Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada DOCG - Disciplinare di produzione
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOCG

Disciplinare di produzione - Dolcetto di Ovada Superiore DOCG


Decreto Ministriale 17 settembre 2008 - G.U. n. 229 del 30.09.2008
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada "

Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o“Ovada” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per la seguente tipologia, specificazioni aggiuntive o menzioni:
- “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ;
- “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ”riserva” ;
- “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ”vigna”;
- “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ”vigna” “riserva”.

Articolo 2.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o“Ovada” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Dolcetto al 100%.

Articolo 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” comprende l’intero territorio dei seguenti comuni: Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio.

Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità' previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, tufacei, calcarei e loro eventuali combinazioni, compresi quelli a medio impasto;
- giacitura: esclusivamente collinare, esclusi i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 600 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
- densità di impianto: i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4.000;
- forme di allevamento: controspalliera con legatura della vegetazione verde sempre al disopra del capo a frutto e sistema di potatura Guyot tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino;
- è vietata ogni pratica di forzatura.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o“Ovada” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
- Vino: “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada”
Resa uva: 7 t/ha
Tit. alcolomet. 12,00% vol. min. nat.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di t. 6 per ettaro di coltura specializzata.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50%vol.
La denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva “vigna” purché tale vigneto abbia un’età d’impianto di almeno 7 anni. Se l’età di tale vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:
- al terzo anno d’impianto:
- Vino: “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada”
Resa uva: 3,6 t/ha
Tit. alcolomet. 12,50% vol. min. nat.

- al quarto anno d’impianto:
Vino: “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada”
Resa uva: 4,2 t/ha
Tit. alcolomet. 12,50% vol. min. nat.

- al quinto anno d’impianto:
Vino: “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada”
Resa uva: 4,8 t/ha
Tit. alcolomet. 12,50% vol. min. nat.

- al sesto anno d’impianto:
Vino: “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada”
Resa uva: 5,4 t/ha
Tit. alcolomet. 12,50% vol. min. nat.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata, fax, o mezzi consentiti dalla vigente normativa agli organi competenti per territorio preposti al controllo, indicati dalla Regione Piemonte, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
E’ consentita la scelta vendemmiale, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine: “Monferrato Dolcetto”, “ Monferrato”.

Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’art. 3.
Tuttavia “Il Ministero delle politiche agricole alimentati e forestali, può consentire che le suddette operazioni siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle Provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Genova e Savona, dimostrino di aver effettuato negli ultimi cinque anni tali operazioni, previa istruttoria e relativo parere favorevole della Regione Piemonte.
La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
- “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada”: resa uva/vino 70%; prod. max. vino 4.900 lt/Ha
- “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” “vigna”: resa uva/vino 70%; prod max. vino 4.200lt/Ha
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Nella vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità. E’ consentito L’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d’invecchiamento, prima dell’immissione al consumo:
Tipologia - “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada”: Durata 12 mesi; decorrenza dal 1 novembre dell' anno di raccolta delle uve;
Tipologia - “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” “vigna”: Durata 20 mesi; decorrenza dal 1 novembre dell'anno di raccolta delle uve.
E’ ammessa la colmatura con uguale tipologia di vino atto a diventare d.o.c.g. conservato in altri recipienti per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’invecchiamento obbligatorio.
I prodotti vitivinicoli atti a diventare vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” possono essere riclassificati, con la denominazione di origine controllata “Monferrato Dolcetto”, “Monferrato” purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Articolo 6.
Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- Colore: rosso rubino tendente al granato;
- Odore: vinoso, talvolta etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
- Sapore: asciutto, con sentore mandorlato e/o sentore di frutta;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
- Acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
- Estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” con la menzione aggiuntiva “vigna” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- Colore: rosso rubino tendente al granato;
- Odore: vinoso, talvolta etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
- Sapore: asciutto, con sentore mandorlato, talvolta con sentori di frutta e/o speziati;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
- Acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
- Estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
E' in facoltà' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.
Nella designazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:
- Le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della Denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ovada”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “Vigna” abbiano effettuato almeno due delle tre operazioni principali (produzione, vinificazione, imbottigliamento);
- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% della dimesione dei caratteri usati per la denominazione di origine.
Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” e ““Dolcetto di Ovada Superiore” o“Ovada” Vigna, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
E’ vietata la ripetizione, in etichetta, del nome geografico “Ovada”.

Articolo 8.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” e” “Dolcetto di Ovada Superiore” o“Ovada Vigna” per la commercializzazione devono essere di forma bordolese, borgognona e similari e colore scuro tradizionale, delle seguenti capacità: 187 ml, 375 ml, 750 ml, 1.500 ml, 3.000 ml, 5.000 ml.
E’ vietato il confezionamento e la presentazione delle bottiglie, con diciture o riproduzioni tali che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque offensive del prestigio del vino.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” e “Dolcetto di Ovada Superiore” o“Ovada Vigna” devono essere chiuse con dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia.
I vini a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o“Ovada” e “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada Vigna” sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi possono portare come specificazione aggiuntiva la dizione “ Riserva”.

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