Albana di Romagna DOCG - Disciplinare di produzione
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOCG

Disciplinare di produzione - Albana di Romagna DOCG


Decreto del Presidente della Repubblica del 13 APRILE 1987
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Albana di Romagna"

Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Albana di Romagna" è riservata al vino già riconosciuto a D.O.C. con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Albana di Romagna" deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Albana prodotte nella zona di produzione di cui al successivo art. 3.

Articolo 3.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Albana di Romagna" è costituita dalla parte del territorio della Romagna adatta alla produzione del vino in causa e cioè:
Provincia di Forlì: comuni di Castrocaro e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.
Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle è così delimitato:
comune di Savignano sul Rubicone: dalla strada statale n. 9 Emilia;
comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con riva Pestalozzi, segue questa e quindi Via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-bis, da questa prende per via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis, segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, Via Comunale Boscone, Via Madonna dello Schioppo, Via Cavalcavia, Via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km. 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli;
comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Cesena segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con Via Della Madonna che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con Via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;
comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con Via San Siboni, segue questa via e poi le Vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km. 59, poi per Via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.
Provincia di Ravenna: comuni di Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisi-ghella.
Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle è delimitato come segue:
comune di Faenza: dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per Via S. Giovanni e per le Vie Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese;
comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.
Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:
comune di Imola, dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice. Segue la stessa sino all'incontro con la Via Provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo:
comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Albana di Romagna" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti impiantati in terreni umidi, o mal esposti o comunque inadatti a produrre uve di qualità.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino "Albana di Romagna"on deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Fino al compimento di tre annate successive alla entrata in vigore del presente disciplinare, fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, con suo decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ed al Comitato Nazionale per la Tutela delle Denominazioni di Origine dei Vini.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%, ma per il tipo passito non più del 50 per cento.
Qualora la resa superi questo limite, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.G. e sarà assunta in carico dall'interessato come vino da tavola o altro.

Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Forlì, Ravenna e del comune di Bologna.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Articolo 6.
Il vino "Albana di Romagna" può essere immesso al consumo nei tipi secco (asciutto), amabile, dolce, e passito che devono rispondere rispettivamente alle seguenti caratteristiche.
Albana di Romagna secco:
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;
sapore: asciutto, un po tannico, caldo e armonico;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,50;
zuccheri riduttori da svolgere: massimo 4 grammi per litro;
acidità totale: non inferiore a 5 grammi per litro;
estratto secco netto: non inferiore a 17 grammi per litro.
Albana di Romagna amabile:
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: caratteristico dell'Albana;
sapore: di fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 12;
zuccheri riduttori da svolgere: da 12 a 45 grammi per litro;
acidità totale: non inferiore a 5 grammi per litro;
estratto secco netto: non inferiore a 17 grammi per litro.
Albana di Romagna dolce:
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: caratteristico dell'Albana;
sapore: di fruttato, dolce, gradevole, carat-teristico;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 12;
zuccheri riduttori da svolgere: oltre 45 grammi per litro, ma non superiori a 80 grammi per litro;
acidità totale: non inferiore a 5 grammi per litro;
estratto secco netto: non inferiore a 17 grammi per litro.
Albana di Romagna passito:
colore: giallo dorato con tendenza allambrato;
odore: intenso, carat-teristico;
sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 15,5;
gradazione alcolica minima svolta: gradi 12;
zuccheri riduttori indecomposti: minimo 15 grammi per litro;
acidità totale: non inferiore a 4,5 grammi per litro;
estratto secco netto: non inferiore a 22 grammi per litro.
Ottenuto da leggero appassimento delle uve che assicuri alle uve stesse un contenuto minimo in zuccheri riduttori di 23 grammi per litro.
E' in facoltà del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto svolto.

Articolo 7.
La regolamentazione di caratteristiche e condizioni produttive più rigorose concernenti zone più ristrette (sottozone) può essere inserita nel disciplinare di produzione dell'"Albana di Romagna" a seguito di domanda degli interessati che rappresentino almeno il 20% della produzione complessiva rivendicata in sede di denuncia annuale di produzione per la denominazione della zona più ristretta.
La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, art. 6.

Articolo 8.
Le qualificazioni secco (asciutto), amabile, dolce e passito devono figurare in etichetta e sono consentite ai diversi tipi di "Albana di Romagna" che presentano le rispettive caratteristiche precisate nel precedente art. 6.
Il vino "Albana di Romagna" passito non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto.

Articolo 9.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino "Albana di Romagna" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
E vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e simili.
E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, non-ché di indicazioni riferite a fattorie o poderi o vigneti compresi nella zona delimitata e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vigneto così qualificato è stato ottenuto.

Articolo 10.
Le indicazioni di cui agli articoli 7 e 9 sono consentite a condizione che le uve, i mosti, o i vini, con le rispettive quantità ed indicazioni di cui si intende far uso, siano dichiarati, allatto della domanda di produzione delle uve e del vino, nei documenti di circolazione, previa annotazione nei registri di magazzino di carico e scarico o nella scheda di produzione.

Articolo 11.
In ottemperanza all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, l'uso della denominazione di origine controllata e garantita "Albana di Romagna" non è consentito, allatto dell'immissione al consumo, per vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri.
Le bottiglie o altri recipienti, contenenti il vino "Albana di Romagna", in vista della vendita, devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
E' in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o capsula a strappo.
Per il confezionamento del vino "Albana di Romagna" in recipienti di capacità pari e superiore a mezzo litro deve essere utilizzato esclusivamente il tappo di sughero monopezzo o agglomerato di sughero.

Articolo 12.
Ai fini del rilascio del contrassegno di Stato, il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Albana di Romagna" dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sentito il parere del Comitato Nazionale per la Tutela delle Denominazioni di Origine dei Vini.

Articolo 13.
I vini che, a seguito della degustazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, risultino non avere le caratteristiche prescritte dal presente disciplinare, perdono, in via definitiva, il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, con le conseguenti annotazioni e segnalazioni previste per legge.

Articolo 14.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita "Albana di Romagna" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

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