Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Castel del Monte Rosso Riserva"
Approvato con DM 04.10.2011 - Pubblicato sulla GU n. 243 - 18.10.2011
Modificato con DM 30.11.2011
Articolo 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva” è
riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione.
Articolo 2.
Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva”
deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografia:
Nero di Troia minimo 65%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura
massima del 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla
coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale” -
iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7
maggio 2004 e successivi aggiornamenti riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva” comprende il territorio
comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo,
Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli
del comune di Binetto. Tale zona è così delimitata:
Dal punto d’incontro dei confini comunali di Minervino Murge, Andria e Canosa di Puglia
(q.234) la linea di delimitazione segue verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa
fino a q.159. Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via vecchia CanosaAndria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro abitato seguendo la stessa strada fino
a raggiungere a q. 162 la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina) che segue
in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato e al km 49 (Madonna delle Grazie)
segue la strada vicinale (via vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge l’abitato di Terlizzi
passando per le quote 231, 232,227,215,207,208,201,188,187 e 182.
All’altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell’abitato di
Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 AndrieseCoratina), che segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima fino
alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle; quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada,
supera Palo del Colle, e si immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo
incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (contrada dei Gendarmi).
Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini
meridionali del comune di Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q.485), di Ruvo di
Puglia, fino alla località Il Feltro (q.631) e quello del comune di Andria sempre in direzione
ovest; sino all’incrocio di questi con il confine di Minervino Murge in prossimità della
masseria Ciminiero di Gioia. Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge,
raggiunge il punto di incontro dei confini comunali tra Minervino, Andria e Canosa di Puglia,
punto di partenza della delimitazione.
Articolo 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Castel del
Monte Rosso Riserva” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti e reimpianti sono consentite esclusivamente le forme di coltivazione ad
alberello e controspalliera, fatti salvi i diritti acquisiti per altre forme di allevamento; i sesti
d’impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente
disciplinare, devono essere realizzati con almeno 4.000 viti per ettaro.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva” non deve essere superiore a
tonnellate 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata al limite di
cui sopra, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il
limite di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine
controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva” un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 12,00% vol.
Articolo 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, di maturazione, invecchiamento e di imbottigliamento del vino
a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva” devono
essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avrà
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale
decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva”,
prima dell’immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno due anni di cui almeno uno in legno. Il periodo d’invecchiamento
decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva”,
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal rosso rubino al rosso granato con l’invecchiamento;
- odore: caratteristico, fine;
- sapore: di corpo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 26,0 g/l,
zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio
decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
Articolo 7.
Designazione e presentazione
Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita“Castel del Monte Rosso Riserva”, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: "extra", "fine", "scelto","selezionato", "vecchio", e simili o similari.
E' tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano
riferimenti a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel
precedente articolo 3 - così come identificate e delimitate nell’elenco di cui all’Allegato 2 del
presente disciplinare di produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui
il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita per le tipologie dei vini
indicate all'articolo 1 a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,
che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella
denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso
Riserva” è obbligatoria, su tutti i recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
eventualmente preceduta dalla menzione "vendemmia”.
Articolo 8.
Confezionamento
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva”,
deve essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a
litri 6 e chiuse esclusivamente con tappo raso bocca. Sono vietati il confezionamento e
l’abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.
Articolo 9.
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La Puglia si colloca nella “regione climatica adriatica centro-meridionale” posta sul versante
orientale della penisola italiana. Questa regione climatica è costituita dalla fascia litoranea e
da quella sub-appeninica affacciate sul mare Adriatico e sul golfo di Taranto. La regione
climatica deve il suo carattere unitario alla protezione attuata dalla catena appenninica nei
riguardi dei venti occidentali e ad un carattere di continentalità conferito, in inverno, dai venti
freddi e umidi provenienti da Est. Verso Sud, oltrepassato il Gargano, l’Appennino scende di
quota e il clima diviene sempre più marittimo e mediterraneo.
La parte centrale della Puglia è attraversata dall’altopiano delle Murge. Il termine Murgia
deriva, notoriamente, da “murex”, pietra aguzza formata prevalentemente da rocce calcaree.
L’altopiano delle Murge attraversa le province di Bari, Brindisi e di Taranto. Nel suo insieme,
esso è delimitato da due importanti “discontinuità tettoniche”: una a Nord Ovest, verso il
Tavoliere delle Puglie, l’altra a Sud Ovest, verso l’avanfossa bradanica. Nella porzione Nord
Occidentale si collocano le quote più elevate: Monte Caccia, 680 m. s.l.m. e Torre Disperata
686 m s.l.m.; nelle Murge Sud Orientali l’altitudine non supera 500 metri (MAF, 1976). La
superficie dell’altopiano murgiano è caratterizzata da dossi e depressioni di origine
prevalentemente di origine carsica, con tratti pianeggianti costituiti da superfici spianate
L’emersione della piattaforma murgiana viene ricondotta al Cretaceo. La sua ossatura è
composta da calcari dolomitici e dolomie, ben stratificati, spessi da qualche centimetro
(“chiancarelle”) a pochi metri. Queste rocce sono generalmente compatte e consistenti tranne
che in alcune zone ove appaiono “vacuolari e brecciate”. Spesso le rocce si presentano
fratturate e mostrano vario livello di “carsificazione” (Reina e Buttiglione, 2002). La struttura
fratturata e carsica rende ragione dell’assenza di acque superficiali. I solchi erosivi più
importanti vengono indicati come “lame” e si estendono sino al mare Adriatico.
L’area “Castel del Monte”, trae l’appellativo dal famoso castello federiciano oggi patrimonio
dell’UNESCO.
Si colloca nella porzione Nord Occidentale del bacino viticolo omogeneo “Murgia Centrale”,
uno dei tre “bacini viticoli omogenei” individuati dalla Regione Puglia (delibera del 4
settembre 2003 n. 1371), e corrispondente alla provincia di Bari (BURP, 2003).
L’area della nuova DOC “Castel del Monte” è parzialmente inclusa nel Parco Naturale
dell’Alta Murgia.
La litologia dell’area è costituita dai calcari compatti dell’unità generale del calcare cretaceo
di Bari e di Altamura. Nelle zone interne sono comunque presenti depositi alluvionali
dell’olocene e, lungo la scarpata sud-occidentale, depositi plio-pleistocenici.
La più diffusa tipologia di suolo presenta modesta profondità ed elevate pietrosità e rocciosità.
Questo tipo di suolo, in casi estremi, può anche non risultare idoneo alla messa a coltura.
Il clima è tipicamente sub-mediterraneo. La temperatura media annua varia tra circa 17,5 °C
ad Andria (località più bassa e vicina al mare) e 14,4°C nelle zone più alte e distanti dal mare.
Le temperature più fredde si verificano in gennaio, con valore medio di circa 7 °C; le punte
minime sono spesso inferiori a 0 °C. Le temperature più calde si verificano in agosto o in
anche in luglio, con valore medio di circa 25°C.
La pluviometria media annua è di circa 560 mm. Le precipitazioni piovose sono concentrate
nel periodo autunno-vernino, in particolare nei mesi di novembre e dicembre. Le
precipitazioni nevose si verificano generalmente al di sopra di 500 m s.l.m.
Nei mesi estivi, da giugno ad agosto (periodo arido), le precipitazioni piovose sono di circa
100 mm. L’indice di aridità di De Martonne (P/T+10) per dell’Alta Murgia è di 24,7: il clima
dell’area può quindi essere anche definito “subumido” (valori da 20 a 30). I venti provengono
generalmente dai quadranti settentrionali (prevalentemente freddi) o occidentali e meridionali
(prevalentemente caldi); denominazioni locali dei venti sono “Serratina” da Nord, freddo e
secco accompagnato da gelo; “Favonio” da Sud e Sud-Ovest, caldo e secco (Tedesco, 2002).
La vegetazione potenziale è tipica dell’area sub-mediterranea, con latifoglie eliofile decidue
ed in particolare querce termofile. Nell’area si notano segni di trasformazioni paesaggistiche
considerate relativamente recenti, come dissodamento dei pascoli, grandi infrastrutture e
opere, attività estrattive, ma anche trasformazioni “storiche”: dall’osservazione generale e
dalle fonti storiche, si evince che, in passato, l’area doveva vedere una consistente presenza di
boschi, sebbene le attuali caratteristiche pedo-climatiche non sembrano deporre in tal senso.
E’ tuttavia da considerare che la pratica del disboscamento, ed i fenomeni erosivi connessi,
possono aver apportato importanti cambiamenti al suolo, al macroclima e, quindi, alla
vegetazione. Grandi alberi sono comunque presenti in vicinanza di manufatti rurali, masserie,
lame.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
Elementi importanti per le peculiarità del vino sono il vitigno e l’ambiente, quest’ultimo
anche sotto l’aspetto antropologico. Molto importanti infatti sono i fattori umani presenti
nella zona di produzione che incidono sulle caratteristiche della produzione.
Nel corso del tempo, accanto alle antiche forme di allevamento della vite ad alberello e a
Guyot, tradizionalmente adottate nell’area viticola di Castel del Monte quali naturale
connubio con una viticoltura di ambiente caldo-arido, si è visto un graduale inserimento di
forme di tipo più espanso
indirizzate all’incremento delle rese. Tuttavia, la cospicua profondità della falda freatica
nell’altopiano carsico murgese e l’elevato costo quindi connesso all’estrazione idrica hanno di
fatto limitato il ricorso all’irrigazione e, di conseguenza, l’impiego delle forme d’allevamento
espanse, risultate generalmente confinate nelle zone più basse e fertili.
Tuttavia, oggi vengono presi in considerazione anche genotipi meno vigorosi al fine di non
esaltare eccessivamente lo sviluppo vegetativo delle viti in primavera, allorché il terreno è
ancora dotato di buon livello d’umidità.
Attualmente, si realizzano principalmente vigneti con densità di 4.348 viti/ettaro (2,30 m x
1,0 m) nei nuovi impianti a contro spalliera. Nei casi in cui permane la forma d’allevamento a
tendone si adotta densità di piantagione di 2.500 viti/ettaro, con distanze di piantagione di 2,0
m x 2,0 m.
La maggior parte dei vigneti è allevata con sistema di potatura corta facilmente
meccanizzabile, come il cordone speronato, e sistemi di potatura mista, con ritorno al Guyot.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
Il vino di cui al presente disciplinare, presenta dal punto di vista analitico ed organolettico,
caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte nell’ articolo 6, che ne permettono una
chiara tipicizzazione legata al territorio.
In modo particolare sono presenti caratteristiche chimico-fisiche molto equilibrate, dal punto
di vista organolettico sono prevalenti gli aromi del vitigno prevalente.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui
alla lettera B).
L’area “Castel del Monte” si colloca nella porzione Nord Occidentale del bacino viticolo
omogeneo “Murgia Centrale”, uno dei tre “bacini viticoli omogenei” individuati dalla
Regione Puglia.
Nella scelta delle zone di produzione vengono utilizzati i terreni con buona esposizione idonei
ad una produzione vitivinicola di qualità.
La tradizione vitivinicola millenaria della zona è attestata da numerosi documenti di notevole
valore storico ( archivi e biblioteche monastiche ) e da opere d’arte risalenti al periodo della
Magna Grecia ( Museo Jatta), sono l’attestazione fondamentale dello stretto legame esistente
tra i fattori umani e le qualità e le caratteristiche peculiari del vino.
L’uomo, intervenendo sul territorio, ha nel corso dei tempi tramandato le tradizionali tecniche
di coltivazione ed enologiche, che nell’epoca moderna, grazie al progresso scientifico e
tecnologico sono state notevolmente migliorate ed affinate fino all’ottenimento di vini che al
giorno d’oggi godono di notevole fama per le loro qualità particolari sia a livello nazionale
che mondiale.
Articolo 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo: VALORITALIA s.r.l., Via Piave, 27 00187 Roma
Valoritalia s.r.l. è l’Autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo n. 61/2010 (Allegato 3) che effettua la verifica del rispetto delle disposizioni del
presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed
all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC,
mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,
elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando a sorteggio casualmente un numero
minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo
25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).