Asolo - Colli Asolani Prosecco DOCG - Disciplinare di produzione
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOCG

Disciplinare di produzione - Asolo Prosecco - Prosecco Colli Asolani DOCG

Decreto del 17 luglio 2009

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino
"Asolo Prosecco" " Prosecco Colli Asolani"

Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita “Colli Asolani - Prosecco” o “Asola - Prosecco”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni o menzioni:
“Colli Asolani o Asolo - Prosecco”,
“Colli Asolani o Asolo – Prosecco frizzante”;
“Colli Asolani o Asolo - Prosecco” spumante superiore.

Articolo 2.
Il vino a DOCG “Colli Asolani o Asolo - Prosecco” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno:
Glera minimo 85%; possono concorrere, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% le uve delle seguenti varietà, utilizzate da sole o congiuntamente: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga.
I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all’articolo 5, comma 8, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell’ambito della zona di cui all’articolo 3, comma 1, lettera C), iscritti all’Albo della DOCG, costituiti dai vitigni:
Pinot nero (vinificato in bianco), Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.

Articolo 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della DOCG “Colli Asolani o Asolo – Prosecco”, ricadente nell’ambito della zona di produzione della DOC “Prosecco”, è delimitata come segue:
A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOCG “Colli Asolani o Asolo – Prosecco” di cui all’articolo 1, comprende l’intero territorio dei comuni di Castellucco, Cornuda, Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano, San Marco, Cavaso del Tomba, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, Volpago del Montello (in provincia di Treviso).
Tale zona è così delimitata:
dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale della Panoramica del Montello fino al punto d’uscita sulla stessa della traversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall’incrocio segue una linea verticale rispetto alla Panoramica fino a raggiungere l’orlo del colle che dà sul fiume Piave.
Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa della Battaglia e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l’idrometro conduce all’abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la strada statale n. 248 “Schiavonesca Marosticana” che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza in prossimità del km. 42,500 circa, nel comune di San Zenone degli Ezzelini.
In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa.
Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa toccando Tuna Rover e giunto in località Fornace piega a nord-ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet.
Prosegue quindi verso est tenendosi a monte della Pedemontana del Grappa ad una quota di circa 300 metri e cioè al limite di vegetazione naturale della vite.
Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l’abitato di Obliedo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi ad una distanza media di circa 400 metri a nord della Pedemontana del Grappa.
Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell’abitato del Granigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta raggiunge la località Costa Alta.
Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud-est sulla Pedemontana del Grappa.
Scende quindi per tale strada e ritornato sulla Pedemontana del Grappa, il limite costeggia quest’ultima fino al suo punto di intersezione con la strada statale n. 348 “Feltrina”, una volta superato il centro abitato di Pederobba.
Segue quindi detta statale fino ad Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in prossimità della riva del Piave.
Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km. 27,800 circa.
Lungo tale strada prosegue verso sud ed all’altezza della località Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.
B) La zona di produzione delle uve delle varietà:
Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay
Da destinare alla tradizionale pratica di cui all’articolo 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Asolo, Caerano, San Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Monfumo, Nervesa della battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, Volpago del Montello, Borso del Grappa, Crespano del Grappa (in provincia di Treviso).

Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG “Colli Asolani o Asolo - Prosecco”, devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione all’Albo previsto dalla normativa vigente, unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura.
Sono consentite unicamente le forme di allevamento a spalliera semplice.
La Regione Veneto può consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Per I nuovi impianti e i reimpianti, in coltura specializzata, realizzati dopo l’approvazione del presente disciplinare di produzione il numero di ceppi per ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non potrà essere inferiore a 3.000 ceppi/ettaro
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
Per i vini a DOCG di cui all’articolo 1 la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a: 12,00 tonn./ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di: 9,50% vol.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva per ettaro da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Colli Asolani o Asolo – Prosecco” dovranno essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla DOCG.
La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela della presente DOCG, e sentito il parere delle categorie interessate con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazione geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di Treviso.
I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal presente disciplinare di produzione, saranno presi in consegna per la produzione di vino da tavola.

Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all’articolo 2, devono essere effettuate nell’interno nella zona di produzione delimitata nell’articolo 3, comma 1, lettera A).
Tuttavia , tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell’intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera A) ed in quelli di:
Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene, Farra di Soligo, Vidor, Pieve di Soligo.
Le uve di varietà: Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall’articolo 3, comma 1 lettera B).
Le operazioni di preparazione del vino “spumante e frizzante”, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove è ammessa nonché le operazioni di imbottigliamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.
Il vino a DOCG “Colli Asolani o Asolo – Prosecco” elaborato nella versione “spumante” deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da “Brut” a “Demi – sec” comprese, come previsto dalla normativa vigente.
Il vino a DOCG “Colli Asolani o Asolo – Prosecco” elaborato nella versione “frizzante” deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da “secco ad amabile”, come previste dalla normativa vigente.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione per ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari.
Nella elaborazione del vino “spumante” di cui all’articolo 1 è consentita la pratica tradizionale dell’aggiunta con i vini ottenuti dalla vinificazione di uve: Pinot nero, Pinot grigio, Pinot bianco e Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi Albi e situati nella zona delimitata nel precedente articolo 3, comma 1, lettera B), purché il prodotto contenga almeno l’85% di vino proveniente dal vitigno Glera.

Articolo 6.
Il vino a DOCG “Colli Asolani o Asolo - Prosecco” di cui all’art. 1 all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Colli Asolani o Asolo - Prosecco” tranquillo
- colore: giallo paglierino più o meno intenso:
- profumo: vinoso, caratteristico, leggermente fruttato nel tipo abboccato;
- sapore: il secco gradevolmente amarognolo e non molto di corpo l’abboccato leggermente fruttato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 gr./l.;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 gr./l.;
“Colli Asolani o Asolo - Prosecco” frizzante
- spuma: evidente formazione di bollicine;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante;
- profumo: gradevole e caratteristico di fruttato;
- sapore: secco o amabile, fresco, frizzante, fruttato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 gr./l.;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 gr./l.
Nel tipo prodotto tradizionalmente per fermentazione in bottiglia; è possibile la presenza di una velatura, in tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura “rifermentazione in bottiglia” e conservato sui lieviti; le caratteristiche sono le seguenti:
- spuma: lieve, evanescente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante;
- profumo: gradevole, caratteristico di fruttato, con sentori di crosta di pane e lievito;
- sapore: secco, vivace, con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 4,00 gr./l.;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 gr./l.
“Colli Asolani o Asolo - Prosecco” spumante superiore
- spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante;
- profumo: gradevole e caratteristico di fruttato;
- sapore: da secco o amabile, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 gr./l.;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 gr./l.
E’ facoltà del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo

Articolo 7.
Nell’etichettatura della tipologia “spumante”. La predetta denominazione “Colli Asolani o Asolo – Prosecco” è accompagnata dalla menzione “superiore”.
Nella etichettatura designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a località geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non avente significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore, quali: vinificatore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri similari sono consentite inosservanza delle disposizioni comunitarie in materia.
Nell’etichettatura la denominazione “Prosecco” deve seguire il nome della denominazione “Colli Asolani o Asolo” ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla stessa.
La menzione “superiore” dovrà essere utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.

Articolo 8.
I vini a DOCG “Colli Asolani o Asolo – Prosecco” devono essere immessi al consumo, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona, delle capacità consentite dalle norme metrologiche nazionali e comunitarie vigenti, fino a 5,000 litri, ed aventi una gamma colorimetrica che può variare nelle varie intensità e tonalità del bianco, del giallo, del verde, del marrone, del grigio – nero.
Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l’utilizzo di contenitori tradizionali della capacità di litri 6,000, 9,000 e superiori.
Per la chiusura delle bottiglie è consentito l’uso di tappi raso bocca in sughero, e a fungo per la tipologia spumante, i recipienti di capacità non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite.
Per i recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri destinati al confezionamento della tipologia “spumante” è consentito l’uso del tappo a vite con sovra tappo a fungo in plastica.
Per la tipologia “frizzante” è altresì ammesso l’utilizzo del tappo cilindrico di sughero trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago.

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