Decreto del 01/08/2008 - G.U. del 22/08/2008, n. 196
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Recioto di Gambellara Classico"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Gambellara Classico" (anche nella
versione Recioto Spumante di Gambellara Classico) è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Articolo 2.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto di Gambellara Classico” devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega per almeno l’80% e per il rimanente
da uve dei vitigni Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) fino ad un massimo
del 20%.
I vigneti già iscritti al relativo albo alla data dell’approvazione del presente disciplinare sono idonei
alla produzione dei vini Gambellara.
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini di denominazione di origine controllata e
garantita ”Recioto di Gambellara Classico” è così delimitata: partendo dall’estremo limite nordovest
di zona nel punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello, la
linea di delimitazione procede in senso orario lungo la carrareccia che porta al bivio per Cà
Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le località di Cà
Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che
conduce a Montorso. Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere a Montorso, quindi
prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che raggiunge. Da Qui prosegue verso sud
fino al bivio successivo a quota 69, prende verso est e lungo la carrareccia passa per le località
Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per Montebello che raggiunge.
Prosegue verso ovest lungo la strada comunale per Selva di Montebello, passando le località
Castelleto e Mira, giungendo al bivio per selva. Prosegue verso nord lungo la strada comunale per
Selva fino a giungere a quota 51 in località Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la
carrareccia giunge in località Cà Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Cà Canton giungendo
al bivio di Cà Maraschin. Prosegue per breve tratto verso ovest, indi verso sud per la carrareccia
fino all’abitato di Mason e quindi procede per strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara fino
a quota 48 alle porte del Comune di Gambellara. Da qui segue in direzione ovest e passando per
quota 47 giunge sulla comunale per Terrossa quota 49. Indi si prosegue verso ovest sulla strada
provinciale per Terrossa fino al confine provinciale Vicenza-Verona fino a Val Busarello da dove siè partiti per la delimitazione della zona.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Recioto di
Gambellara Classico” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, o a pergoletta mono
o bilaterale aperta (veronese o trentina) con fili trasversali di testata, con esclusione delle pergole
con tetti orizzontali e continui.
Per i vigneti piantati prima dell’approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola
veronese è fatto obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicura l’apertura della
vegetazione nell’interfila e una carica massima di 40.000 gemme ettaro. E’ fatto obbligo per tutti i
vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare un numero di ceppi per ettaro non
inferiore a 3.300 per ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i vini di cui alla D.O.C.
Gambellara Classico, il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini
a D.O.C.G. Recioto di Gambellara Classico, dopo aver operato la tradizionale cernita, non deve
essere superiore a 6,25 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Tale quantitativo deve essere costituito da uve della varietà Garganega.
Le rimanenti uve ottenute dai vigneti iscritti all’Albo dei vini a Denominazione di Origine Controllata“Gambellara” Classico, fino alla resa massima ad ettaro prevista dal relativo disciplinare di
produzione, hanno diritto ad essere classificate con la Denominazione di Origine Controllata.
Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria
interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla
legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo
immediatamente precedente la vendemmia può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro
ammessi alla certificazione anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra
fissati dandone immediata comunicazione al Ministero dell’agricoltura e delle Foreste ed al
Comitato Nazionale per la Tutela delle Denominazioni di Origine dei Vini.
Le uve destinate all’appassimento, devono assicurare al vino “Recioto di Gambellara Classico” un
titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,5%.
Le uve destinate alla vinificazione del “Recioto di Gambellara Classico”, dopo essere state
sottoposte ad appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
del 13,5% vol.
Articolo 5.
Le operazioni di appassimento e vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di
produzione delimitata nell’articolo 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata “Gambellara”.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che l’operazione di
appassimento e vinificazione sia effettuata nell’intero territorio dei comuni, anche se soltanto in
parte compresi nella zona delimitata nonché nei comuni limitrofi.
L’appassimento delle uve può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento
ambientale, purchè operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi
tradizionali di appassimento.
La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di
origine controllata e garantita “Recioto di Gambellara Classico” non deve essere superiore al 40%;
la resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di
origine controllata e garantita “Recioto Spumante di Gambellara Classico”, non deve essere
superiore al 50% comprensivi dei prodotti utilizzati per l’elaborazione dello spumante.
Articolo 6.
I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata e garantita, all’atto dell’emissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Recioto di Gambellara Classico”:
- colore: giallo dorato più o meno intenso con eventuali sfumature ambrate;
- odore: intenso, profumo di frutta matura con eventuali sfumature di vaniglia;
- sapore: caratteristico, armonico, con leggero gusto di passito, amabile o dolce, con leggero
retrogusto amarognolo, anche vivace come da tradizione, con eventuale percezione di legno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5% vol. di cui almeno 11,5% in alcool effettivo
svolto;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto minimo non riduttore: 22 g/l;
- Zuccheri riduttori residui: minimo 50 g/l.
“Recioto Spumante di Gambellara Classico”:
- Spuma: fine e persistente;
- Colore: giallo dorato più o meno intenso;
- Odore: intenso, profumo di fruttato;
- Sapore: caratteristico, vellutato, armonico, fruttato, con leggero gusto di passito con eventuali
sfumature di vaniglia, con eventuale percezione di legno;
- Titolo alcolometrico: volumico totale minimo: 13,5% di cui almeno 11% in alcool effettivo svolto;
- Acidità totale minima: 5 per mille;
- Estratto minimo non riduttore: 18 g/l;
- Zuccheri riduttori residui: minimo 36 g/l.
E’ in facoltà del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste di modificare con proprio decreto per i vini
di cui al presente disciplinare i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto minimo non
riduttore.
Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita“Recioto di Gambellara classico” è obbligatorio riportare l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve; esso non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell’anno successivo
alla vendemmia.
Articolo 7.
Il vino “Recioto Spumante di Gambellara Classico” deve essere ottenuto con mosti e/o vini che
rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e a condizione che la
spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme
sulla preparazione degli spumanti.
Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto
Spumante di Gambellara Classico” devono essere effettuate in stabilimenti siti nell’ambito
territoriale della Regione Veneto.
Articolo 8.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto di Gambellara Classico” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto,
selezionato e simili.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina”, ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle
disposizioni Cee e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano
riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località delle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
In ottemperanza all’art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino a denominazione di origine
controllata e garantita “Recioto di Gambellara Classico” deve essere confezionato in bottiglie di
vetro di capacità massima di litri 1,5 chiusi con tappo, raso bocca, e con abbigliamento consono ai
caratteri di pregio di tali produzioni.
Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale
di cui agli art. 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 può essere consentito, a scopo
promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali,
l’utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 3, 6, 9, 12 e 18.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto di
Gambellara Classico” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal
corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei
vigneti, che la vinificazione elaborazione e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e
che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei
registri, sia nei documenti di accompagnamento.