Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Elba Aleatico Passito"
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" e'
riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Base ampelografica
Il Vino a denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito
dell'Elba" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Aleatico.
Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione controllata e garantita "Elba Aleatico Passito"
o "Aleatico Passito dell'Elba"devono essere prodotte nel territorio amministrativo dei comuni dell'isola
d'Elba.
Articolo 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono
essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di
qualita'. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere
una densita' di almeno 5000 ceppi per ettaro.
Le forme di allevamento e di potatura devono essere atte a non modificare le caratteristiche peculiari
dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso. La
produzione massima di uva ad ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a 7 tonnellate per
ettaro.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ceppo non dovra' essere superiore in
media a 1,8 kg.
Ai limiti massimi indicati, anche nelle annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata
attraverso una cernita delle uve, purche' la produzione totale del vigneto non superi del
20% i limiti medesimi. La eccedenza delle uve non ha diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 11,5%.
Articolo 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di appassimento delle uve, vinificazione, conservazione, affinamento ed imbottigliamento
devono essere effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino, riferita allo stato fresco dell'uva stessa, non deve essere superiore al 35%.
Le uve, dopo un'accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno 10 giorni
ad appassimento all'aria o in locali idonei, con possibilita' di una parziale disidratazione con aria
ventilata e/o deumidificata sino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo del 30%.
L'immissione al consumo puo' essere effettuata a partire dal 1° Marzo dell'anno successivo a quello di
produzione.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba", all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: intenso, caratteristico;
- sapore: dolce, di corpo, armonico;
- titolo alcol. tot. minimo: 19% di cui almeno 12 svolto;
- acidita' totale minima: 6 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 35 g/l;
E' facolta' del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra
indicati dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Elba
Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,
superiore, selezionato e similari.
Per le particolari caratteristiche del vino, e' vietato immettere al consumo nel territorio di produzione
dell'Elba Aleatico altri vini non a d.o. o ad i.g.t. anche liquorosi che riportino in etichetta parole o marchi
similari al nome del vino Elba Aleatico e che traggano in inganno il consumatore.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati
non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore sono consentite in osservanza
delle disposizioni CE e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni,
frazioni, aree, zone, localita' e vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico
Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba"deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
Articolo 8.
Confezionamento
Il vino di cui all'art. 1 puo' essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume
nominale di Lt. 0,375, Lt. 0,500 e Lt. 1,500 con chiusura a tappo raso di sughero.