La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della denominazione di origine controllata “Venezia” comprende tutto il territorio amministrativo delle province di Venezia e Treviso.
La viticoltura nell’area veneziana e trevigiana è presente sin dall’epoca romana come testimoniano i
numerosi reperti ritrovati. Con le invasioni barbariche una buona parte di queste campagne vennero
distrutte. Nel medioevo, i vescovi di Concordia Sagittaria vollero la costruzione dell’Abbazia di
Summaga, affidata ai Benedettini i quali contribuirono all’espansione delle terre coltivate a vite e
frumento. I monasteri diventarono veri centri di insegnamento e a partire dall’800 importanti punti
di riferimento per l’attività viticola ed enologica. Successivamente, grazie alla Repubblica
Veneziana, nasce una viti-vinicoltura che possiamo definire “aristocratica” e che permette ai
contadini di acquisire nuove informazioni e nuove tecniche vitivinicole.
I vini di Venezia avevano una qualità che i vini “foresti” (stranieri) spesso non avevano, grazie sia
alla predisposizione ambientale alla coltivazione della vite, sia alla corsa al miglioramento della
qualità da parte dei nobili, per affermare il loro prestigio anche nella produzione vitivinicola.
Il comparto viti-vinicolo dell’area DOC Venezia negli ultimi 20-25 anni, dopo i danni da gelo del
1985, ha dato una nuova impostazione ai vigneti basata su densità di impianto e scelte clonali
finalizzati ad una maggiore qualità dei vini. È sulle basi di questa storia millenaria, fatta di studio,
dedizione e tenacia dell’uomo che si sono poste le basi per la nascita nel 2010 della DOC Venezia.
Venezia Doc (foto www.consorziovinivenezia.it)
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata “Venezia” con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Chardonnay e Pinot grigio, è riservata ai vini
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale almeno l’85% dei
corrispondenti vitigni. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni a
bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e
Venezia.
I vini a denominazione di origine controllata “Venezia” rosato o rosè (anche in versione spumante e
frizzante) deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
- Raboso Piave e/o Raboso veronese per almeno il 70%;
- Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni non aromatici,
idonee alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia fino a un massimo del 30% iscritti nel
Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino.
Il vino a denominazione di origine controllata “Venezia” rosso deve essere ottenuto dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Merlot per almeno il 50%;
- Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni a bacca di
colore analogo non aromatiche, idonee alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia fino a
un massimo del 50% iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino.
Il vino a denominazione di origine controllata “Venezia” bianco frizzante e bianco spumante devono
essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
- Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano e/o Glera per almeno il 50%,
possono concorrere alla produzione di detto vino fino ad un massimo del 50%, le uve provenienti da
altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatiche, idonei alla coltivazione per le province di
Treviso e Venezia, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino.
I vini a denominazione di origine controllata «Venezia» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Chardonnay:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Pinot grigio:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Merlot:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Cabernet franc:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Cabernet Sauvignon:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Rosato o rosé:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Bianco spumante:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Rosato o rosé spumante:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Bianco frizzante:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Rosato / rosè frizzante:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Rosso:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
I vini a denominazione di origine controllata «Venezia» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Chardonnay:
- colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: secco, armonico, caratteristico.
Pinot grigio:
- colore: da giallo paglierino al ramato;
- odore: intenso, caratteristico;
- sapore: vellutato, morbido e armonico.
Merlot:
- colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;
- sapore: morbido, armonico, di pieno corpo.
Cabernet franc:
- colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso, caratteristico, con profumo intenso e persistente;
- sapore: asciutto, pieno.
Cabernet Sauvignon:
- colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso caratteristico, intenso, persistente;
- sapore: secco, pieno, morbido.
Rosato o rosé:
- colore: rosato più o meno tenue;
- odore: fruttato, delicato;
- sapore: secco, vivace, armonico.
Bianco spumante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato e fruttato;
- sapore: da brut al demisec, fresco, armonico.
Rosato o rosé spumante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: rosato più o meno tenue;
- odore: caratteristico, fruttato talvolta con sentore di lievito;
- sapore: da brut al demisec, fresco, armonico.
Bianco frizzante:
- spuma: fine ed elegante;
- colore: giallo paglierino;
- odore: delicato, fruttato;
- sapore: da secco ad amabile, armonico, gradevole.
Rosato / rosè frizzante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: rosato più o meno tenue;
- odore: delicato, fruttato;
- sapore: da secco ad amabile, armonico, vellutato.
Rosso:
- colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso intenso e persistente;
- sapore: secco, armonico, vellutato.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
Variano a seconda della tipologia di vino.