A) Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere
prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte
d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San
Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e
Lavagno in provincia di Verona.
B) Le uve atte a produrre il vino "Soave” Classico, devono essere prodotte nella zona riconosciuta
con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (Gazzetta Ufficiale n.289 del 16 dicembre 1931), che
comprende in parte il territorio dei comuni di Soave e Monteforte d’Alpone.
C) Le uve atte a produrre i vini "Soave" designati con la specificazione aggiuntiva della sottozona “Colli Scaligeri” devono essere prodotte nella zona che è così delimitata... (omissis).
Il territorio di Soave era già in epoca romana un “pagus” cioè un distretto campagnolo vitivinicolo
circoscritto, noto per la sua buona posizione e per l’intensità delle coltivazioni. Dalle uve si
ottenevano anche peculiari vini “acinatici”, risultato di un tradizionale metodo di appassimento
delle uve, come citato al tempo del re goto Teodorico in alcune epistole (A.D. 503), che
raccomandava ai produttori veronesi di ricercare per la mensa reale questi vini “soavissimi e
corposi”, e di non dimenticare quello ottenuto dalle uve bianche che “riluce come lattea bevanda, di
chiara purità… di gioviale candidezza e di soavità incredibile”. Nel 680 dC testimonianze indicano
l’uso della pergola veronese, forma tradizionale di allevamento della vite in questa zona, utilizzata
ancora oggi. Un’importante testimonianza della cultura vitivinicola di questi luoghi nel Medioevo
appare su una lapide muraria del Palazzo di Giustizia di Soave, datata 1375.
La crescita della produzione e della rinomanza dei vini Soave ha portato nel 1924 ad un primo
provvedimento di tutela per la difesa di vini tipici, seguito dalla nascita del Consorzio per la difesa
del Vino Tipico Soave. Studi approfonditi finalizzati a delineare le caratteristiche specifiche dei
vini e a delimitare la zona di produzione, furono il presupposto per richiedere ed ottenere dal
Ministero italiano, nell’ottobre del 1931, il riconoscimento della prima zona delimitata per la
produzione del “Vino Tipico Soave”. L’atto ufficiale di riconoscimento è il Regio Decreto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.289 del 16/12/1931, sulla base del quale nel 1968 è stata
delimitata la zona storica della Denominazione Soave Classico DOC. Attualmente il comprensorio
del Soave esprime un considerevole numero di eccellenze enologiche che vengono ogni anno
premiate dalle principali guide internazioni del settore. Notevoli e costanti i riconoscimenti ottenuti
anche nei principali concorsi enologici in tutto il mondo.
Consorzio di Tutela Soave Doc
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai
vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), e
Chardonnay.
In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresì concorrere le uve provenienti
dai vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la provincia di Verona.
I vini a denominazione di origine controllata «Soave» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
A) "Soave" (compreso "Soave” Classico e “Soave” Colli Scaligeri):
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol per il “Soave” e 11,00% vol per il “Soave” Classico e per il “Soave” Colli Scaligeri;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l per il “Soave” e 16,0 g/l per il “Soave” Classico e per il “Soave” Colli Scaligeri.
B) “Soave” spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
I vini a denominazione di origine controllata «Soave» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
A) "Soave" (compreso "Soave” Classico e “Soave” Colli Scaligeri):
colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;
odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo.
B) “Soave” spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo brillante;
odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi extra brut o brut o extra dry o
dry.
I vini possono essere talvolta elaborati secondo la pratica tradizionale anche in recipienti di legno.
Il Soave Doc si abbina a preparazioni poco strutturate, del genere antipasti di mare, risotto ai frutti di mare, preparazioni con la presenza di uova, primi piatti con sugo bianco di pesce, pesci di mare bolliti e delicatamente conditi. Va servito a una temperatura di 8-10°C.
La versione Spumante si abbina a crostate di frutta e va degustato a una temperatua di 6-8°C.