D.M. 1 settembre 1995 (rettificato dal D.M. 2 settembre 1996, errata corrige su G.U. n. 288 dell'11 dicembre 1995) G.U. n. 249 del 24 ottobre 1995
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita
"Franciacorta"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" è riservata al vino spumante ottenuto esclusivamente con la fermentazione in bottiglia, già riconosciuto a denominazione di origine controllata con Dpr 21 luglio 1967 e successive modifiche, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
1. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:
Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero.
2. Per la produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" rosé (rosato) il contenuto delle uve Pinot nero non deve essere inferiore al 15% del totale.
3. Per la produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" satèn (ex crémant) non è consentito l'impiego delle uve Pinot nero.
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" comprende per intero i territori amministrativi dei seguenti comuni:
Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonché la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia.
Tale zona è così delimitata:
"Dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino a incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino a incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino a incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino a incontrare la strada statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino a innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue, sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino a incontrare la strada statale n. 11 che segue verso est passando la località Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a località Scuole. Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua a est la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 136,9 - 138,8 - 140,2 - 150 - 160 - 157,9, fino a incontrare la strada Brescia-Cellatica che segue in direzione di Cellatica. Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo. Segue la riva del lago d'Iseo fino a Paratico".
Dalla zona di produzione come sopra delimitata è escluso il seguente territorio perché non vocato e non avente le caratteristiche e i requisiti previsti al successivo articolo 4, commi 3 e 4.
"Partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimità dell'autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di Capriolo fino a intersecare la linea ferroviaria, con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9 - 188 - 195,2 intersecando così la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la carrareccia fino a Casa Segaboli, poi passa per quota 192,3 - 189,5 - 187,5 - 198 e prosegue per Il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino a incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la s.s. 510 che ne segue il percorso fino a incontrare il confine comunale di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del comune di Capriolo da dove si è partiti".
Articolo 4.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" devono essere, nel rispetto della tradizione della zona e dei vigneti esistenti, unicamente atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti bene esposti e impiantati su terreni a giacitura pedecollinare e collinari, prevalentemente sciolti, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.
3. Sono da escludere tutte le zone e le aree situate a un'altitudine superiore a 496 m. s.l.m. perché non idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta".
4. Sono da escludere, inoltre, tutte le zone e le aree comprese nei fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d'acqua, in zone fortemente ombreggiate e di bassa pianura.
5. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera e a pergola) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
6. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino e non più di due volte per campagna.
7. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" non deve essere superiore a 100 quintali pari a un massimo di 65 ettolitri di vino finito. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una cernita accurata delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
8. La raccolta delle uve deve essere fatta solo in modo da non compromettere la integrità degli acini.
9. I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi a ettaro non inferiore a 3.300 calcolati sul sesto d'impianto, fatti salvi i nuovi vigneti a sylvoz o a pergola la cui densità a ettaro non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi. Il sistema a pergola per i nuovi vigneti e per i reimpianti è consentito esclusivamente sui terreni a terrazzamento.
10. Per i vigneti a coltura promiscua la resa deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
11. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino base della denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9,5%.
12. La Regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro diverso da quello fissato nel presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Articolo 5.
1. Le operazioni di vinificazione, elaborazione, imbottigliamento (tiraggio) e fermentazione in bottiglia del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato.
3. Le bottiglie non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioè non atte al consumo diretto, purché con tappo a corona recante il "logo" di cui al seguente articolo 7 e munite dell'idoneo documento accompagnatorio possono essere cedute nell'interno della sola zona di elaborazione di cui al precedente comma.
4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
5. È vietato l'uso del travaso isobarico o trasferimento da un contenitore ad altro con l'impiego della filtrazione o centrifuga.
6. Per il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65%.
7. Le eventuali eccedenze, purché fino a un massimo del 6% del vino totale finito, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta".
8. Qualora la resa superi quest'ultimo limite tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
9. Le uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" potranno essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nell'albo dei vigneti anche per il vino a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" (bianco), ma non viceversa. Inoltre, con la scelta di cantina, è consentito passare dal vino base della denominazione, di origine controllata e garantita "Franciacorta", prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima dell'aggiunta dello sciroppo zuccherino, al vino tranquillo a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" (bianco), ma non viceversa, purché detto vino abbia tutti i requisiti previsti nel disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" (bianco).
10. Nel caso in cui il vino spumante non raggiunga al termine dell'elaborazione i requisiti prescritti per l'ottenimento della denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta", il prodotto di cui trattasi non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
11. La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; per il "Franciacorta" millesimato è obbligatorio l'utilizzo di almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento.
12. L'imbottigliamento del vino in elaborazione è consentito a partire dal l° febbraio successivo alla vendemmia da cui è stato ricavato il vino base più giovane.
13. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" deve essere affinato almeno 18 mesi in bottiglia e immesso al consumo non prima di 25 mesi dalla data di inizio della vendemmia della partita di uve più recente.
14. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" può utilizzare il millesimo se il periodo di elaborazione e invecchiamento nelle aziende elaboratoci si compone di almeno trenta mesi di affinamento in bottiglia ed è immesso al consumo dopo trentasette mesi dalla data di inizio della vendemmia della componente cui si riferisce il millesimo.
15. In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la regione Lombardia dopo un'attenta e approfondita valutazione del prodotto, può vietare l'uso del millesimo.
Articolo 6.
1. I vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche in relazione alle diverse tipologie:
"Franciacorta":
- colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini o dorati;
- odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, fine, gentile, ampio e composito;
- sapore: sapido, fresco, fine e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 5,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.
"Franciacorta" rosé:
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, fine, gentile, ampio e composito;
- sapore: sapido, fresco, fine e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 5,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.
2. I vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" possono essere immessi al consumo anche con la tipologia satèn (ex crémant), ai sensi delle specifiche caratteristiche previste dalla normativa vigente.
3. È in facoltà del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto previsti dal presente disciplinare.
Articolo 7.
1. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" è consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare l'attività dell'imbottigliatore, quali viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola, podere, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizione Ce e nazionali in materia.
2. È consentito, altresì, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, nonché a marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. È vietato l'uso di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi gran, superiore, fine, scelto, selezionato e similari.
4. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" è altresì vietato l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, vigne, comuni, località, frazioni comprese nella zona di cui agli articoli 3 e 5, salvi restando i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole produttrici.
5. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta", non millesimato, non deve recare l'annata di produzione delle uve.
6. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" millesimato può recare l'annata di produzione delle uve.
7. Per il "Franciacorta" rosato è ammessa esclusivamente la designazione "rosè". Solo i vini "Franciacorta" di cui all'articolo 2, comma 3, del presente disciplinare, possono recare la designazione "satèn" (ex crémant).
8. In etichetta, per identificare il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta", è vietato specificare il metodo di elaborazione e utilizzare il termine "vino spumante". In sostituzione deve essere utilizzata la equivalente sigla comunitaria Vsqprd.
9. Per le qualificazioni riferentisi alle caratteristiche di sapore e la loro obbligatoria utilizzazione nella presentazione e designazione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" valgono le disposizioni e i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, fino alla caratteristica di sapore demisec.
10. La specificazione tradizionale "denominazione di origine controllata e garantita" deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione "Franciacorta" senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie.
11. Tutte le menzioni tipologiche e le qualificazioni di sapore obbligatorie devono figurare sempre con caratteri di stampa di altezza e di dimensione pari e non superiori a quelli usati per la denominazione "Franciacorta".
12. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" è riservato in via esclusiva l'utilizzo di un logo o marchio collettivo, di qualunque dimensione e colore, registrato in data 22 novembre 1991, di proprietà e diritto collettivo per tutti i produttori del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" e consistente in una lettera "F" (effe maiuscola) con parte superiore merlettata e nella dicitura frontale "Docg" scritta verticalmente al lato destro della "F" e "Franciacorta" al lato sinistro.
Articolo 8.
1. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta", confezionato nel caratteristico abbigliamento riservato, deve essere immesso al consumo in recipienti di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme comunitarie in materia e con il tradizionale ancoraggio a gabbietta e tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente "Franciacorta" visibile all'esterno.
2. È consentita l'immissione al consumo della denominazione di origine controllatale garantita "Franciacorta" esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità: 0,375 - 0,750 - 1,5 - 3 litri.
3. Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, può essere consentito, con specifica autorizzazione del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 6, 9 e superiori.
Articolo 9.
In ottemperanza all'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita, il vino spumante di cui all'articolo 1, secondo le norme Ce e nazionali, deve essere sottoposto e superare una preliminare analisi chimico-fisica e organolettica da effettuarsi su richiesta degli interessati. Ai sensi del punto 3 dell'articolo 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" all'atto della immissione al consumo, nei recipienti e secondo le modalità previste al precedente articolo 8, deve essere munito, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno recante una serie e un numero di identificazione anche unificato con il contrassegno Iva. Lo stesso contrassegno deve essere applicato in modo tale da non essere riutilizzabile.