Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Montello rosso" o "Montello"
Articolo 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le
seguenti tipologie:
- "Montello rosso" o "Montello"
- "Montello rosso" o "Montello” superiore
Articolo 2.
Base ampelografia
1. La denominazione di origine controllata e garantita "Montello
rosso" o "Montello" anche nella versione superiore è riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà,
provenienti dai vigneti di un ambito aziendale, nella seguente
composizione:
Cabernet Sauvignon dal 40 al 70%,
Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenère dal 30 al 60%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a
bacca di colore analogo esclusi gli aromatici, idonei alla
coltivazione per la provincia di Treviso.
Articolo 3.
Zone di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Montello rosso" o "Montello" di cui all'articolo 2, comma 1,2,3
comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e
Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Borso del Grappa,
Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del
Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa
della Battaglia, Paderno del Grappa Pederobba, Possagno, S. Zenone
degli Ezzelini e Volpago del Montello.
Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di
Crocetta del Montello il limite prosegue verso Est lungo la
provinciale della "Panoramica del Montello" fino al punto d'uscita
sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n.
14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla "Panoramica"
fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave. Da questo
punto il limite segue in direzione Est la parte alta della scarpata
del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case
Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso
Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo
la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce
all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la Strada Statale
n. 248 "Schiavonesca Marosticana" che percorre fino al confine della
provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km
42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini.
In corrispondenza di tale punto segue verso nord il confine tra la
provincia di Treviso e la provincia di Vicenza fino ad incrociare
all’interno del comune di Borso del Grappa la curva di livello
corrispondente alla quota di 400 m.s.l.m. Il confine successivamente,
sempre in corrispondenza della curva di livello sopra individuata,
prosegue in direzione est passando sopra i borghi dei comuni di Borso
del Grappa, Crespano del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba e
Pederobba. Giunti nel comune di Pederobba segue dal punto di
intersezione con la quota 400 m.s.l.m. la strada Calpiana in direzione
sud, che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est
sulla "Pedemontana del Grappa". Scende quindi per tale strada e
ritornato sulla "Pedemontana del Grappa", il limite costeggia
quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 "Feltrina", una volta superato il centro abitato di Pederobba.
Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in
corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo,
tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e
poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove
raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimità della riva del Piave.
Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare
quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa.
Lungo tale strada prosegue verso Sud ed all'altezza della località
Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera
e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il canale di
Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la
delimitazione.
Articolo 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" devono essere quelle tradizionali della
zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei alla produzione dei vini di cui
all’articolo 1 unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni
collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle e
di quelli esposti a tramontana.
2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera
semplice.
Per gli impianti realizzati dopo l’approvazione del presente
disciplinare il numero di ceppi ad ettaro, calcolato sul sesto di
impianto, non potrà essere inferiore a 3.500.
E' vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l’irrigazione di
soccorso.
3. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita di
cui all’articolo 1 la resa massima di uva per ettaro in coltura
specializzata non deve essere superiore a tonnellate 10 ed il titolo
alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla
vinificazione deve essere di 11,50 % vol.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di
vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie dichiarata nello schedario viticolo.
Le uve destinate alla produzione della versione “Superiore” devono
presentare un titolo alcolometrico volumico minimo superiore dell’1%
vol. rispetto a quelli precedentemente indicati.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da destinare
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita "Montello rosso" o "Montello" devono essere riportati nei
limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e
sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate può,
con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva
per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone
immediata comunicazione all’organismo di controllo.
I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi
previsti dal presente comma, saranno presi in carico per la produzione
di vini con o senza indicazione geografica tipica o a denominazione di
origine controllata qualora rispondenti alle caratteristiche previste
dai relativi disciplinari.
4. I vigneti sono idonei alla produzione di vino a denominazione di
origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" solo a
partire dal quarto anno dall'impianto.
Articolo 5.
Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all’articolo 2,
devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte
nella zona di produzione di cui al citato art. 3, ed in quelli di:
Altivole, Arcade, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Trevignano,
Valdobbiadene e Vidor.
2. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui
sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione
d’origine controllata e garantita. Oltre detto limite tutta la partita
perde il diritto alla denominazione d’origine controllata e garantita.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello
rosso" o "Montello" devono essere sottoposti ad un affinamento che
dovrà essere:
- di almeno 18 mesi di cui almeno 9 mesi in botti di rovere ed almeno
6 mesi in bottiglie;
- e di almeno 24 mesi per la tipologia superiore di cui almeno 12 mesi
in botti di rovere ed almeno 6 mesi in bottiglia.
L'affinamento decorre dal primo novembre dell'anno di produzione delle
uve.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello
rosso" o "Montello" all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: intenso, caratteristico, gradevole, tendente all'etereo se
invecchiato;
- sapore: secco sapido, robusto, lievemente, speziato armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol e 13,00%
vol. per la versione superiore;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l e 26,0 g/l per la versione
superiore.
In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore e
l'odore dei vini possono avere sentore di legno.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Articolo 7.
Etichettatura
1. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata
e garantita "Montello rosso" o "Montello" è vietata qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "scelto", "selezionato", e similari. 2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CE in materia.
4.Per i vini della denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" è obbligatorio portare in etichetta
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
Confezionamento
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello
rosso" o "Montello" devono essere immessi al consumo, in bottiglie di
vetro tradizionali per la zona, delle capacità consentite dalla
normativa, fino a 12 litri ai sensi del DLGS n. 61/2010 con
abbigliamento consono al loro carattere di pregio.
2. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita
autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi
o promozionali, l’utilizzo di contenitori tradizionali della capacità
superiore a litri 12.
Per la chiusura delle bottiglie è consentito solo l’uso di tappi raso
bocca in sughero o derivati del sughero.