Zona di produzione: tutto il territorio dei comuni di Greve in Chianti (FI), Castellina in Chianti (SI), Gaiole in Chianti (SI), Radda in Chianti (SI); parte del territorio dei comuni di Barberino Val d'Elsa (FI), San Casciano in Val di Pesa (FI), Tavarnelle Val di Pesa (FI), Castelnuovo Berardenga (SI) e Poggibonsi (SI).
Ettari coltivati: 7.209 ('99).
L'area interessata dalla produzione del vino “Chianti Classico” è una straordinaria porzione di Toscana, geograficamente denominata CHIANTI, che si estende tra Firenze e Siena.
Da secoli questa terra, a cominciare dagli Etruschi, è sede di civiltà evolute, arena di numerose contese, celebrata per gli splendidi paesaggi e rinomata per gli ottimi prodotti che nascono dal suolo grazie alle favorevoli condizioni ambientali, all'ingegno ed alla tenacia dei suoi abitanti. E' la prima zona, nel mondo, ad essere delimitata quale area di produzione di vini di pregio da uno strumento legale, utilizzato a questo scopo, come lo storico bando promulgato nel 1716 dal Granduca di Toscana Cosimo III.
Morfologicamente l'ambiente può essere definito un altopiano, trattandosi di un complesso collinare con quota base intorno ai 280 metri s.l.m. ed una elevazione media non superiore, in generale, ai 450.
Il clima è di tipo continentale con precipitazioni abbastanza uniformi, caratterizzate da una altezza media annua di 800-900 mm distribuiti in circa 85 giornate di pioggia. Anche le temperature sono proprie dell'area continentale, naturalmente, risultano influenzate dai diversi tipi di esposizione.
Pedologicamente la gran parte dei terreni sono, per origine e natura dei suoli, molto favorevoli alle colture legnose. Scisti argillosi, galestro ed alberese si alternano a qualche plaga pliocenica di sabbie dell'astiano ed a ridottissime oasi di argille del piacenziano.
Del vino che nasce in questa terra se ne fa menzione, a partire dal 1200, su manoscritti, cronache e documento storici. E' solo nel 1700, però, che inizia sul territorio una vera e propria attività vitivinicola a seguito dei primi successi che il Chianti incominciava ad ottenere anche fuori della Toscana ed all'estero.
Tra il 1834 ed il 1837 Bettino Ricasoli, ancora giovanissimo, mise a punto, sperimentando nell'azienda di famiglia a Brolio, l'uvaggio più idoneo per produrre il Chianti e ne riferì in una nota conservata presso l’Accademia dei Georgofili.
Fu così che, nel 1800, questo vino prese forma e carattere adottando subito il nome della zona di produzione. Sempre in quell'epoca iniziarono a crescere le richieste per questo prodotto in considerazione delle sue peculiari caratteristiche dovute soprattutto alle favorevoli condizioni ambientali e dalla grande serietà, esperienza e passione dei viticoltori, ma anche occasionalmente, alle vicissitudini della viticoltura francese devastata, in quel tempo, dalla fillossera.
Non essendo la produzione del territorio, a quel tempo, in grado di far fronte alla crescente domanda, si incominciò a produrre vino, con i sistemi e gli uvaggi utilizzati nel Chianti, in gran parte della Toscana e talvolta addirittura anche fuori, ottenendo dei prodotti che, in un primo tempo, venivano chiamati “uso Chianti” e che, in seguito, per mancanza di una seria legislazione che lo proibisse, venivano addirittura venduti come Chianti.
La denominazione, inopinatamente, da geografica si trasformò in enologica ed i Chiantigiani, espropriati del loro nome, dovettero attendere il 1932 quando, dopo tante battaglie, una commissione ministeriale riconobbe al loro vino, a titolo di risarcimento, il diritto di avvalersi della denominazione “Chianti Classico” in quanto prodotto nella zona storica, cioè in quella di origine più antica dove è nato e si è affermato questo vino.
Nel 1963 la Legge 930 mise un primo ordine nel settore delle denominazioni consentendo al Chianti Classico, nel 1967, di ricevere tra i primi vini italiani la denominazione di origine controllata e nel 1984 quella controllata e garantita.
La produzione di Chianti Classico si aggira ogni anno, mediamente, intorno ai 270/280.00 ettolitri, con una resa media di poco superiore ai 40 ettolitri. Gran parte del vino prodotto viene commercializzato imbottigliato ed il 65/70% circa esportato.
Il Consorzio del Chianti Classico, fondato con lungimiranza dai produttori chiantigiani nel 1924 e primo organismo del genere a costituirsi nel nostro paese, è stato sempre il cemento che ha tenuto uniti i produttori e la sede di continue iniziative tendenti a qualificare e valorizzare, con tutti i mezzi, le produzioni del territorio autentificate con il marchio Gallo Nero.
(Disciplinare di produzione).
Marchio del Consorzio Chianti Classico (www.chianticlassico.com)
Castello di Brolio - Gaiole in Chianti (foto Maris)
Composizione ampelografica
Il vino “Chianti Classico” deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Sangiovese dall’80% fino al 100%.
Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta allo schedario viticolo.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
- acidità totale minima;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico” Riserva, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico” Gran Selezione, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13.00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino più o meno intenso;
- odore: intenso, floreale, caratteristico;
- sapore: secco, fresco, sapido, leggermente tannico che si affina con il tempo.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico” Riserva, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche;
- colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: intenso fruttato e persistente;
- sapore: secco, equilibrato di buona tannicità.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico” Gran Selezione, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: speziato e persistente;
- sapore: secco, persistente, equilibrato.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico” possono talvolta presentare lieve sentore di legno.
Vino per tutte le stagioni e per tutte le pietanze. Sposa arrosti di carni rosse e bianche, pollame, lepre e formaggi. Il Chianti Classico Riserva è ideale con i grandi arrosti. Va servito a 16°-18° di temperatura, stappando la bottiglia due ore prima di consumarlo.