Aglianico del Vulture superiore DOCG - Disciplinare di produzione
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOCG

Disciplinare di produzione - Aglianico del Vulture superiore DOCG

 

Riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita del vino
"Aglianico del Vulture superiore DOCG"

Approvato DOCG con DM 02.08.2010 - Pubblicato sulla GU 188 - 13.08.2010
Modificato con D.M. 30.11.2011

Articolo 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» è riservata al vino già riconosciuto a denominazione di orgine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del l8 febbraio 1971, che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente discipinare di produzione, per le seguenti tipologie: «Aglianico del Vulture Superiore» «Aglianico del Vulture Superiore» riserva

Articolo 2.
Base ampelografica
1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provienti dal vitigno Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N.

Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
l. La zona di produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella

Articolo 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e comunque di buana costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i 700 metri s.l.m. iscritti in apposito Albo.
3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (alberello o spalliera semplice) e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve del vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La potatura deve essere effettuata in relazione ai sistemi di allevamento delle vite.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata.
4. É vietata ogni pratica di forzatura e l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture Superiore» non deve essere superiore a tonnellate 8 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alle produzione del vino Denominazione di Origine Controllata e Garantita ... devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattarsi.
8. Per nuovi impianti è consentita la produzione dei vini di cui al presente disciplinare solo a partire alle primavera del 5 anno successivo all'anno di impianto.
9.Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 1 titolo alcolometro volumico naturale minimo di 13%.

Articolo 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3.
2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%, pari a 52 hl per ettaro. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 70% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alle denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e nell'invecchiamento obbligatorio sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
4. Il vino a «Aglianico del Vulture Superiore» non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 12 mesi in contenitori di legno e almeno 12 mesi in bottiglia.
5. Il vino a «Aglianico del Vulture Superiore» «Aglianico del Vulture Superiore» può fregiarsi della qualificazione «Riserva» solo se immesso al consumo a partire dal 1° novembre del quinto anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi in contenitori in legno e almeno 24 mesi in bottiglia.

Articolo 6.
Caratteristiche del vino al consumo

1. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: secco, giustamente tannico, sapido, persistente; equilibrato con l'invecchiamento, in relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore di vini può rilevare lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico: 13,50%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

2. Il vino a «Aglianico del Vulture Superiore» «Aglianico del Vulture Superiore» Riserva all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato, con l'invecchiamento può assumere riflessi aranciati;
odore: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: secco, giustamente tannico, sapido, persistente; equilibrato ed armonico con l'invecchiamento; in relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore di vini può rilevare lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico: 13,50%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
É in facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7.
Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto,selezionato e similari».
2. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste della legge.
3. É consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.
4. É consentito, altresì, alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative, contrade o frazioni, riportate in allegato al presente disciplinare.
5. Per i vini di cui al presente disciplinare è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8.
Confezionamento
1. I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro aventi capacità fino a 3 litri.
2. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

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