Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Cannellino di Frascati"
Approvato con DM 20.09.2011 - Pubblicato sulla G.U. 240 - 14.10.2011
Modificato con DM 30.11.2011
Articolo 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Articolo 2.
Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
- Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%;
- Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
Le altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15% di questo 30%.
La base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Frascati», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», potranno usufruire della denominazione medesima.
Articolo 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve del vino «Cannellino di Frascati» comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1933.
Nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di
Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone,
ed in parte quelli di
Roma e Montecompatri,
in provincia di Roma.
Tale zona è così delimitata:
sulla via Casilina, appena
superato il Km 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in località Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna.
Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna-Frascati in prossimità del Km. 6,200.
Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al Km 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monte Porzio Catone (località Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità del C. dei Guardiani.
Da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il Km 2 sulla via
Anagnina.
Dal Km 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il Km 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a Ponte Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimità di Torre Nuova.
Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il Km 21, al ponte di Pantano, da dove è iniziata la delimitazione. Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del Km 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo.
Articolo 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano permeabili, asciutti, ma non aridi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Il numero minimo di ceppi è fissato in 3.000 per ettaro calcolati sul sesto d'impianto; non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola.
In deroga a quanto sopra è consentito un periodo transitorio di anni 10, a far data dall'entrata in vigore del presente disciplinare per l'adeguamento degli impianti attuali.
La produzione massima di uva non deve eccedere le
11,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata.
In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata ai limiti di cui sopra, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», devono assicurare al vino
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.
Le uve dovranno essere raccolte tardivamente.
E' ammesso il parziale appassimento anche in locali idonei.
In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela sentite le Organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
Articolo 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato:
partendo dal confine tra Montecompatri e Monte Porzio Catone alla q 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraverso viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri.
Lo costeggia nella parte a sud, includendo così nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge la s.s. Maremmana 30 e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimità del km 3,500.
Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a
nord-est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q 344 e la q 461(M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via
Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q 300 da dove è iniziata la delimitazione.
Le operazioni d'imbottigliamento dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
Sono altresì autorizzate le aziende ubicate nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Castelli Romani» già autorizzate dal decreto ministeriale di approvazione del disciplinare precedente.
Sono fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo n. 61 del 2010.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 65% per il «Cannellino di Frascati». Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Non è ammesso l' arricchimento.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», all'atto dell'immissione al consumo dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: giallo paglierino intenso;
- profumo: caratteristico, fine, delicato;
- sapore: fruttato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
- zuccheri riduttori residui minimo 35,00 gr/l.
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;
Qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati » vengano utilizzati contenitori di legno, il vino medesimo può presentarne lieve sentore o percezione.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore.
Articolo 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» è obbligatoria l'annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
Confezionamento
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali della capacità consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 375 cc e 750 cc, chiusi con il sistema di tappatura definito «raso bocca».