Prosecco Rosè DOC - Prosecco DOP - Spumante rosé
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOP e IGP

Zona di produzione e storia

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono essere prodotte nella zona che comprende le province di: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.

Il nome deciso dal Consorzio di tutela del Prosecco Doc per il nuovo vino è “Prosecco spumante rosé millesimato”.

Prosecco DOP — Spumante rosé
Prosecco DOP — Spumante rosé

Disciplinare di produzione - Prosecco DOP — Spumante rosé

1. Prosecco DOP — Spumante rosé — nella categoria VS e VSQ
È inserita la tipologia spumante rosé al fine di introdurre nella denominazione una produzione di spumante ottenuto da vitigni Glera B. e Pinot nero vinificato in rosso.

2. Prosecco DOP — Spumante rosé — Base ampelografica
La tipologia spumante rosé prevede la seguente composizione di varietà di viti: Glera B. minimo 85 %, massimo 90 %; Pinot nero vinificato in rosso minimo 10 %, massimo 15 %. Detta composizione permette di ottenere la colorazione «rosé».

3. Prosecco DOP — Spumante rosé — Resa di uva ad ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo
La resa massima di uva della varietà Pinot nero è stata stabilita a 13. 500 kg/ha per consentire una maggiore concentrazione di sostanza colorante ed una maggiore stabilità della stessa.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è stato indicato a 9 % vol.

4. Prosecco DOP — Spumante rosé — Elaborazione
La tipologia deve essere prodotta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave con un periodo di elaborazione non inferiore a 60 giorni. Tale modalità di produzione consente al lievito di rilasciare dei composti come le mannoproteine le quali svolgono un’azione protettiva della sostanza colorante nei confronti dell’ossidazione e dell’anidrite solforosa, inoltre conferisce una maggiore complessità olfattiva e gustativa.

5. Prosecco DOP — Spumante rosé — Pratiche enologiche
E’ consentita nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino spumante rosé e vino spumante di qualità rosé, l’aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot nero, in quantità non inferiore al 10 % e non superiore al 15 %, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera B. impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve Pinot nero, in aggiunta a quello consentito per tale pratica, non superi la percentuale del 15 %.

6. Prosecco DOP — Spumante rosé — Caratteristiche al consumo
In conseguenza della introduzione della tipologia spumante rosé, sono indicate le caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche.

7. Prosecco DOP — Spumante rosé — Etichettatura termine millesimato
Nell’etichettatura di tale tipologia è obbligatorio indicare il termine millesimato, seguito dall’anno di produzione delle uve in conformità all’articolo 49, comma 1 del regolamento delegato (UE) 2019/33della Commissione.

8. Prosecco DOP — Spumante rosé — Immissione al consumo
È prevista l’immissione al consumo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia al fine di consentire un maggior affinamento del prodotto.

Abbinamenti e temperatura di servizio

Ottimo come aperitivo, è un vino da tutto pasto che si abbina egregiamente a piatti freddi e leggeri, come una caprese o un vassoio di prosciutto crudo di media stagionatura, con risotti alle verdure, secondi piatti di pesce non troppo elaborati e carni bianche arrosto o grigliate. Temperatura di servizio 8-10°C.

Zootecnia Cani e gatti Coltivazioni erbacee Fruttiferi Coltivazioni forestali Insetti Prodotti tipici Funghi Parchi ed aree protette
Copyright © www.agraria.org - Codice ISSN 1970-2620 - Webmaster: Marco Salvaterra - info@agraria.org - Privacy