Decreto dell'8 ottobre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22.10.2010.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino
"Erbaluce di Caluso"
Articolo 1. -
Denominazione e vini.
1. La denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” è
riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
“Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”
“Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso”spumante
“Erbaluce di Caluso”passito o “ Caluso”passito
“Erbaluce di Caluso”passito riserva o “ Caluso” passito riserva
Articolo 2. - Base ampelografica.
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “
Caluso” devono essere prodotti con uve provenienti dai vigneti composti in ambito
aziendale esclusivamente dal vitigno Erbaluce.
Articolo 3. - Zona di produzione delle uve.
1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Erbaluce di Caluso”
o “ Caluso”
comprende l’intero territorio dei seguenti comuni:
Provincia di Torino: Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Caluso,
Candia Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè,
Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa
Canavese, Piverone, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese,
Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische;
Provincia di Vercelli: Moncrivello;
Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone.
Articolo 4. - Norme per la viticoltura.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”devono
essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato
le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di
origine morenica con - altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri
500 s.l.m.;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari
delle uve e del vino;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e
comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche delle uve e dei vini;è vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione
dei vini “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle
relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
- "Erbaluce di Caluso" o "Caluso"
Vini resa uva (t/ha) 11,00
Titolo alcolometrico vol. min. naturale 10,00% Vol.
- "Erbaluce di Caluso" spumante
Vini resa uva (t/ha) 11,00
Titolo alcolometrico vol. min. naturale 9,50% Vol.
- "Erbaluce di Caluso" passito
o "Caluso" passito
Vini resa uva (t/ha) 11,00
Titolo alcolometrico vol. min. naturale 10,00% Vol.
- "Erbaluce di Caluso" passito riserva
o "Caluso" passito riserva
Vini resa uva (t/ha) 11,00
Titolo alcolometrico vol. min. naturale 10,00% Vol.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”,“Erbaluce di Caluso” passito o “ Caluso” passito, “Erbaluce di Caluso ” passito riserva o “
Caluso” passito riserva possono essere accompagnati dalla menzione “vigna”, seguita dal
relativo toponimo, purché i relativi vigneti abbiano un'età d'impianto di almeno 3 anni. Le
rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione di detti
vini ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla
vinificazione devono essere i seguenti:
3°anno d’impianto Resa uva (
t/ha) 5,90 Tit. alcol. min.
naturale % 11,00
4°anno d’impianto Resa uva (
t/ha) 6,90 Tit. alcol. min.
naturale % 11,00
5° anno d’impianto Resa uva (
t/ha) 7,90 Tit. alcol. min.
naturale % 11,00
6° anno d’impianto Resa uva (
t/ha) 8,90 Tit. alcol. min.
naturale % 11,00
dal 7° anno
d’impianto Resa uva (
t/ha)
9,90 Tit. alcol. min.
naturale % 11,00
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”
devono essere riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del
20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi.
La possibilità di destinare alla rivendicazione delle DOC insistenti nella stessa area di
produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione
della DOCG “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”, è subordinata a specifica autorizzazione
regionale su richiesta del Consorzio di tutela delle DOC interessate e sentite le
Organizzazioni di categoria.
In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa
inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della
zona di produzione di cui all'art. 3.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella
fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3,
dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della
propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa,
mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo,
per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta
del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a
quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior
equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Articolo 5. - Norme per la vinificazione
1 Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita“Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” devono essere effettuate nell’ambito della zona di
produzione di cui all’art. 3.
Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, obbligatorio per la tipologia passito,
devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.
Le operazioni di spumantizzazione e del relativo imbottigliamento devono essere effettuate
nell’ambito dell’intero territorio della regione Piemonte.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini- , di consentire che tali operazioni di vinificazione e
di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini alla
zona di produzione, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da
almeno dieci anni prima dell’entrata in vigore del DPR 12 luglio 1963, n. 930, le operazioni
predette, con metodi tradizionali in uso nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.
Il vino “Erbaluce di Caluso” spumante o “Caluso” spumante deve essere elaborato con il
metodo tradizionale della seconda fermentazione in bottiglia con un periodo minimo di
permanenza sui lieviti di 15 mesi .
2 La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
- “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”
resa uva vino 70%
produzione max vino litri 7.700
- “Erbaluce di Caluso” spumante
o “ Caluso”spumante
resa uva vino 70%
produzione max vino litri 7.700
- “Erbaluce di Caluso” passito
o “ Caluso” passito
resa uva vino 35%
produzione max vino litri 3.850
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non
ha diritto alla DOCG; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di
origine per tutto il prodotto.
Per la tipologia “Erbaluce di Caluso” passito o “ Caluso” passito la resa è riferita all’uva
fresca prima di qualsiasi appassimento, qualora tale resa superi la percentuale
sopraindicata, ma non oltre il 40% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per
tutto il prodotto.
Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di
Caluso” passito o “Caluso” passito devono essere osservate le seguenti condizioni: l’uva,
dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento che
deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 29%.
3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: mesi 36 a decorrere dal 1° novembre
successivo alla vendemmia;
Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: mesi 48 decorrere dal 1°
novembre successivo alla vendemmia.
4. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per
ciascuno di essi di seguito indicata:
Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: dal 1° novembre del 3° anno successivo alla
vendemmia;
Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: dal 1° novembre del 4° anno
successivo alla vendemmia.
Articolo 6. - Caratteristiche al consumo.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”
all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”:
- colore: giallo paglierino;
- odore: vinoso, fine, caratteristico;
- sapore: secco, fresco, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
- acidità totale minima: 5,0 g/l ;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso”spumante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: fresco, fruttato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% Vol.;
- acidità totale minima: 5,0 g/l
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
- zuccheri residui 12 gr/l
“Erbaluce di Caluso”passito o “ Caluso”passito:
- colore: dal giallo oro all’ambrato scuro;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;
- zuccheri residui : minimo 70 g/l;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
“Erbaluce di Caluso”passito riserva o “ Caluso”passito riserva:
- colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;
- odore: intenso, caratteristico;
- sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;
- zuccheri residui minimo 70 g/l;
- acidità totale minima: 5 g/l ;
- estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l
Le suddette tipologie possono presentare eventuale sentore di legno.
2. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - , modificare con proprio decreto i limiti minimi
sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
Articolo 7. - Etichettatura designazione e presentazione.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato
laudativo.
Nella designazione del vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”, la denominazione di origine
controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella lista positiva istituita dall'organismo che detiene lo
schedario viticolo della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”
intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “ vigna” abbiano
effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati
e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei
registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione
uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione dei vini “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”, con
l’esclusione della tipologia spumante senza l’indicazione del millesimo, è obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8. - Confezionamento.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” devono essere
di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori
a 18,7 Cl, e con l'esclusione del contenitore da 200 Cl.