Nizza DOCG - Disciplinare di produzione
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOCG

Disciplinare di produzione - Nizza DOCG

Articolo 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita “Nizza”, anche con menzione riserva, è  riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Nizza” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, dal vitigno Barbera al 100%.

Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Nizza” comprende l’intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa  Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Nizza” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: i terreni caratterizzati da marne argilloso – sabbiose e arenarie stratificate;
giacitura: esclusivamente collinare con esposizione da sud a sud ovest – sud est. Sono esclusi i terreni di fondovalle e quelli umidi;
densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la contro spalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale o il cordone speronato basso).
La raccolta dell’uva dovrà essere realizzata esclusivamente a mano E’ vietata ogni pratica di forzatura.
È consentita l’irrigazione di soccorso

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Nizza” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini

Resa uva

Titolo alcolometrico

 

“Nizza”  anche con menzione riserva

t/ha

7

vol. min. naturale

13,00% vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all’art. 1 con la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o menzione tradizionale deve essere di 6,3 t per ettaro di coltura specializzata.
Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1 che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva “vigna” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di  13,50% vol.

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:

NIZZA vigna anche con menzione riserva

Resa uva t/ha

Titolo alcolometrico vol. min.naturale % Vol

al terzo anno di impianto:

3,8

13,50

al quarto anno di impianto

4,4

13,50

al quinto anno di impianto

5,0

13,50

al sesto anno di impianto

5,7

13,50

dal settimo anno di impianto in poi

6,3

13,50

Nelle annate abbondanti i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Nizza”, devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La possibilità di destinare detto esubero alla rivendicazione dei vini di altre d.o.c. insistenti nella medesima area di produzione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d) del D.lgs 61/2010, è subordinata a specifica autorizzazione regionale, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria.

4. In caso di annata sfavorevole la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Articolo 5.
Norme per la vinificazione

1. Per i vini a d.o.c.g. “Nizza” le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3; tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle Province di Cuneo - Asti - Alessandria.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato1).

2. Per i vini a d.o.c.g. “Nizza” non è consentita alcuna forma di arricchimento per l’aumento della gradazione.

3. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini                                                                     Resa                           Produzione
(uva/vino) max di vino (litri ad ettaro)
“Nizza”   anche con menzione riserva  non sup. al 70%                              4.900

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in t/ha di cui all’art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla d.o.c.g. oltre detto limite percentuale decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione ed affinamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.

5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

Vini           Durata            di cui in legno                   Decorrenza
(botti di qualsiasi dimensione)

Nizza

minimo
18  mesi

minimo 6 mesi

dal 1° gennaio
dell’anno successivo alla
vendemmia

Nizza

minimo

minimo

dal 1° gennaio

“vigna”

18  mesi

6 mesi

dell’anno successivo alla
vendemmia

Nizza riserva

minimo
30  mesi

minimo 12 mesi

dal 1° gennaio
dell’anno successivo alla
vendemmia

 

Nizza riserva

minimo

minimo

dal 1° gennaio

“vigna”

30  mesi

12 mesi

dell’anno

 

 

 

successivo alla vendemmia

E’ ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata, conservato anche in contenitori diversi dalle botti in legno, per non più del 10% del totale del volume, nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio.

6. Per le uve destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1, la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni “Barbera d’Asti”, “Monferrato” rosso, “Piemonte” Barbera, “Piemonte” rosso.

7. Il vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita “Nizza” di cui all’art.1, possono essere riclassificati con le denominazioni “Barbera d’Asti”, “Monferrato” rosso, “Piemonte Barbera” e “Piemonte” rosso, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Articolo 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all’art. 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Nizza” anche con menzione riserva
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso caratteristico, etereo;
sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00% vol.; con indicazione di “vigna”: 13,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
con menzione vigna estratto non riduttore minimo: 28 g/l.

Articolo 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Nizza” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio”, e simili.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’articolo 1 la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo o nome tradizionale purché:

  • le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
  • tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall’organismo che detiene lo Schedario viticolo della denominazione;
  • la vinificazione delle uve e l’invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo o nome tradizionale, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 8.
Confezionamento

  1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’articolo 1, per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, con l’esclusione del contenitore da litri 2. E’ consentito inoltre l’utilizzo delle bottiglie di capacità di  litri 9  e 12 .
  2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
  3. Per la chiusura delle bottiglie dei vini a d.o.c.g. Nizza è previsto l’utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con l’esclusione del tappo a corona.
    Per la chiusura delle bottiglie dei vini qualificati con la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo, è consentito esclusivamente l’uso del tappo di sughero.

Articolo 9.
Legame con l’ambiente

A) Informazioni sulla zona geografica

L’area di produzione comprende 18 comuni della Provincia di Asti, limitrofi al comune di Nizza, zona tradizionale e di elezione per la coltivazione del vitigno Barbera. Si tratta di un sistema collinare poco elevato, compreso per lo più tra i 150 e i 400 metri di altitudine, caratterizzato da clima temperato o temperato-caldo (circa 1800 gradi giorno), poco ventoso e con una piovosità annuale media intorno ai 700 millimetri. Nella “Ampelografia della Provincia di Alessandria” di Leardi e Demaria, del 1873 (ricordando che detta provincia allora comprendeva tutta la provincia di Asti), si legge a proposito del Barbera: “È vitigno conosciutissimo ed una delle basi principali dei vini dell' Astigiano e del basso Monferrato, dove è indigeno e da lunghissimo tempo coltivato”. Il sistema di potatura più largamente utilizzato nella zona, nello specifico per la Barbera, è il Guyot, affiancato negli ultimi decenni dal cordone speronato: questi permettono di adattare al meglio il vitigno alle condizioni climatiche dell’area e di ottenere la migliore qualità dell’uva.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il vitigno Barbera, esigente in radiazione solare, occupa normalmente i versanti meglio esposti (quadranti da sud-est a ovest) con esclusione dei fondovalle. L’area di produzione si pone al centro del cosiddetto bacino terziario piemontese, il sistema collinare originato dal sollevamento del fondo marino in epoca terziaria; i suoli sono prevalentemente calcarei, di media profondità e poggianti su matrici rocciose calcareo-arenaceo-marnose

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Sebbene diffuso in tutto il Piemonte meridionale il vitigno Barbera è storicamente ampiamente coltivato in questa zona, dove è da sempre la varietà principale. Il Nizza rappresenta la tipologia di vino di maggior pregio di quest’area ed i vigneti, coltivati nelle migliori posizioni, esprimono al meglio le potenzialità dell’uva Barbera. La condizione pedoclimatica ottimale permette di ottenere vini ricchi di estratto e di profumi, adatti anche al lungo affinamento, molto longevi.

Articolo 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

VALORITALIA S.r.l.
Sede legale: Via Piave, 24
00187 - ROMA
Tel. +3906-45437975
mail: info@valoritalia.it

Sede operativa per l’attività regolamentata: Via Valtiglione, 73
14057 - ISOLA D'ASTI (AT)

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012,    pubblicato in
G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 2).

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