Le prime testimonianze documentali relative alla produzione di prosciutti nel comune di Carpegna in provincia di Pesaro-Urbino risalgono al 1400 ed attestano l’importanza che tale produzione aveva per l’economia locale. Il territorio di Carpegna è caratterizzato da una totale assenza di insediamenti industriali inquinanti e da un assoluta dominanza di pascoli naturali, distese di boschi di conifere e latifoglie ad alto fusto, presenza di specie floreali ed arbustive rarissime che vegetano proprio nei climi sani e carenti di umidità. Proprio grazie a questa sua particolarità, il territorio di Carpegna ha costituito per secoli l’ambiente ideale per l’allevamento di suini allo stato brado, e questo unico ed irripetibile microclima, unito all’alimentazione degli animali basata su ghiande ed altri prodotti selvatici, ha da sempre conferito alle carni di questi maiali un sapore dolce e profumato, favorendo la nascita di una tradizione di salatura delle carni.
Le cosce devono pesare almeno 20 kg. dapprima vengono rifilate e pressate per eliminare il sangue residuo, vengono poi cosparse di sale grosso e lasciate sgrondare su delle tavole inclinate, per un periodo di circa tre settimane. Si procede quindi alla pulitura e lavatura con vino bianco, poi all'asciugatura e all'aromatizzazione con pepe. Nella parte non protetta dalla cotenna si applica la sugnatura, con strutto mescolato a farina e pepe. La stagionatura successiva ha la durata di un anno. Il prosciutto si deve presentare compatto, dal sapore delicato, non molto pronunciato e dall'aroma fragrante.
Consorzio del Prosciutto di Carpegna
via Petricci 2
61021 - Carpegna (Pesaro)
Tel.: +390722727411
Prosciutto di Carpegna DOP
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione d'origine protetta "Prosciutto di Carpegna" è riservata al prosciutto crudo
stagionato che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Articolo 2.
Zona di produzione
Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del "Prosciutto di Carpegna" debbono essere
situati nel territorio delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Marche.
I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni sono conformi alle prescrizioni già stabilite a
livello nazionale per la materia prima dei prosciutti di Parma e S. Daniele. Gli allevamenti devono
infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne razze, alimentazione e metodologia di
allevamento.
I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai dieci
mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del Reg. CEE n.
3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.
Il peso delle cosce fresche rifilate (taglio corto) non deve essere inferiore a 12 kg.
Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del
macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la
tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente
dalla struttura di controllo indicata nel successivo art. 7.
L'elaborazione del "Prosciutto di Carpegna" deve avvenire nella zona tradizionalmente vocata del
Comune di Carpegna (provincia di Pesaro-Urbino, regione Marche).
Il regime climatico dell'area di elaborazione del "Prosciutto di Carpegna" è determinante nella
dinamica del ciclo produttivo che è strettamente collegato all'andamento meteorologico
caratteristico ed alle particolari condizioni ambientali.
Articolo 3.
Materie prime
Il "Prosciutto di Carpegna" è derivato dalle cosce dei suini pesanti corrispondenti alle caratteristiche
dell'art.2. Nel procedimento di salatura si impiega cloruro di sodio marino macinato a secco.
Articolo 4.
Metodo di elaborazione
Subito dopo la macellazione le cosce isolate della carcassa sono sottoposte a refrigerazione per
almeno 24 ore fino al raggiungimento di una temperatura interna fra 0 e 1°C, successivamente si
procede alla rifilatura con "Taglio corto classico".
Le cosce così preparate sono consegnate, entro 96 ore dalla macellazione, allo stabilimento di
elaborazione, avendo cura che il prodotto, se non viene lavorato entro le 24 ore dalla consegna, sia
riposto in un ambiente a temperatura compresa tra –1° C e +4° C.
Entro le 24 ore dall'arrivo delle cosce fresche nello stabilimento di elaborazione, le stesse vengono
sottoposte ad apposito massaggio con spremitura dei grandi vasi sanguigni e quindi al successivo
primo procedimento di salagione con impiego di cloruro di sodio marino macinato a secco.
Le cosce così preparate sono tenute fino a sette giorni in locali con condizioni di temperatura non
inferiore a 0° C e di umidità elevata. Dopo di che si procede alla rimozione del sale residuo in
superficie ed all'ulteriore massaggio con spremitura dei vasi sanguigni.
Successivamente si passa alla seconda salagione, effettuata in locali ad atmosfera controllata, che si
protrae per non oltre 11 giorni.
Dopo l'eliminazione del sale in eccesso mediante battitura e spazzolatura segue una fase di
maturazione in ambienti con temperatura e umidità controllate, per circa due mesi. Successivamente
si ha una fase di prelavaggio, lavaggio ed asciugatura. Infine si effettua la pre-stagionatura sempre
in condizioni ambientali controllate tali da favorire una lenta riduzione del tenore di umidità delle
cosce. Caratteristica di questa fase è la tradizionale legatura, mediante corda passata “a strozzo”
nella parte superiore del gambo ovvero attraverso la foratura della cotenna in corrispondenza
dell’osso dello stinco.
In seguito i prosciutti sono battuti, toelettati e stuccati utilizzando esclusivamente metodi
tradizionali e manuali.
In tutte le fasi di lavorazione è vietato l'utilizzo di additivi chimici.
Articolo 5.
Stagionatura
Dopo le stuccature il prodotto viene trasferito in appositi ambienti di stagionatura caratterizzati da
temperature comprese tra 15°C e 20°C ed umidità relativa del 65-80%. Durante la stagionatura è
consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidità naturale, tenuto conto dei fattori
climatici presenti nel Comune di Carpegna. Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla
commercializzazione, non dura meno di 13 mesi.
Articolo 6.
Caratteristiche
All'atto della immissione al consumo il "Prosciutto di Carpegna" presenta le seguenti caratteristiche
fisiche, organolettiche, chimiche e chimico-fisiche:
Caratteristiche fisiche:
- Forma: tondeggiante, non globosa, tendente al piatto, con sufficiente strato di grasso nella parte
opposta all'anca;
- Peso: non inferiore a 8 kg;
- Aspetto al taglio: colore tendenzialmente rosa salmonato, con adeguata quantità di grasso solido,
di colore bianco rosato all'esterno.
Caratteristiche organolettiche:
- Profumo: delicato e penetrante di carne stagionata;
- Gusto: delicato e fragrante;
- Consistenza: tenera ed elastica delle carni;
Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:
- Umidità percentuale compresa nell’intervallo tra 57 e 63%
- Rapporto sale/umidità (quoziente del rapporto tra la composizione percentuale in cloruro di sodio
e la percentuale di umidità) : compreso tra 7,8 ed 11,2;
- Rapporto umidità/proteine (quoziente del rapporto tra la percentuale di umidità e la percentuale di
proteine totali) : compreso nell’intervallo tra 1,9 e 2,5
- Indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni azotate solubili in acido
tricoloroacetico – TCA – riferite al contenuto in azoto totale) non inferiore a 24 e non superiore a 31-.
Articolo 7.
Controlli
Il controllo per l’applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo
privato autorizzato o da un’autorità pubblica designata, conformemente a quanto stabilito dagli
articoli 10 e 11 del Reg. CE n. 510/2006.
Articolo 8.
Designazione e presentazione
Il "Prosciutto di Carpegna" è immesso al consumo provvisto di apposito contrassegno che identifica
il prodotto.
Il contrassegno è costituito dal simbolo che segue nella Figura 1, recante la dicitura "Prosciutto di
Carpegna" apposto con marchiatura a fuoco.
Il prodotto viene commercializzato anche come "disossato pressato" o "disossato all'addobbo"
previa asportazione totale dello stucco e dei grassi esterni superflui.
È consentito il confezionamento del prodotto, anche affettato, sottovuoto o in atmosfera modificata,
utilizzando prosciutti stagionati di almeno 14 mesi.
La designazione della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Carpegna" deve essere fatta
in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta
ed essere immediatamente seguita dalla menzione "Denominazione di Origine Protetta".
Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione.
È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito
l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché
non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di
aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.