Decreto 18 luglio 2003 - Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Fiano di Avellino"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" deve essere ottenuto dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dal vitigno Fiano per un minimo dell'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni Greco, Coda di Volpe bianco e Trebbiano toscano, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15%.
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto D'Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari e di buona esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densità di impianto non potrà essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" non deve essere superiore alle 10 tonnellate.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie a vigneto. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione globale dovrà essere riportata, purché la stessa non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,00% vol.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino", devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Avellino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Oltre tale limite per tutta la produzione decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermo restando la resa massima del 70% dell'uva in vino.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico;
sapore: fresco, armonico;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto non riduttore.
Articolo 7.
L'indicazione della denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" può essere accompagnata dalla menzione tradizionale di origine classica "Apianum". Tale menzione dovrà figurare in etichetta con caratteri tipografici non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata e garantita.
Articolo 8.
E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, scelto, selezionato, classico, riserva e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì, nel rispetto delle normative vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località, vigneti, poderi, tenute e fattorie, incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie del vino o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
E' consentita l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacità non superiore ai 5 litri, muniti di contrassegno di Stato.
I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale al momento previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli non superiori a 0,187 litri di capacità, per i quali è consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite.