Dolcetto di Dogliani Superiore DOCG - Disciplinare di produzione
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOCG

Disciplinare di produzione - Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani DOCG

G.U. del 23 luglio 2005

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Dolcetto di Dogliani Superiore" o "Dogliani"
(Sostituisce il D.P.R. 26.06.74 solo nella parte relativa alla d.o.c. "Dolcetto di Dogliani" superiore)

Articolo 1.
Denominazione e vini - 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Dogliani Superiore" o "Dogliani" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per la seguente tipologia: "Dolcetto di Dogliani Superiore" o "Dogliani".

Articolo 2.
Base ampelografica - 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Dogliani Superiore" o "Dogliani" è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%.

Articolo 3.
Zona di produzione delle uve - 1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con la denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Dogliani Superiore" o "Dogliani" devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio dei comuni di Bastia, Belvedere Langhe, Clavesana, Cigliè, Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Cigliè ed in parte dal territorio dei comuni di Roddino e Somano.
Tale zona è così delimitata:
…omissis.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Dolcetto di Dogliani Superiore" o "Dogliani" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni; giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati; esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve; densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4.000; forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera e il guyot) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini; pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino "Dolcetto di Dogliani Superiore" o "Dogliani" ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

      vini                          resa uva               titolo alcolometrico
    “Dogliani”                       kg/ha            volumico min. naturale
                                         7.000                       12,50 % vol.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine “Dogliani” con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 6.300.
Le uve destinate alla produzione del vino Docg “Dogliani" che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol.
La denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno:

                             vini                          resa uva               titolo alcolometrico
                         “Dogliani”                       kg/ha            volumico min. naturale
                                                                  3.800                     13,00 % vol.

al quarto anno:

                             vini                          resa uva               titolo alcolometrico
                         “Dogliani”                       kg/ha            volumico min. naturale
                                                                  4.400                    13,00 % vol.

al quinto anno:

                             vini                          resa uva               titolo alcolometrico
                         “Dogliani”                       kg/ha            volumico min. naturale
                                                                  5.000                    13,00 % vol.

al sesto anno:

                             vini                          resa uva               titolo alcolometrico
                         “Dogliani”                       kg/ha            volumico min. naturale
                                                                  5.700                     13,00 % vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'articolo 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Articolo 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a Docg “Dogliani” devono essere effettuate all’interno dei territori di cui all'articolo 3.
2. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento le aziende che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare.
3. L'imbottigliamento del vino “Dogliani” deve essere effettuato all'interno della Regione Piemonte.
4. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

   vini                              resa                                   produzione
                                     uva/vino                                 max di vino
   “Dogliani”                       68%                                    4.760 l/ha

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all’articolo 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 73%, l’eccedenza non ha diritto alla Docg; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
5. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
6. Il seguente vino deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento:

   vini                           durata                                              decorrenza
                                    mesi                                       1° novembre  dell’anno
“Dogliani”                       16                                             di raccolta delle uve

Per il seguente vino l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

  vini                                                       data
“Dogliani”                                1° marzo del secondo anno
                                               successivo alla vendemmia;

7. E’ consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino Docg “Dogliani” più giovane a vino Docg "Dogliani” più vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.
8. Per la denominazione “Dogliani” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Dolcetto.
Per la denominazione “Dogliani” la scelta vendemmiale non è consentita verso la denominazione di origine controllata “Dolcetto di Dogliani”.
9. Il vino destinato a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” può essere classificato, con le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Dolcetto purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Il vino destinato a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” non può essere classificato con la denominazione di origine controllata “Dolcetto di Dogliani”.

Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
1. Il vino “Dogliani”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino;
- odore: fruttato, caratteristico e ammandorlato;
- sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol;
- “Dogliani” con menzione “vigna”: 13,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
- estratto non riduttore: 24 g/l.
2. E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e l'estratto secco netto minimo con proprio decreto.

Articolo 7.
Etichettatura designazione e presentazione.
1. Nella designazione e presentazione del vino a Docg “Dogliani” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a Docg “Dogliani”, è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino a Docg “Dogliani”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione del vino “Dogliani”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino “Dogliani”, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8.
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino Docg “Dogliani” per la commercializzazione devono essere di vetro scuro, preferibilmente di forma albeisa o corrispondente ad antico uso e tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl .
2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Articolo 9.
Sanzioni
1. Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui all'art. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi, quelli di natura contabile e amministrativa comprovanti l'origine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164/92.

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