende per questa strada sino al confine tra i comuni di Fabriano e Cerreto d’Esi, che segue sino ad incontrare la carrareccia delle Volgore che passa per Case San Martino e poi si immette sulla strada che unisce le frazioni di Cerquete e Fontanelle. Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggetto, Colletenuto, Colferraio, indi percorre la carreggiabile che da Colferraio porta a Bastia e a Casa Rossa (quota 460) per raggiungere, lungo un sentiero, quota 554.
Da questa quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano, poi la strada per Vinano e Sant’Anna, poi la direttrice per quota 474 e da questa quota la direttrice per Case Valle Piana.
Da case Valle Piana segue la Carrareccia per Case Laga Alta, di qui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la Carrareccia per Casa Frana. Da Casa frana percorre la carrareccia per Colle Marte San Giovanni, Villa Baldoni sino ad incontrarsi con la provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica.
Dall’incrocio predetto percorre tale strada passando per Gagliole e Collaiello e giunge alla frazione Salvatagli.
Da questa frazione si immette sulla strada statale Castelraimondo-San severino Marche che percorre sino al bivio con la carrareccia per la frazione Crispiero, segue la carrareccia passando attraverso Case Piermarchi, sino all’incrocio con la strada Castelraimondo-Crispiero, immettendosi poi sula strada per Camerino, sino al bivio per la frazione Sabbieta.
Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbieta , per Tuseggia, per il bivio per la strada per Lancianello, e per le Case Gorgiano, sino al ponte sul Fosso di Sperimento, per congiungersi poi lungo detto fosso alla strada statale Camerino-Castelraimondo.
Da qui prosegue lungo il fosso di Palente , sino al ponte della Cesara.
Segue poi la strada per Pianpalente, tocca il bivio parrocchia di Palente, passa per Mistriano, per Canepuccio, per Valle San Martino, per Sellano, per Perito sino a raggiungere la frazione Seppio. Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che sbocca al km 2000 sulla strada statale Pioraco-Castelraimondo.
Da qui segue poi il confine comunale Pioraco Castelraimondo sino alla confluenza con la carrareccia per Sant’Angelo, che percorre sino alla frazione Sant’Angelo. Ragginge poi le propaggini di Monte Castelsanta Maria secondo la direttrice che da Sant’Angelo (549) va a Case il Poggio (507), attraverso le quote 684, 592, 529.
Da Case il Poggio segue la carrareccia per Casa Foscoli. Da Casa Foscoli sino alle propaggini del Monte Gemmo, secondo la direttrice che da Casa Foscoli (488) va al confine comunale Matelica Esanatoglia in prossimità di Casa Cantalupo, attraverso le quote 539, 469,622 e 583.
Da Casa Cantalupo percorre il confine comunale Matelica-Esanatoglia fino alla provinciale Esanatoglia-Matelica e da qui si ricongiunge al centro abitato di Esanatoglia.
Articolo 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e garantita “Verdicchio di Matelica Riserva” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione (nuovi e rimpianti) dovranno avere almeno 2000 ceppi per ha.
È vietata la forma di allevamento a tendone. È consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare le tonnellate 9,5.
In annate eccezionalmente favorevoli , la resa dovrà essere riportata attraverso un accurata cernita delle uve a tale limite, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite massimo. Qualora sia superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e garantita “Verdicchio di Matelica Riserva”. La Regione Marche, su proposta del consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente e sentite le organizzazioni di categoria , con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione può stabilire un limite massimo di produzione per ha inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.
Le uve devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50 % vol.
Articolo 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve delimitata dal precedente Art.3.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e garantita per tutto il prodotto.
Non è consentito l’arricchimento.
È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.
Il vino prima di essere ammesso al consumo deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento di almeno 18 mesi.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 dicembre dell’anno di produzione delle uve.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino a Denominazione di Origine Controllata e garantita “Verdicchio di Matelica Riserva” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Colore: giallo paglierino
Odore: delicato, caratteristico
Sapore: asciutto, armonico con retrogusto leggermente amarognolo
Titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol
Acidità totale minima 5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 18g/l
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti in legno il sapore del vino può rivelare lieve sentore di legno.
È facoltà del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – comitato nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.
Articolo 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Alla Denominazione di Origine Controllata e garantita “Verdicchio di Matelica Riserva” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a : nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
È consentito altresì l’uso delle denominazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, riportate nell’elenco allegato, riferite a frazioni, aree definite amministrativamente e toponimi compresi nella zona delimitata nel precedente art.3 e dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
È altresì facoltà del Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali – Comitato Nazionale per la Valorizzazione e Tutela della Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini modificare l’elenco allegato, su richiesta della Regione, sentito il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
Allegato 1
Si ringrazia Alessandra Venanzoni