Riconoscimento CE: 2013
Il territorio di produzione del Salame Felino IGP individuato nell’intera provincia di Parma, è contraddistinto dalla presenza di aree collinari e pianeggianti allo stesso tempo e dalla presenza di laghi e miniere di sale. In tutta l'Emilia-Romagna, e anche in altre regioni, si prepara un salame simile, chiamato comunemente salame "tipo Felino".
I primi riferimenti al Salame Felino si trovano già in alcuni autori latini del I secolo d.C. (Apicio De Re cocquinaria). Il Salame Felino era ben noto nelle corti che si sono succedute nella capitale: dai Farnese, ai Borbone, alla Duchessa Maria Luigia. La più antica raffigurazione del prodotto pare essere rappresentata nella decorazione interna del Battistero di Parma (1196-1307), dove, nella lastra dedicata al segno zodiacale dell’acquario, compaiono, posti a cavallo di un sostengo girevole di una pentola, sul focolare, due salami che per dimensioni e forma, ancora attuali, sono riconducibili al «Salame Felino» IGP.
È preparato con pura carne di suino, accuratamente selezionata, a cui si aggiungono, nella proporzione del 25-30%, parti grasse scelte fra quelle a costituzione più dura. Dopo la triturazione a pasta grossa vengono aggiunti sale, pepe in grani e nitrato, quindi, poco prima dell'insacco, pepe e aglio pestati in mortaio e disciolti in vino bianco secco. Si distingue dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica per la sua compattezza e consistenza non elastica, per la sua omogeneità e magrezza, e per la colorazione rosso rubino. Il gusto è dolce e delicato. Si tratta di un salame che, a differenza della stragrande maggioranza di quelli in commercio, viene insaccato esclusivamente in budello naturale (quindi mai sintetico). Il Salame Felino è privo di lattosio e di farine di latte, presenta un pH moderatamente alto con conseguente esaltazione delle qualità organolettiche. Il Salame Felino presenta proteine più elevate e minore quantità di grasso rispetto agli altri salami di tipologia analoga.
Tradizionalmente viene tagliato in modo diagonale creando quindi delle fette ovali, di lunghezza circa doppia rispetto al diametro del salame. Per gustarlo al meglio è molto importante lo spessore: tradizionalmente le fette devono essere spesse quanto un grano di pepe. E' uno degli antipasti più tipici del Parmense, abbinato al Prosciutto di Parma.
Salame di Felino IGP
Associazione fra Produttori per la tutela del Salame di Felino
Strada al Ponte Caprazucca, 6/a
Parma (Italia)
E-mail: info@salamefelino.com
Regolamento di esecuzione (UE) n. 186/2013 della Commissione del 5 marzo 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea – serie L 62 – del 6 marzo 2013
Articolo 1.
Denominazione
L’Indicazione Geografica Protetta “SALAME FELINO” è riservata al prodotto di salumeria
che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Descrizione del Prodotto
All’atto dell’immissione al consumo il “SALAME FELINO” IGP si presenta di forma cilindrica,
con una estremità più grossa dell’altra e una superficie esterna di colore bianco-grigiastra
leggermente pulvirolenta determinata dallo sviluppo superficiale di una modica quantità di
muffe autoctone.
Il “SALAME FELINO” IGP deve possedere le seguenti caratteristiche:
- Peso: compreso fra 200 grammi e 4.5 chilogrammi;
- Dimensioni: forma cilindrica irregolare con una lunghezza compresa tra 15 e 130
centimetri;
- Caratteristiche Organolettiche:
Consistenza: il prodotto deve essere compatto, di consistenza non elastica;
Aroma: delicato;
Gusto: dolce e delicato;
Colore: rosso rubino, senza macchie
- Caratteristiche Chimiche e chimico-fisiche:
proteine totali min. 23%
rapporto collageno/proteine max 0,10
rapporto acqua/proteine max 2,00
rapporto grasso/proteine max 1,50
pH > 5,3
Lattobacilli totali >100.000
Articolo 3.
Zona di Produzione
La zona di produzione del “SALAME FELINO” IGP è identificata nel territorio amministrativo
della Provincia di Parma.
Articolo 4.
Prova dell’origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e
gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla
struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, produttori, stagionatori e dei
confezionatori/porzionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di
controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone,
fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte
della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal
relativo piano di controllo.
Articolo 5.
Metodo di Ottenimento
Il “SALAME FELINO” IGP e’ ottenuto dalla carne di suino sotto indicate:
- Sono ammessi gli animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large
White e Landrace, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano.
- Sono altresì ammessi gli animali derivati dalla razza Duroc, così come migliorata dal Libro
Genealogico Italiano.
- Sono inoltre ammessi gli animali di altre razze, meticci e ibridi, purché provengano da
schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro
Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante italiano.
- In osservanza alla tradizione, restano comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici,
con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS), oggi rilevabili obiettivamente
anche sugli animali “post mortem” e sui prodotti stagionati.
- Sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire,
Pietrain, Duroc e Spotted Poland.
- I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone
efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più o
meno 10%.
- L’età minima di macellazione è di nove mesi.
- E’ esclusa l’utilizzazione di verri e scrofe.
- I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.
I tagli di carne utilizzati nella produzione del “SALAME FELINO” IGP sono costituiti da
frazioni muscolari e adipose selezionate quali, ad esempio, testa di pancetta e/o trito di
banco (sottospalla). Le carni utilizzate non devono aver subito alcun processo di
congelamento.
Le frazioni muscolari e adipose sono mondate accuratamente asportando le parti
connettivali di maggiori dimensioni e il tessuto adiposo molle. La carne (frazione muscolare
e adiposa) utilizzata per il “SALAME FELINO” IGP deve essere fatta sostare in una cella
frigorifera con temperatura non inferiore a – 1°C attrezzata in modo tale da permettere
una buona disidratazione delle frazioni muscolari.
La macinatura dell’impasto deve essere effettuata con il tritacarne (stampi con fori di 6-8
mm).
Le carni sono quindi impastate con sale in percentuale da 2.0 a 2.8, pepe intero e/o a
pezzi in percentuale da 0.03 a 0.06 e aglio pestato.
Possono essere, inoltre, impiegati:
- vino bianco secco, con una dose massima di 400 cl/100 kg di carne al fine di accentuare
la fragranza ed il profumo;
- zucchero e/o destrosio e/o fruttosio: 0 – 0,3%;
- colture di avviamento alla fermentazione: secondo buona prassi, considerando le
caratteristiche specifiche delle colture di avviamento del Salame Felino. La loro funzione è di sviluppare il sapore e l’aroma attraverso l’azione lipolitica e proteolitica con
stabilizzazione del colore e controllo dell’acidificazione.
- nitrato di sodio e/o potassio max 300 mg/kg, nitrito di sodio e/o potassio max 150
mg/kg;
- acido ascorbico e suo sale sodico max 1 g/kg.
L’impasto accurato di tutti gli ingredienti deve essere insaccato in budello naturale suino
(culare o gentile o filzetta). La legatura è effettuata con spago non a rete, con corda unica
a passi radi ed appeso con la stessa.
L’asciugatura del “SALAME FELINO” IGP è il periodo durante il quale in condizioni di
umidità e temperatura controllate si ha la più accentuata disidratazione. L’asciugatura ha
una durata minima di 4 giorni e massima di 6, ed avviene in locali specificatamente
destinati allo svolgimento di questa fase della lavorazione. L’asciugatura è effettuata a
caldo ad una temperatura compresa tra i 13° ed i 24°C e deve consentire una adeguata
disidratazione delle frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento.
Conclusa la fase di asciugatura ha inizio la fase di stagionatura che avviene in locali a ciò
specificatamente destinati diversi da quelli utilizzati per l’asciugatura.
Per stagionatura s’intende la sosta del salame in condizioni climatiche suscettibili di
determinare, nel corso di una lenta e graduale riduzione di umidità, l’evolversi di fenomeni
fermentativi ed enzimatici naturali, tale da comportare nel tempo modificazioni che
conferiscano al prodotto caratteristiche organolettiche tipiche e tali da garantire la
conservazione e la salubrità in condizioni normali di temperatura ambiente.
La stagionatura del “SALAME FELINO” IGP deve essere condotta in locali ove sia
assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura fra 12° e 18°C e deve durare
almeno 25 giorni.
Le operazioni di affettamento e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva
devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo di cui all’art. 7,
esclusivamente nella zona di produzione indicata all’art. 3.
Infatti per la delicatezza del prodotto, ricco di acidi grassi insaturi e povero di conservanti,
e per la natura potenzialmente stressante delle fasi di taglio e confezionamento, è
necessario che tali operazioni siano eseguite da personale dotato di specifica conoscenza
del prodotto. In particolare è necessario che il tempo di permanenza della fetta a contatto
con l’aria sia il più breve possibile, al fine di prevenire fenomeni di imbrunimento del
colore. Pertanto l’affettamento e il confezionamento del salame Felino possono essere
effettuati solo in strutture site nel territorio di produzione e sotto il controllo dell’organismo
autorizzato secondo le modalità previste dal piano dei controlli.
Articolo 6.
Legame
La reputazione del “SALAME FELINO” IGP è dimostrata dalla copiosa bibliografia recante
riferimenti e citazioni al prodotto in argomento.
I primi riferimenti al prodotto si trovano già in alcuni autori latini del I secolo d.c. (Apicio
De Re cocquinaria).
Il Salame Felino era ben noto nelle corti che si sono succedute nella capitale: dai Farnese,
ai Borbone, alla Duchessa Maria Luigia.
La più antica raffigurazione del prodotto pare essere rappresentata nella decorazione
interna del Battistero di Parma (1196 – 1307), dove, nella lastra dedicata al segno
zodiacale dell’acquario, compaiono, posti a cavallo di un sostengo girevole di una pentola,
sul focolare, due salami che per dimensioni e forma, ancora attuali, sono riconducibili al “SALAME FELINO” IGP.
Nel 1766 un censimento dei suini indica che il Marchesato di Felino era la piazza più vivace
del circondario per il mercato suinicolo, e nello stesso periodo si rinvengono calmieri riferiti
al territorio felinese che quotano il salame magro e quello grasso. Dagli inizi del 1800 le
cronache di costume e culinarie segnalano la presenza di un particolare modo di
trasformazione dalla carne suina ai salami nel territorio del paese di Felino.
Nel 1905 nel dizionario italiano compare la dizione “Salame Felino” e nel 1912 la
produzione dei salami a Felino è considerata nella relazione del Ministro dell’agricoltura
sull’andamento economico dell’anno.
Le istituzioni pubbliche locali competenti, fin dal 1927 riconoscono al salame prodotto nella
Provincia di Parma la denominazione di Salame Felino, che evidentemente doveva già
godere di particolare rinomanza e reputazione, quindi anche di riconoscibilità, se
l’affermazione nell’uso commerciale di tale denominazione costituiva, nella valutazione
dell’Ufficio e Consiglio Provinciale dell’Economia Nazionale, motivo di promozione del
benessere della provincia.
Ancora oggi il radicamento nel territorio della provincia di Parma della produzione del
Salame Felino è constatabile attraverso ricerche e approfondimenti sulla cultura
gastronomica del parmense. Infatti numerose sono le recensioni che legano il Salame
Felino alla gastronomia della provincia citandolo come uno dei più apprezzati salumi
insaccati di Parma, la cui bontà è legata inevitabilmente alla sua secolare tradizione
sviluppatasi e mantenuta intatta solo nelle vallate della provincia di Parma. A questo si
aggiungono anche le numerose manifestazioni e gli eventi che continuano ad essere
organizzati sia in Italia che all’estero dalle autorità locali e dalle istituzioni provinciali di
Parma in onore del Salame Felino con allestimenti di stand di degustazione e divulgazione
di materiale informativo sulle caratteristiche e sulla storica produzione nel parmense del
Salame Felino.
Il territorio di produzione del Salame Felino IGP individuato nell’intera provincia di Parma, è contraddistinto dalla presenza di aree collinari e pianeggianti allo stesso tempo e dalla
presenza di laghi e miniere di sale. Nelle colline parmigiane, è sempre stato possibile
l’incontro tra la tecnologia della pianura ed il sale di Salsomaggiore. Infatti, anche per la
presenza di tali miniere di sale, sin dal 1300 la salagione delle carni di maiale e la
lavorazione delle stesse ha portato alla produzione di prodotti riconosciuti sia a livello
nazionale che internazionale.
Articolo 7.
Controlli
Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare, è svolto, da una struttura di
controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/2006.
Tale struttura è E.CE.PA, Strada dell’Anselma, 5 - 29100 Piacenza- , tel: 0523 6096 62, fax
0523 644447.
Articolo 8.
Etichettatura
Il “SALAME FELINO” IGP può essere immesso al consumo: intero, con la sola etichetta o
eventuale sigillo; in trancio, sottovuoto o in atmosfera protettiva; affettato, sottovuoto o in
atmosfera protettiva.
La denominazione “SALAME FELINO”, seguita dalla menzione “Indicazione Geografica
Protetta” o dall’acronimo “IGP” (tradotto nella lingua del Paese in cui il prodotto viene
commercializzato) deve essere apposta sull’etichetta o eventuale sigillo in caratteri chiari e
indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulla stessa, seguita
dal simbolo grafico comunitario e dal marchio aziendale.
È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e
similari.