Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Castel del Monte Bombino Nero"
Approvato con DM 04.10.2011 - Pubblicato sulla GU n. 243 - 18.10.2011
Modificato con DM 30.11.2011
Articolo 1.
Denominazione e vino
La denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero” è riservata al
vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Bombino Nero” deve
essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Bombino Nero minimo 90%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima
del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale”.
Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita “Castel del Monte Bombino Nero” devono essere prodotte nella zona di
produzione che comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali
di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola
amministrativa D’Ameli del comune di Binetto.
Tale zona è così delimitata:
Dal punto d’incontro dei confini comunali di Minervino Murge, Andria e Canosa di Puglia (q.234)
la linea di delimitazione segue verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa fino a q.159.
Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via vecchia Canosa-Andria), raggiunge
Andria e ne costeggia a sud il centro abitato seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la
strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina) che segue in direzione sud-est; attraversa
il centro abitato di Corato e al km 49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (via vecchia
Corato-Terlizzi) e raggiunge l’abitato di Terlizzi passando per le quote 231,
232,227,215,207,208,201,188,187 e 182.
All’altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell’abitato di Terlizzi,
fino a raggiungere nuovamente strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina), che segue
fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima fino alla strada provinciale
Bitonto-Palo del Colle; quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle, e si
immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo incrocio con il confine tra i
territori di Toritto e Grumo (contrada dei Gendarmi).
Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini meridionali del
comune di Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q.485), di Ruvo di Puglia, fino alla
località Il Feltro (q.631) e quello del comune di Andria sempre in direzione ovest; sino all’incrocio
di questi con il confine di Minervino Murge in prossimità della masseria Ciminiero di Gioia.
Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge il punto di incontro dei
confini comunali tra Minervino, Andria e Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.
Articolo 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Castel del
Monte Bombino Nero” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti e reimpianti sono consentite esclusivamente le forme di coltivazione ad
alberello e contro spalliera; i sesti d’impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente
disciplinare, devono essere realizzati con almeno 4.000 viti per ettaro.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita “Castel del Monte Bombino Nero” non deve essere superiore a tonnellate 12
per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata al limite di cui
sopra, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite di resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata
e garantita “Castel del Monte Bombino Nero” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
11,00% vol.
Articolo 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, di maturazione, invecchiamento e di imbottigliamento del vino a
denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Bombino Nero”, devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento
deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la
reputazione e garantire l’origine e assicurare i controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti
precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori
dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui
all’articolo 10, comma 3 e 4 del DL n. 61/2010 (Allegato 1).
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avrà diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino le
sue peculiari caratteristiche.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Bombino Nero”, all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: caratteristico, delicato, fruttato;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
- zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio
decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
Articolo 7.
Designazione e presentazione
Nella etichettatura e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Bombino Nero”, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "vecchio", e simili o similari.
E' tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno l'acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a
comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 -
così come identificate e delimitate nell’elenco di cui all’Allegato 2 del presente disciplinare di
produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto nel rispetto della normativa vigente.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita per le tipologie dei vini indicate
all'articolo 1 a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la
vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione,
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia
nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi
dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Bombino Nero”, è
obbligatoria, su tutti i recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve eventualmente
preceduta dalla menzione "vendemmia".
Articolo 8.
Confezionamento
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Bombino Nero”, deve
essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 6 e
chiuse esclusivamente con tappo raso bocca. Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento
delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.
Articolo 9.
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame
La Puglia si colloca nella “regione climatica adriatica centro-meridionale” posta sul versante
orientale della penisola italiana. Questa regione climatica è costituita dalla fascia litoranea e da
quella sub-appeninica affacciate sul mare Adriatico e sul golfo di Taranto. La regione climatica
deve il suo carattere unitario alla protezione attuata dalla catena appenninica nei riguardi dei venti
occidentali e ad un carattere di continentalità conferito, in inverno, dai venti freddi e umidi
provenienti da Est. Verso Sud, oltrepassato il Gargano, l’Appennino scende di quota e il clima
diviene sempre più marittimo e mediterraneo.
La parte centrale della Puglia è attraversata dall’altopiano delle Murge. Il termine Murgia deriva,
notoriamente, da “murex”, pietra aguzza formata prevalentemente da rocce calcaree. L’altopiano
delle Murge attraversa le province di Bari, Brindisi e di Taranto. Nel suo insieme, esso è delimitato
da due importanti “discontinuità tettoniche”: una a Nord Ovest, verso il Tavoliere delle Puglie,
l’altra a Sud Ovest, verso l’avanfossa bradanica. Nella porzione Nord Occidentale si collocano le
quote più elevate: Monte Caccia, 680 m. s.l.m. e Torre Disperata 686 m s.l.m.; nelle Murge Sud
Orientali l’altitudine non supera 500 metri (MAF, 1976). La superficie dell’altopiano murgiano è
caratterizzata da dossi e depressioni di origine prevalentemente di origine carsica, con tratti
pianeggianti costituiti da superfici spianate.
L’emersione della piattaforma murgiana viene ricondotta al Cretaceo. La sua ossatura è composta
da calcari dolomitici e dolomie, ben stratificati, spessi da qualche centimetro (“chiancarelle”) a
pochi metri. Queste rocce sono generalmente compatte e consistenti tranne che in alcune zone ove
appaiono “vacuolari e brecciate”. Spesso le rocce si presentano fratturate e mostrano vario livello
di “carsificazione” (Reina e Buttiglione, 2002). La struttura fratturata e carsica rende ragione
dell’assenza di acque superficiali. I solchi erosivi più importanti vengono indicati come “lame” e si
estendono sino al mare Adriatico
L’area “Castel del Monte”, trae l’appellativo dal famoso castello federiciano oggi patrimonio
dell’UNESCO.
Si colloca nella porzione Nord Occidentale del bacino viticolo omogeneo “Murgia Centrale”, uno
dei tre “bacini viticoli omogenei” individuati dalla Regione Puglia (delibera del 4 settembre 2003 n.
1371), e corrispondente alla provincia di Bari (BURP, 2003).
L’area della nuova DOC “Castel del Monte” è parzialmente inclusa nel Parco Naturale dell’Alta
Murgia.
La litologia dell’area è costituita dai calcari compatti dell’unità generale del calcare cretaceo di Bari
e di Altamura. Nelle zone interne sono comunque presenti depositi alluvionali dell’olocene e, lungo
la scarpata sud-occidentale, depositi plio-pleistocenici.
La più diffusa tipologia di suolo presenta modesta profondità ed elevate pietrosità e rocciosità.
Questo tipo di suolo, in casi estremi, può anche non risultare idoneo alla messa a coltura.
Il clima è tipicamente sub-mediterraneo. La temperatura media annua varia tra circa 17,5 °C ad
Andria (località più bassa e vicina al mare) e 14,4°C nelle zone più alte e distanti dal mare. Le
temperature più fredde si verificano in gennaio, con valore medio di circa 7 °C; le punte minime
sono spesso inferiori a 0 °C. Le temperature più calde si verificano in agosto o in anche in luglio,
con valore medio di circa 25°C.
La pluviometria media annua è di circa 560 mm. Le precipitazioni piovose sono concentrate nel
periodo autunno-vernino, in particolare nei mesi di novembre e dicembre. Le precipitazioni nevose
si verificano generalmente al di sopra di 500 m s.l.m.
Nei mesi estivi, da giugno ad agosto (periodo arido), le precipitazioni piovose sono di circa 100
mm. L’indice di aridità di De Martonne (P/T+10) per dell’Alta Murgia è di 24,7: il clima dell’area
può quindi essere anche definito “subumido” (valori da 20 a 30). I venti provengono generalmente
dai quadranti settentrionali (prevalentemente freddi) o occidentali e meridionali (prevalentemente
caldi); denominazioni locali dei venti sono “Serratina” da Nord, freddo e secco accompagnato da
gelo; “Favonio” da Sud e Sud-Ovest, caldo e secco (Tedesco, 2002).
La vegetazione potenziale è tipica dell’area sub-mediterranea, con latifoglie eliofile decidue ed in
particolare querce termofile. Nell’area si notano segni di trasformazioni paesaggistiche considerate
relativamente recenti, come dissodamento dei pascoli, grandi infrastrutture e opere, attività
estrattive, ma anche trasformazioni “storiche”: dall’osservazione generale e dalle fonti storiche, si
evince che, in passato, l’area doveva vedere una consistente presenza di boschi, sebbene le attuali
caratteristiche pedo-climatiche non sembrano deporre in tal senso. E’ tuttavia da considerare che la
pratica del disboscamento, ed i fenomeni erosivi connessi, possono aver apportato importanti
cambiamenti al suolo, al macroclima e, quindi, alla vegetazione. Grandi alberi sono comunque
presenti in vicinanza di manufatti rurali, masserie, lame ecc.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
Elementi importanti per le peculiarità del vino sono il vitigno e l’ambiente, quest’ultimo anche
sotto l’aspetto antropologico. Molto importanti infatti sono i fattori umani presenti nella zona di
produzione che incidono sulle caratteristiche della produzione.
Nel corso del tempo, accanto alle antiche forme di allevamento della vite ad alberello e a Guyot,
tradizionalmente adottate nell’area viticola di Castel del Monte quali naturale connubio con una
viticoltura di ambiente caldo-arido, si è visto un graduale inserimento di forme di tipo più espanso
indirizzate all’incremento delle rese. Tuttavia, la cospicua profondità della falda freatica
nell’altopiano carsico murgese e l’elevato costo quindi connesso all’estrazione idrica hanno di fatto
limitato il ricorso all’irrigazione e, di conseguenza, l’impiego delle forme d’allevamento espanse,
risultate generalmente confinate nelle zone più basse e fertili.
Tuttavia, oggi vengono presi in considerazione anche genotipi meno vigorosi al fine di non esaltare
eccessivamente lo sviluppo vegetativo delle viti in primavera, allorché il terreno è ancora dotato di
buon livello d’umidità.
Attualmente, si realizzano principalmente vigneti con densità di 4.348 viti/ettaro (2,30 m x 1,0 m)
nei nuovi impianti a contro spalliera. Nei casi in cui permane la forma d’allevamento a tendone si
adotta densità di piantagione di 2.500 viti/ettaro, con distanze di piantagione di 2,0 m x 2,0 m.
La maggior parte dei vigneti è allevata con sistema di potatura corta facilmente meccanizzabile,
come il cordone speronato, e sistemi di potatura mista, con ritorno al Guyot.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all’ambiente geografico.
Il vino di cui al presente disciplinare, presenta dal punto di vista analitico ed organolettico,
caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara tipicizzazione legata al
territorio.
In modo particolare sono presenti caratteristiche chimico-fisiche molto equilibrate, dal punto di
vista organolettico sono prevalenti gli aromi del vitigno prevalente.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di ciu alla
lettera B).
L’area “Castel del Monte” si colloca nella porzione Nord Occidentale del bacino viticolo omogeneo“Murgia Centrale”, uno dei tre “bacini viticoli omogenei” individuati dalla Regione Puglia.
Nella scelta delle zone di produzione vengono utilizzati i terreni con buona esposizione idonei ad
una produzione vitivinicola di qualità.
La tradizione vitivinicola millenaria della zona è attestata da numerosi documenti di notevole valore
storico ( archivi e biblioteche monastiche ) e da opere d’arte risalenti al periodo della Magna Grecia
( Museo Jatta), sono l’attestazione fondamentale dello stretto legame esistente tra i fattori umani e le
qualità e le caratteristiche peculiari del vino.
L’uomo, intervenendo sul territorio, ha nel corso dei tempi tramandato le tradizionali tecniche di
coltivazione ed enologiche, che nell’epoca moderna, grazie al progresso scientifico e tecnologico
sono state notevolmente migliorate ed affinate fino all’ottenimento di vini che al giorno d’oggi
godono di notevole fama per le loro qualità particolari sia a livello nazionale che mondiale.
Articolo 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo: VALORITALIA s.r.l., Via Piave, 27 00187 Roma
Valoritalia s.r.l. è l’Autorità di controllo competente, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo
n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica del rispetto delle disposizioni del presente
disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26,
par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia
dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento)
effettuata selezionando a sorteggio casualmente un numero minimo di soggetti individuati
mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).