Decreto Ministeriale 27/7/2007 - G.U. n. 182 del 7.08.2007
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Oltrepo' Pavese metodo classico"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese" e' riservata al vino spumante ottenuto con metodo classico già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 e successive modifiche, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Oltrepo' Pavese" metodo classico, "Oltrepo' Pavese" metodo classico Rose', "Oltrepo' Pavese" metodo classico Pinot nero e "Oltrepo' Pavese" metodo classico Pinot nero Rose'.
Articolo 2.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese" metodo classico devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- "Oltrepo' Pavese" metodo classico e "Oltrepo' Pavese" metodo classico rose':
Pinot nero: minimo 70%; Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%.
- "Oltrepo' Pavese" metodo classico Pinot nero e "Oltrepo' Pavese" metodo classico Pinot nero rose':
Pinot nero: minimo 85%; Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Fanno parte dell'albo vigneti del vini a D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese" metodo classico i vigneti iscritti all'albo dei vigneti D.O.C. "Oltrepo' Pavese" per le corrispondenti tipologie, purché le basi ampelografiche siano compatibili.
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve destinate all'elaborazione del vino "Oltrepo' Pavese" metodo classico comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de Giorgi, Rocca de Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni:
Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.
Tale zona e cosi' delimitata: parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i
comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo
punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.
La delimitazione orientale del comprensorio e' costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura del vigneto destinato alla produzione dei vini a D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese" metodo classico devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.
Il materiale vegetale utilizzato per i nuovi impianti, gli infittimenti e le sostituzioni di piante, deve essere effettuato esclusivamente con materiale vivaistico certificato.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondo valle e i terreni di pianura.
Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi impianti e reimpianti) la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino base.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:
- Tipologia: “Oltrepò Pavese” metodo classico: Prod. max (t./ha) 10; Titolo alcool. Volumico: 9,5% vol.;
- Tipologia: “Oltrepò Pavese” metodo classico Rose’: Prod. max (t./ha) 10; Titolo alcool. Volumico: 9,5% vol.;
- Tipologia: “Oltrepò Pavese” metodo classico Pinot nero: Prod. max (t./ha) 10; Titolo alcool. Volumico: 9,5% vol.;
- Tipologia: “Oltrepò Pavese” metodo classico Pinot nero Rose’: Prod. max (t./ha) 10; Titolo alcool. Volumico: 9,5% vol.;
Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese" metodo classico per tutta la partita.
La regione Lombardia sentito il Consorzio di tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare una produzione massima per ettaro inferiore a quella stabilita dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Articolo 5.
Norme di vinificazione e di elaborazione Le operazioni di ammostamento delle uve, di vinificazione per la
produzione dei vini base da sottoporre a successiva elaborazione ai fini della produzione di vino a denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese" metodo classico, nonché le operazioni di invecchiamento e affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella del comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
Le bottiglie non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioè non atte al consumo diretto, purché tappate con tappo a corona recante il nome della denominazione possono essere cedute nell'interno della sola zona definita al presente comma.
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:
- Tipologia: “Oltrepò Pavese” metodo classico: Resa uva/vino 60%;
- Tipologia: “Oltrepò Pavese” metodo classico Rose’: Resa uva/vino 65%;
- Tipologia: “Oltrepò Pavese” metodo classico Pinot nero: Resa uva/vino 60%;
- Tipologia: “Oltrepò Pavese” metodo classico Pinot nero Rose’: Resa uva/vino 65%.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre il 5% del vino totale finito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre detto limite del 5% sul vino totale finito, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.
Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese" metodo classico possono essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, anche per i vini a denominazione di origine controllata "Oltrepo' Pavese" tipologia Pinot nero, nonché e' consentito con la
scelta di cantina passare dal vino base della D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese" metodo classico alla D.O.C. "Oltrepo' Pavese" Pinot nero (vinificato in bianco e rosato), purché siano rispettate tutte le condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
E' consentito l'arricchimento nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
Nella elaborazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atti a conferire agli spumanti "Oltrepo' Pavese" metodo classico le loro rispettive caratteristiche in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
In particolare deve essere utilizzata esclusivamente la tradizionale tecnica di rifermentazione in bottiglia.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese" metodo classico deve subire prima dell'immissione al consumo, un periodo minimo di permanenza sulle fecce di quindici mesi; per il millesimato il periodo minimo è di ventiquattro mesi.
Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve.
Artiicolo 6.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese" metodo classico, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Oltrepo' Pavese" metodo classico:
- spuma: fine e persistente;
- colore: paglierino più o meno intenso;
- profumo: bouquet fine, gentile, ampio;
- sapore: sapido, fresco e armonico;
- titolo alcol. vol. tot. minimo: 11,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
"Oltrepo' Pavese" metodo classico Pinot nero:
- spuma: fine e persistente;
- colore: paglierino con riflessi più o meno aranciati;
- profumo: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, ampio e persistente;
- sapore: sapido, buona struttura, fresco e armonico;
- titolo alcol. vol. tot. minimo: 12,00% vol.;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
"Oltrepo' Pavese" metodo classico Rose':
- spuma: fine e persistente;
- colore: rosato più o meno intenso;
- profumo: bouquet fine, gentile;
- sapore: sapido, armonico e moderatamente corposo;
- titolo alcol. vol. tot. minimo: 11,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 gr/l.
"Oltrepo' Pavese" metodo classico Pinot nero Rose':
- spuma: fine e persistente;
- colore: rosato più o meno intenso;
- profumo: bouquet fine, gentile, ampio;
- sapore: sapido, di buona struttura e fresco;
- titolo alcol. vol. tot. minimo: 12,00% vol.;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Il vino a D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese" metodo classico Rose' può essere immesso al consumo anche con la tipologia "Cremant", qualora in possesso delle specifiche caratteristiche previste dalla normativa vigente.
E' facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7.
Nella designazione e presentazione dei vini spumanti di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
E' altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche, che facciano riferimento a comuni, frazioni,
fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato e' stato ottenuto, in conformità al decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepo' Pavese" metodo classico vinificato in rosato, anche nella tipologia Cremant, e' ammessa esclusivamente la designazione Rose'.
L'indicazione del contenuto zuccherino per i vini a D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese" metodo classico, nei limiti stabiliti della normativa comunitaria e nazionale, e' obbligatoria fino alla caratteristica di sapore demisec. E' vietato l'utilizzo della tipologia dolce.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
La specificazione tradizionale "Denominazione di origine controllata e garantita" deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione "Oltrepo' Pavese", senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie.
Per identificare il vino a D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese" metodo classico e' vietato utilizzare il termine "Vino Spumante". In sostituzione deve essere utilizzata esclusivamente la sigla comunitaria V.S.Q.P.R.D.
Nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione è facoltativa per i vini D.O.C.G. "Oltrepo' Pavese " metodo classico.
Soltanto in presenza dell'indicazione dell'annata della vendemmia si può utilizzare la dicitura "Millesimato".
Articolo 8.
Per la tappatura è obbligatorio il tappo di sughero a fungo, con il tradizionale ancoraggio a gabbietta, marchiato indelebilmente con la dicitura "Oltrepo' Pavese" metodo classico.
Per le bottiglie con contenuto nominale non superiore a ml 200 è consentita la chiusura con tappo a vite.