Riconoscimento DOP: Reg. CE n.1263/96.
Si tratta di un prosciutto crudo stagionato nel comune valdostano di Saint-Rhémy-en-Bosses, che si trova a 1600 metri di altitudine. Si ottiene dalla coscia di suini allevati, oltre che in Valle d'Aosta, in Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto.
L'origine di questo prosciutto è antica: risale infatti alla fine del XIV secolo. Le caratteristiche organolettiche erano definite anche dal tipo di alimentazione che i suini locali ricevevano nel passato: dopo la stalla, i maiali seguivano le vacche in alpeggio e mangiavano pastoni variegati, composti da cerali, siero di montagna e scarti della lavorazione della fontina. Si procedeva quindi alla macellazione, all'asportazione delle cosce e alla salatura. Venivano poi avvolte in tela di juta e fatte stagionare per diciotto mesi, prima nel fienile poi in cantina.
Il procedimento odierno prevede invece una salatura fatta con sale misto a spezie, come aglio, salvia, rosmarino ed erbe aromatiche di origine locale. Così insaporite, le cosce rimangono in ambiente fresco per quindici giorni. Si procede poi alla lavatura, quindi si inizia la stagionatura vera e propria: un anno in ambiente fresco e ventilato.
Il prosciutto avrà un gusto saporito, ma non salato, molto profumato nel retrogusto, con tendenze al selvatico.
Jambon de Bosses DOP (www.jambondebosses.it)
Stagionatura del Jambon de Bosses DOP (www.jambondebosses.it)
Articolo 1.
Denominazione
La Denominazione di Origine Protetta "Valle d'Aosta Jambon
de Bosses" è riservata al prosciutto crudo stagionato che
risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Zona di produzione
Il Jambon de Bosses è un prosciutto crudo ottenuto dalla
coscia fresca di suini adulti provenienti da allevamenti
situati nel territorio delle regioni Valle d'Aosta,
Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni
sono conformi alle prescrizioni già stabilite a livello
nazionale per la materia prima dei prosciutti a
denominazione di origine di Parma e San Daniele.
Gli allevamente devono infatti attenersi alle citate
prescrizioni per quanto concerne razze, alimentazione e
metodologia di allevamento.
I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più
età non inferiore ai nove mesi, aventi le
proprie del suino pesante italiano definite
Reg. CEE n. 3220/84 concernente la
commerciale delle carcasse suine.
è responsabile della corrispondenza
origine dei tagli. Il certificato del
o meno 10%, di
caratteristiche
ai sensi del
clessificazione
Il macellatore
qualitativa e di
macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e
ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere
conservato dal produttore. I relativi controlli vengono
effettuati direttamente dall'Autorità di controllo indicata
nel successivo art. 7.
La zona di elaborazione del prosciutto comprende l'intero
territorio del Comune di Saint Rhemy-en-Bosses ad una
altezza di circa 1.600 m.s.l..
Articolo 3.
Materie prime
Il "Valle d'Aosta Jambon de Bosses" è derivato dalla coscia
posteriore di suini adulti che corrispondono alle
caratteristiche dell'art.2.
Nel procedimento di salatura si impiega una miscela composta
da cloruro di sodio cristallizzato, aglio tritato, erbe
aromatiche (salvia e rosmarino), pepe macinato
grossolanamente e bacche reperibili sul territorio di
produzione.
Articolo 4.
Metodo di elaborazione
L'elaborazione del Jambon de Bosses deve avvenire
interamente nel territorio tradizionalmente vocato del
Comune di Saint Rhemy-en-Bosses.
Il regime climatico dell'area di elaborazione è determinante
nella dinamica del ciclo produttivo che è strettamente
collegato con l'andamento metereologico caratteristico ed
alle particolari condizioni ambientali.
Dopo la macellazione le cosce sono isolate dalla carcassa,
rifilate dal grasso e dall'eccesso di cotenna e dopo almeno
24 ore e non oltre i quattro giorni subiscono il trattamento
della salatura.
La salatura deve avvenire in ambienti freddi, essere
eseguita a secco e deve prolungarsi per un periodo di 15-18
giorni.
Durante tale periodo la coscia è frazionata almeno due volte
nella direzione dal gambo verso la testa del femore, onde
favorire la fuoriuscita di eventuali residui di sangue e di
serio.
E' assolutamente vietato usare nella miscela ogni tipo di
colorante e conservante artificiale ivi compreso il
salnitro.
A salagione ultimata il prodotto deve essere previamente
lavato, accuratamente asciugato e appeso per la stagionatura
in ambiente oscuro, fresco e ben ventilato.
Articolo 5.
Stagionatura
La stagionatura è condotta in appositi locali dove i
prosciutti sono tenuti al buio, a temperatura ed umidità
adeguate, assicurando un sufficiente ricambio dell'aria in
relazione all'andamento climatico locale.
Ad essiccamento iniziato la testa del femore e le superfici
muscolari esposte sono abbondantemente ricoperte di pepe
puro macinato grossolanamente, al fine di evitare
l'ossidazione delle parti esposte.
La fase di stagionatura deve durare un periodo non inferiore
ai 12 mesi.
Articolo 6.
Caratteristiche
All'atto dell'immissione al consumo il "Valle d'Aosta Jambon
de Bosses" presenta le seguenti caratteristiche:
CARATTERISTICHE FISICHE
Forma: naturale semipressata, con legatura a mezzo di corda
passante per un foro praticato nella parte superiore
del gambo;
Peso: non inferiore ai 7 Kg;
Aspetto esterno: colore giallo paglierino con superficie
liscia della cute nella parte esterna,
leggermente pieghettata nella parte
interna della coscia;
Aspetto al taglio: massa muscolare compatta, soda, di coloro
rosso vinoso con fibra consistente; lardo
sodo e brillante talora con sfumatura
rosa sulla parte esterna.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Profumo: delicato di carne stagionata, aromatico;
Sapore: leggeremente salato con punta di dolce e
sottofondo aromatico, con una delicata venatura di
selvatico.
Articolo 7.
Controlli
Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al medico
veterinario ufficiale (USL) dello stabilimento - il quale ai
sensi del Capitolo IV "controllo della produzione" del
D.Lgs. 30.12.1992, n.537, accerta e mediante una ispezione
adeguata controlla che i prodotti a base di carne rispondano
ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in
particolare, che la composizione corrisponda realmente alle
diciture dell'etichetta essendogli attribuita tale funzione
specialmente nel caso in cui sia usata la denominazione
commerciale di cui al Capitolo V, punto 4 del sopra citato
decreto legislativo (la denominazione commerciale seguita
dal riferimento alla norma o legislazione nazionale che
l'autorizza) - la vigilanza per l'applicazione delle
disposizioni del presente disciplinare di produzione è
svolta dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali il quale può avvalersi ai fini della vigilanza
sulla produzione e sul commercio del Consorzio tra i
produttori, o di altro Organismo, a tal fine costituito
conformemente a quanto stabilito dall'art.10 del Regolamento
(CEE) n.2081/1992.
Articolo 8.
Designazione e presentazione
La designazione "Jambon de Bosses" deve essere apposta con
caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni
altra scritta ed essere seguita dalla menzione
Denominazione di Origine Controllata.
La designazione può essere apposta in lingua italiana "Valle
d'Aosta Jambon de Bosses" od in lingua francese "Vallèe
d'Aoste Jambon de Bosses".
Tali indicazioni possono essere abbinate al logo della
denominazione.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che
facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi
privati purché non abbiano significato laudativo o tali da
trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di
aziende suinicole da cui allevamenti il prodotto deriva,
purché la materia prima provenga interamente dai suddetti
allevamenti.