Riconoscimento IGP: Reg. CE 2004
Zona di produzione: Colonnata (frazione del comune di Carrara) nelle Alpi Apuane (Provincia Massa-Carrara - Toscana).
Articolo 1.
Denominazione
L’Indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata» è riservata esclusivamente
al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Zona di produzione
La zona di produzione del «Lardo di Colonnata» è rappresentata esclusivamente
da Colonnata, frazione montano collinare del comune di Carrara, provincia di
Massa Carrara, come meglio individuata dalla cartografia allegata.
Articolo 3.
Descrizione del prodotto
3.1. Materia prima e ingredienti.
Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del «Lardo di Colonnata»
debbono essere situati nel territorio delle seguenti regioni: Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Umbria,
Marche, Lazio e Molise.
Il «Lardo di Colonnata» è ottenuto dai tagli di carne corrispondenti allo strato
adiposo (ripulito dalla parte sugnosa) che ricopre il dorso dalla regione
occipitale fino alle natiche e che lateralmente arriva fino alla pancetta. Lo
spessore deve essere superiore ai 3 cm.
Gli ingredienti per la lavorazione e la stagionatura del prodotto sono: sale
marino naturale, pepe nero macinato, rosmarino fresco, aglio sbucciato e
spezzettato grossolanamente. Detti ingredienti sono tassativi, restando in ogni
caso alla discrezione del produttore la determinazione delle quantità degli
stessi.
Il produttore potrà, inoltre, utilizzare altre spezie, intere o macinate, in
particolare cannella, anice stellato, coriandolo, noce moscata e chiodi di
garofano ed altre erbe aromatiche, in particolare salvia e origano.
Sono esclusi le sostanze liofilizzate, gli aromi naturali, naturidentici ed
artificiali, conservanti, additivi e starters.
3.2. Metodo di produzione.
Le caratteristiche microclimatiche presenti nella zona di elaborazione sono
determinanti nella dinamica del ciclo produttivo.
La lavorazione è stagionale e si svolge da settembre a maggio, compresi, di
ogni anno. Il lardo deve essere lavorato fresco. Entro e non oltre 72 ore dalla
macellazione deve essere rifilato, massaggiato con sale e collocato nelle
apposite vasche di marmo, localmente denominate conche, preventivamente
strofinate con aglio, alternando strati di lardo con gli altri ingredienti fino al
riempimento del recipiente. Al termine dell’operazione, sulla conca verrà
apposto il coperchio. Le conche sono contenitori di marmo bianco a forma di
vasca, realizzate con materiale proveniente dall’agro marmifero dei «Canaloni»
del bacino di Colonnata, che presenta peculiarità di composizione e struttura
indispensabili all’ottimale stagionatura e maturazione del prodotto. Le conche
possono essere ricavate dallo svuotamento di un unico blocco di marmo oppure
da lastre di spessore non inferiore ai 2 cm opportunamente assemblate. Per
quanto attiene al coperchio delle conche, questo sarà di marmo o altro
materiale idoneo. Il lardo dovrà riposare all’interno delle conche per un periodo
di stagionatura non inferiore ai sei mesi. La stagionatura deve avvenire in locali
poco areati e privi di qualsiasi condizionamento forzato, in modo da non
compromettere la naturale umidità dell’ambiente. Durante la stagionatura il
produttore dovrà verificare la consistenza della c.d. «salamora», che è il liquido
rilasciato dal lardo a seguito del prolungato contatto con il sale.
Qualora il lardo non formasse «salamora» in quantità sufficiente, il produttore
potrà integrare il quantitativo della stessa con una soluzione fredda di acqua
satura di cloruro di sodio, ottenuta dallo scioglimento di sale marino, nella
misura occorrente all’ottimale conservazione del prodotto.
3.3. Caratteristiche del prodotto.
All’atto dell’immissione al consumo il «Lardo di Colonnata» presenta le
seguenti caratteristiche.
Caratteristiche fisiche:
- forma: variabile, indicativamente rettangolare; spessore non inferiore ai 3
cm;
Aspetto esterno: la parte inferiore conserva la cotenna mentre quella
superiore è ricoperta dal sale di stagionatura reso scuro dalle piante
aromatiche e dalle spezie; può essere presente una striscia di magro.
Nel complesso il prodotto appare umido, di consistenza omogenea e
morbida, di colore bianco, leggermente rosato o vagamente brunito.
Caratteristiche organolettiche:
- profumo: fragrante e ricco di aromi;
- sapore: gusto delicato e fresco, quasi dolce, finemente sapido se
proveniente dalla zona delle natiche, arricchito dalle erbe aromatiche e le
spezie usate nella lavorazione.
3.4. Confezionamento.
Il prodotto viene posto in commercio in tranci di peso variabile, da 250 a 5000
grammi, confezionati sottovuoto in imballaggio plastico o di altro materiale
idoneo ovvero in altre forme tali da garantire il mantenimento delle sue
caratteristiche organolettiche.
Il lardo potrà essere commercializzato anche affettato ovvero macinato e
opportunamente confezionato. Le operazioni di preaffettatura e macinatura con
successivo confezionamento potranno avvenire esclusivamente nella zona di
produzione e non dovranno pregiudicare le caratteristiche organolettiche del
prodotto. Il rivenditore finale potrà procedere all’affettatura sul banco, avendo
cura di salvaguardare lo speciale sigillo non riutilizzabile di cui all’art. 4.
Articolo 4.
Etichettatura
La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e
leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità
alte prescrizioni del regolamento CE 1726/98 e successive modificazioni) e alle
informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti indicazioni:
«Lardo di Colonnata» seguita dalla dicitura Indicazione geografica protetta
ovvero dalla sua sigla IGP in caratteri maggiori rispetto a qualunque altra
dicitura riportata in etichetta; il nome, la ragione sociale, l’indirizzo
dell’azienda produttrice e confezionatrice; il logo del prodotto, consistente -
come da riproduzione sotto riportata - in una figura romboidale formata da una
superficie a bordi frastagliati con all’interno la figura in profilo di un maiale
con sopra delle creste montane di dimensioni mm 73x73 con nello spazio
sottostante centralmente la scritta «IGP», sovrastata dalla scritta «Lardo di
Colonnata» in due righe occupanti uno spazio misurato in linea orizzontale di
mm 73. Le zone delimitanti le figure sono di colore verde e rosa, mentre le
scritte, ottenute con il carattere tipografico Galliard sono di colore nero.
Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. Il
produttore avrà cura, prima del confezionamento, di apporre anche sulla cotenna
del lardo, in corrispondenza di uno dei lati minori del trancio, lo speciale sigillo
non riutilizzabile che riproduce, o reca un cartellino che riproduce, il predetto logo
del prodotto.
Nell’ipotesi di preaffettatura o macinatura con relativo idoneo confezionamento,
qualora non sia possibile apporre o conservare sul prodotto lo speciale sigillo di
cui sopra, il logo dovrà essere apposto unicamente sulla confezione.
I riferimenti del colore espressi in pantone sono i seguenti:
È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
È tuttavia ammesso l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi
privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in
inganno il consumatore, dell’indicazione del nome dell’azienda suinicola dai cui
allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili
che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non
siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.
La designazione «Lardo di Colonnata» è intraducibile.
Articolo 5.
Elementi che comprovano l’origine del prodotto
Gli elementi che comprovano l’origine del prodotto sono costituiti da:
riferimenti storici, quali le molteplici testimonianze attestanti nel tempo il
legame esclusivo con il territorio della particolare forma di lavorazione e
conservazione del lardo, l’attribuzione della fama del Paese a tale attività, la
presenza in loco di conche di marmo risalenti ai secoli XVII, XVIII e XIX;
riferimenti religiosi, quali il culto locale di S. Antonio Abate, considerato nei
secoli ispiratore delle guarigioni del «fuoco sacro» attraverso applicazioni di
lardo sulla pelle, nonché la dedica della chiesa parrocchiale a S. Bartolomeo,
patrono dei macellai;
riferimenti culturali, come lo svolgimento di una tradizionale sagra del lardo in
coincidenza con la festa di S. Bartolomeo;
riferimenti gastronomici, quali le numerose attestazioni nel tempo sulla bontà
del prodotto unite alle informazioni sulla provenienza esclusiva del prodotto da
Colonnata;
riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni
effettuano questo tipo di produzione con metodi leali e costanti.
La tracciabilità del prodotto è comprovata, inoltre, dall’iscrizione degli allevatori,
dei macellatori, dei produttori e confezionatori in apposito elenco tenuto dalla
struttura di controllo di cui all’art. 7.
Articolo 6.
Elementi che comprovano il legame con l’ambiente
Gli elementi che comprovano il legame con l’ambiente sono rappresentati da:
fattori geografici e climatici, consistenti nell’altitudine abbastanza elevata,
nella accentuata umidità dell’ambiente, nelle temperature estive non eccessive
e nelle limitate escursioni termiche giornaliere e annuali, che nell’insieme
generano un microclima esclusivo particolarmente adatto alla lavorazione e
conservazione del prodotto in maniera naturale;
fattori economici e sociali, consistenti nel forte radicamento dell’attività di
produzione nella vita dei cavatori di marmo di Colonnata, i quali hanno potuto
disporre di un alimento fortemente calorico, necessario per sopportare le
proibitive condizioni di lavoro nelle cave;
fattori produttivi, consistenti nella facile reperibilità in loco della materia
prima, degli ingredienti di base e dello speciale marmo (proveniente dalla
località dei «Canaloni») necessario per la conservazione del prodotto, nella
permanenza del prodotto nella particolare atmosfera delle «cantine» di
Colonnata, nonché nell’utilizzo di metodiche di lavorazione e conservazione
consolidate nel tempo in forme leali e costanti.
Articolo 7.
Controlli
Il controllo sulla I.G.P. «Lardo di Colonnata» è svolto da una struttura di controllo
conformemente a quanto stabilito dall’art. 10 del regolamento CEE 2081/92.
Lardo di Colonnata IGP