Riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita del vino
"Rosso della Val di Cornia" o "Val di Cornia Rosso"
Articolo 1.
1. La Denominazione di Origine Controllata dei vini «Val di Cornia», nelle tipologie rosso e rosso riserva, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 e successive modificazioni, e' riconosciuta come Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso», anche nella tipologia riserva, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
Articolo 2.
1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della DOC «Val di Cornia» rosso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, richiamato in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo Schedario Viticolo per la DOCG «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Rosso della Val di Cornia« o «Val di Cornia Rosso», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la DOCG in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, e conformemente alle disposizioni impartite dalla Regione Toscana.
Articolo 3.
1. I quantitativi di vino a Denominazione di Origine Controllata «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 e successive modificazioni, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, annesso al presente decreto, trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la Denominazione di Origine Controllata «Val di Cornia».
Articolo 4.
1. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 2, la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso» puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini della stessa tipologia della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Val di Cornia» nelle corrispondenti tipologie rosso e rosso riserva, di cui decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare e a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.
Articolo 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo il vino con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.
Articolo 6.
1. All'allegato «A» sono riportati i codici di cui all'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, delle tipologie del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari
ANNESSO
Disciplinare vini DOCG “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia”
Articolo 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia”, anche con la menzione riserva, è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: minimo il 40%
Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 60%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 20% ad esclusione del vitigno Aleatico.
Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” ricade nelle province di Livorno e Pisa e comprende i terreni vocati alla qualità rispettivamente:
- in provincia di Livorno: tutto il territorio amministrativo dei comuni di Suvereto e Sassetta e parte del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima;
- in provincia di Pisa: tutto il territorio amministrativo del comune di Monteverdi Marittimo.
Detta zona si suddivide in due parti, zona sud-ovest e zona nord-est, ed è così delimitata:
Zona sud-ovest
Partendo da Piombino, il limite segue viale Unità d’Italia quindi continua lungo la strada della Principessa fino a Fiorentina. Da qui prosegue verso Venturina lungo la strada provinciale piombinese, e superato il Ponte di Ferro, volge verso la strada per Campo all'Olmo, incontra la strada provinciale Rinsacca, continua per detta strada deviando poi lungo la strada vicinale di Montegemoli fino ad incontrare la ferrovia. La delimitazione continua verso nord seguendo la ferrovia fino alla stazione di Populonia. Da qui prosegue verso la strada vicinale di Poggio all’Agnello, incontra la strada che porta alla Principessa, continua per detta strada deviando poi lungo la strada poderale che porta al podere Poggio al Lupo. Da questo podere, seguendo la direzione di questa strada, il limite raggiunge un’altra strada poderale tramite la quale arriva alla strada della Principessa. Da qui la linea di delimitazione prosegue a sud lungo la detta strada, devia lungo la strada poderale che porta al podere delle Fornace e raggiunge il mare seguendo la stessa direzione.
Zona nord-est
Dall’incrocio della ferrovia con il confine tra la provincia di Livorno con quella di Grosseto, il limite segue verso nord la ferrovia stessa fino ad incontrare fosso Valnera. Da qui risalendo il corso di tale fosso arriva alla strada comunale di Riotorto-Piombino e continua su di essa, entra nel comune di Campiglia Marittima e arriva alla strada comunale di Casalappi. Da qui il limite prosegue su questa strada, deviando poi lungo la strada comunale piombinese fino al confine tra il comune di Campiglia Marittima e quello di Suvereto. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue verso ovest identificandosi con il confine tra i due comuni fino all'incrocio con il fosso Riomerdancio, risale il corso di tale fosso fino a quota 28 e continua a nord lungo la strada provinciale pisana fino alla strada statale n. 398. Da qui il limite prosegue verso Venturina, si identifica con questa strada devia a sud lungo la strada per Cignanella, arriva al fosso di Riomerdancio seguendo la stessa direzione, segue il corso di detto fosso al fiume Cornia e segue il corso di quest’ultimo fino alla vecchia strada statale n. 1. Il limite continua quindi verso nord lungo la vecchia strada Aurelia fino a località Lumiere da dove prosegue lungo la via Remigliano deviando in direzione sud-ovest per la strada delle Lotrine fino ad incontrare la ferrovia.
Continuando verso nord il confine si identifica con la ferrovia fino al confine del comune di San Vincenzo e si ricollega la punto di partenza seguendo i confini dei comuni citati al capoverso iniziale.
Articolo 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” di cui all’articolo 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni dei vini di cui si tratta.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona.
La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 4.000 piante ad ettaro.
È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 9 tonnellate.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
L’eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell’effettiva superficie coperta dalla vite.
Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro è la seguente:
Anno di produzione Produzione uva (tonnellate/ettaro)
I e II anno vegetativo 0
III anno vegetativo 60% della produzione prevista
IV anno vegetativo 80% della produzione prevista
V anno vegetativo 100% della produzione prevista
La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
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Articolo 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3.
Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.
È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5%.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Il vino “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” non può essere immesso al consumo prima del 1° maggio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Il vino “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” con la qualifica «riserva» non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di diciotto mesi in contenitori di legno e di sei mesi in bottiglia, così come specificato al successivo articolo 6.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia”all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia”:
colore: rosso rubino di buona intensità, brillante, tendente al granato;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo, con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00% vol. la «riserva»);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore minimo.
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Articolo 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” può inoltre essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
È obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve in etichetta.
Articolo 8.
Confezionamento
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di volume nominale fino a 6 litri di capacità, aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio.
Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca. Tuttavia, per i contenitori di vetro con capacità fino a 0,375 litri, è ammesso l’utilizzo di altri dispositivi di chiusura ammessi dalla normativa vigente.