D.M. 2 agosto 2010 - G.U. n° 193 del 19 agosto 2010
Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Dolcetto Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"
Articolo 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano
d'Alba» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o
menzioni:
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»;
«Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore.
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore con una delle «menzioni geografiche aggiuntive» riportate al
successivo art. 7 alle quali potrà essere aggiunta la menzione «vigna» seguita dal relativo
toponimo alle condizioni stabilite dall'art. 7, comma 5.
2. Le delimitazioni delle <<menzioni geografiche aggiuntive>> di cui al comma 1, sono
definite tramite l'allegato in calce al presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Base ampelografia
1. La denominazione «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» di cui all’art.1, e'
riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la
seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%.
Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
1. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione
devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio del comune di
Diano d'Alba, in provincia di Cuneo.
Articolo 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al
presente disciplinare di produzione devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai
punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di
fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 550 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con
l'esclusione del versante nord;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari
dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione, di nuovo impianto o di
reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul
sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la
controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non
modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;
- E' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La produzione massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la
produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione ed il titolo alcolometrico
volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere
rispettivamente le seguenti:
============================================
"Dolcetto di Diano d'Alba"
o "Diano d'Alba"
Titolo alcolom. volumico min. naturale 11,50% vol
Vini Resa uva t/ha
8,0
-----------------------------------------------------------------------------
"Dolcetto di Diano d'Alba"
o "Diano d'Alba" Superiore
Titolo alcolom. volumico min. naturale 12,00% vol
Vini Resa uva t/ha
8,0
------------------------------------------------------------------------------
con “menzione geografica aggiuntiva”:
"Dolcetto di Diano d'Alba"
o "Diano d'Alba"
Titolo alcolom. volumico min. naturale 11,50% vol
Vini Resa uva t/ha
8,0
-----------------------------------------------------------------------------
"Dolcetto di Diano d'Alba"
o "Diano d'Alba" Superiore
Titolo alcolom. volumico min. naturale 12,00% vol
Vini Resa uva t/ha
8,0
------------------------------------------------------------------------------
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano
d'Alba» o «Diano D'Alba» Superiore entrambi con «menzione geografica aggiuntiva» e
con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere:
- fino al secondo anno resa uva t/ha uguale a zero;
- al terzo anno:
"Dolcetto di Diano d'Alba"
o "Diano d'Alba"
Titolo alcolom. volumico min. naturale 12,00% vol
Vini Resa uva t/ha
4,3
-----------------------------------------------------------------------------
"Dolcetto di Diano d'Alba"
o "Diano d'Alba" Superiore
Titolo alcolom. volumico min. naturale 12,50% vol
Vini Resa uva t/ha
4,3
- al quarto anno:
"Dolcetto di Diano d'Alba"
o "Diano d'Alba"
Titolo alcolom. volumico min. naturale 12,00% vol
Vini Resa uva t/ha
5,0
-----------------------------------------------------------------------------
"Dolcetto di Diano d'Alba"
o "Diano d'Alba" Superiore
Titolo alcolom. volumico min. naturale 12,50% vol
Vini Resa uva t/ha
5,0
- al quinto anno:
"Dolcetto di Diano d'Alba"
o "Diano d'Alba"
Titolo alcolom. volumico min. naturale 12,00% vol
Vini Resa uva t/ha
5,8
-----------------------------------------------------------------------------
"Dolcetto di Diano d'Alba"
o "Diano d'Alba" Superiore
Titolo alcolom. volumico min. naturale 12,50% vol
Vini Resa uva t/ha
5,8
- al sesto anno:
"Dolcetto di Diano d'Alba"
o "Diano d'Alba"
Titolo alcolom. volumico min. naturale 12,00% vol
Vini Resa uva t/ha
6,5
-----------------------------------------------------------------------------
"Dolcetto di Diano d'Alba"
o "Diano d'Alba" Superiore
Titolo alcolom. volumico min. naturale 12,50% vol
Vini Resa uva t/ha
6,5
- a partire dal settimo anno:
"Dolcetto di Diano d'Alba"
o "Diano d'Alba"
Titolo alcolom. volumico min. naturale 12,00% vol
Vini Resa uva t/ha
7,2
-----------------------------------------------------------------------------
"Dolcetto di Diano d'Alba"
o "Diano d'Alba" Superiore
Titolo alcolom. volumico min. naturale 12,50% vol
Vini Resa uva t/ha
7,2
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini
di cui al presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli con menzione vigna,
devono essere riportati ai limiti sopra indicati purché la produzione globale non superi del
20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una
resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito
della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella
fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3,
dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio
della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa,
mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo,
per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze
di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la
regolamentazione, anche temporanea, delle iscrizioni all’Albo per i vigneti di nuovo
impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.
Articolo 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui al presente
disciplinare di produzione
devono essere effettuate nel territorio della provincia di Cuneo.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
"Diano d'Alba" o "Dolcetto Diano d'Alba"
Resa uva t/ha: 70%
Produzione max di vino: 5,6 hl/ha
"Diano d'Alba" o "Dolcetto Diano d'Alba" Superiore
Resa uva t/ha: 70%
Produzione max di vino: 5,6 hl/ha
------------------------------------------------------------------------------
Per l'impiego della menzione geografica aggiuntiva, seguita da «vigna» con relativo
toponimo, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra,
la produzione massima di vino hl/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di
cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla DOCG; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione
di origine per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le
pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi
compreso l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore
Durata: 10 mesi
Decorrenza:
1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
------------------------------------------------------------------------------
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"
Data: 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia
-----------------------------------------------------------------------------
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore
Data: 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia
-----------------------------------------------------------------------------
5. Per la denominazione «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» la scelta
vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la
denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe»
Dolcetto.
6. I vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita di cui al presente
disciplinare di produzione possono essere classificati, con le denominazioni di origine
controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto purché
corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa
comunicazione del detentore agli organi competenti.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino;
- odore: fruttato e caratteristico; con eventuale sentore di legno.
- sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
- titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,00 % vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
- estratto non riduttore minimo: 21 g/l;
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» con menzione geografica aggiuntiva seguita
da «vigna» con relativo toponimo:
- 12,00 % vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
2. Il vino a Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore, con o senza
menzione geografica aggiuntiva seguita da «vigna» con relativo toponimo, all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino;
- odore: fruttato e caratteristico; con eventuale sentore di
legno;
- sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
- titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50 % vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
3. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità e dell'estratto non riduttore
minimo con proprio decreto.
Articolo 7.
Etichettatura designazione e presentazione
1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o«Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore, può
essere seguita - secondo le specifiche disposizioni vigenti - da una delle seguenti«menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato al presente
disciplinare di produzione:
Sorì Autin Grand, Sorì Autin Souvè, Sorì Autinot, Sorì Bric dei Gatti, Sorì Bric del
Camparo, Sorì Bric del Ciabot, Sorì Bric del Gerlotto, Sorì Bric della Biria, Sorì Briccola,
Sorì Bruni, Sorì Cascina Arione, Sorì Cascina Benevello, Sorì Cascina Carbone, Sorì
Cascina Flino, Sorì Cascina Langhetto, Sorì Cascina Manzano, Sorì Cascina Rabino
Soprano, Sorì Cascina Rabino Sottano, Sorì Cascina Saliceto, Sorì Cascina San
Sebastiano, Sorì Ciabot Rus, Sorì Colombè, Sorì Costa Fiore, Sorì Cristina, Sorì degli
Abelloni, Sorì degli Ubert, Sorì dei Berfi, Sorì dei Ciapa, Sorì dei Crava, Sorì dei Pasquali,
Sorì dei Peggi, Sorì dei Piani, Sorì dei Pittatori, Sorì dei Servetti, Sorì del Bartu, Sorì del
Bonorej, Sorì del Carzello, Sorì del Cascinotto, Sorì del Fossà, Sorì del Genesio, Sorì del
Luma, Sorì del Moncolombetto, Sorì del Mongrande, Sorì del Montadino, Sorì del
Montagrillo, Sorì del Parisio, Sorì del Pradurent, Sorì del Rabalotto, Sorì del Rapalino, Sorì
del Ricchino, Sorì del Romino, Sorì del Servaj, Sorì del Sot, Sorì della Madonnina, Sorì
della Mattea, Sorì della Pezzea, Sorì della Regnura, Sorì della Riccheria, Sorì della
Rivolia, Sorì della Sorba, Sorì della Sorda, Sorì della Vigna, Sorì delle Cecche, Sorì di San
Calogero, Sorì di San Quirico, Sorì Gabriel, Sorì la Fajà, Sorì la Rocca, Sorì Parisa, Sorì
Piadvenza, Sorì Pucia del Bric, Sorì Sant’Eurosia, Sorì Santa Lucia, Sorì Teologato, Sorì
Vigna della Lepre.
Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla
menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo
comma 4. Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle
menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra.
2. Nella designazione e presentazione dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano
d'Alba» come all’Art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione
e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi
privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
4. Nella designazione e presentazione dei vini all’Art. 1, la «menzione geografica
aggiuntiva» dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potrà
avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Dolcetto di Diano d'Alba» o«Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore.
5. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione
la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» a
condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita
- dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente
disciplinare di produzione, intendono accompagnare la denominazione di origine
con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e
l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti
separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella
denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di
dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di
origine.
6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione d’origine controllata e
garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» come all’Art.1, è obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
Confezionamento
1. E' ammesso per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» di cui all’art.1, il confezionamento nei recipienti consentiti
dalla normativa vigente con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore con menzione «vigna»
seguita dal relativo toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità
inferiore ai 500 cl. Tuttavia e' consentito al solo scopo promozionale o in concomitanza di
particolari eventi, l'utilizzo dei contenitori fino a 1000.