Alta Langa DOCG - Disciplinare di produzione
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOCG

Disciplinare di produzione - Alta Langa DOCG

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Alta Langa"

DM 21.02.2011 - Pubblicato sulla GU n. 56 del marzo 2011

Articolo 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" è riservata ai vini spumanti, ottenuti esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.per le seguenti tipologie. "Alta Langa" spumante "Alta Langa" spumante riserva"Alta Langa" spumante rosato"Alta Langa" spumante rosato riserva.

Articolo 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa", "Alta Langa" spumante riserva, "Alta Langa" spumante rosato e “Alta Langa” spumante rosato riserva è riservata ai vini spumanti, ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigni Pinot nero e/o Chardonnay dal 90 al 100%. Per il complessivo rimanente 10% possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve provenienti dai vitigni non aromatici la cui coltivazione è autorizzata in Piemonte.

Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
1-La zona di produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini spumanti "Alta Langa" è costituita dalle particelle fondiarie di collina e di spiccata vocazione viticola situate, nelle province di Cuneo, Asti ed
Alessandria, nei territori dei seguenti comuni. Provincia di Alessandria: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Cartosio, Casaleggio Boiro, Castelnuovo
Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Cassine, Cassinelle, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Cris toforo, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio, Visone. Provincia di Asti: Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelrocchero, Cessole, Coazzolo, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Monastero Bormida, Mombaldone, Mombaruzzo, Montabone, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vesime.Provincia di Cuneo:Alba (territori alla destra orografica del fiume Tanaro), Albaretto Torre, Arguello, Bastia, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Briaglia, Camerana, Camo, Carrù, Castellino Tanaro, Castelletto Uzzone, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Ceva (territori alla destra orografica del torrente Cevetta fino alla confluenza nel Tanaro, da qui i territori alla destra orografica del fiume Tanaro), Cigliè, Clavesana, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Cissone, Gorzegno, Gottasecca, Grinzane Cavour, Igliano, Lequio Berria, Levice, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi' (territori alla destra orografica del torrente Ellero fino a raggiungere da sud l'abitato di Mondovi, quindi proseguendo verso nord-est i territori a destra della s.s. 28 per Fossano, fino al confine comunale con Magliano Alpi.), Monesiglio, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Murazzano, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piozzo, Prunetto, Roascio, Rocca di Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddino, Rodello, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Vicoforte.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura
1-Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
2- In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: i terreni marnosi, calcareo-argillosi, a fertilità moderata;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni difondovalle, umidi e pianeggianti;
altitudine: non inferiore a metri 250 s.l.m.;
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiaridelle uve e dei vini. I vigneti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro noninferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: lacontrospalliera bassa;
sistema di potatura: il Guyot tradizionale o il cordone speronato);
pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
3- Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzionedei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinatealla vinificazione devono essere le seguenti:

Tipologia:
"Alta Langa"
- Resa uva kg/ha 11.000
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,50% vol
"Alta Langa" riserva
- Resa uva kg/ha 11.000
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,50% vol
"Alta Langa" rosato
- Resa uva kg/ha 11.000
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,50% vol
"Alta Langa" rosato riserva
- Resa uva kg/ha 11.000
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,50% vol

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4- In caso di annata sfavorevole che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'Art. 3.
5- I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo Schedario vitivinicolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale della denominazione.

Articolo 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, elaborazione ed invecchiamento dei vini"Alta Langa" devono essere effettuate nel territorio della Regione Piemonte.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Tipologia:
"Alta Langa"
- Resa uva/vino 65%
- Produzione max di vino (litri) 7.150
"Alta Langa" riserva
- Resa uva/vino 65%
- Produzione max di vino (litri) 7.150
"Alta Langa" rosato
- Resa uva/vino 65%
- Produzione max di vino (litri) 7.150
"Alta Langa" rosato riserva
- Resa uva/vino 65%
- Produzione max di vino (litri) 7.150

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, l'eccedenza non ha diritto alla Docg oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto;
3- Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità.
4- Nella elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" dev'essere applicato il metodo della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale o classico.
5- È consentito l’uso del travaso isobarico o il trasferimento da una bottiglia ad un’altra per permettere l’utilizzo di contenitori di foggia o capacità diverse.
6- È consentita, a scopo migliorativo, nella composizione della partita, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di "Alta Langa" più giovane ad "Alta Langa" più vecchio o viceversa.
7- Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Piemonte" spumante.

Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
1- I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Alta Langa" bianco e “Alta Langa” Riserva:
- limpidezza: brillante;
- colore: da giallo paglierino scarico ad oro intenso;
- odore: netto, fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione in bottiglia;
- sapore: sapido fine ed armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
"Alta Langa" spumante rosato (rosa o rosè) e "Alta Langa" spumante rosato (rosa o rosè) riserva:
- limpidezza: brillante;
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: netto, fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione in bottiglia;
- sapore: sapido fine ed armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
2- Per le qualificazioni riferite alle caratteristiche di sapore e alla loro obbligatoria utilizzazione nella presentazione e designazione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita “Alta Langa” valgono le disposizioni ed i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, con l’esclusione delle caratteristiche demi-sec, sec e dolce.
3- È facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto minimo con proprio decreto.
4- In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore e l’odore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Articolo 7.
Etichettatura designazione e presentazione
1- Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita"Alta Langa"è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. Il riferimento alle varietà di uve che lo compongono è consentito solo su etichette complementari. Sulle medesime etichette complementari è possibile indicare il periodo dell'avvenuta sboccatura.
2.-Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non traggano in inganno il consumatore.
3- Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" è consentita esclusivamente l'utilizzazione delle diciture: "fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o "metodo tradizionale" o "metodo classico" o "metodo tradizionale classico" o “metodo classico tradizionale” alle condizioni previste dalla normativa vigente. È pertanto vietato nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" l'utilizzazione della semplice dicitura"fermentazione in bottiglia".
4- L'indicazione dell'annata di raccolta è obbligatoria. La durata del processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, non deve essere inferiore a trenta mesi a decorrere dalla vendemmia.
5- La menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, è consentita, alle condizioni previste dalla legge.
6- In etichetta, per identificare il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita “Alta Langa” è facoltativo utilizzare il termine “vino spumante”.

Articolo 8.
Confezionamento
1- Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" per la commercializzazione devono essere di tipo idoneo da spumante, di capacità consentita dalle vigenti leggi.
2- È vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da compromettere il prestigio del vino. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" destinati all'esportazione è autorizzato il confezionamento in bottiglie aventi capacità consentite dal Paese importatore.
3- Le bottiglie non etichettate e ancora in fase di elaborazione (art. 10, lettera b del regolamento UE 2333/92, così come modificato dal regolamento UE 1429/96) e chiuse con tappo provvisorio possono essere cedute tra elaboratori all'interno della sola zona di elaborazione di cui al precedente Art. 5, comma 1, purché siano munite di idoneo documento di accompagnamento e previa comunicazione agli uffici competenti.

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