La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la
indicazione geografica tipica «Veneto orientale» rientra nelle province di Venezia e di Treviso.
Tale zona risulta delimitata come appresso.
Provincia di Venezia: l'area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese ed al punto di
intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso.
Provincia di Treviso: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Motta di Livenza e di Meduna
di Livenza.
La viticoltura nell’area veneziana e trevigiana è presente sin dall’epoca romana come testimoniano i
numerosi reperti ritrovati. Con le invasioni barbariche una buona parte di queste campagne vennero
distrutte. Nel medioevo, i vescovi di Concordia Sagittaria vollero la costruzione dell’Abbazia di
Summaga, affidata ai Benedettini i quali contribuirono all’espansione delle terre coltivate a vite e
frumento. I monasteri diventarono veri centri di insegnamento e a partire dall’800 importanti punti
di riferimento per l’attività viticola ed enologica. Successivamente, grazie alla Repubblica
Veneziana, nasce una viti-vinicoltura che possiamo definire “aristocratica” e che permette ai
contadini di acquisire nuove informazioni e nuove tecniche vitivinicole.
L’indicazione geografica “Veneto orientale”, è stata utilizzata con continuità dai produttori
vitivinicoli della zona a partire dal 1977.
Veneto Orientale IGT (foto www.vegal.it)
La indicazione geografica tipica «Veneto orientale», è riservata ai seguenti vini:
- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei
alla coltivazione per le rispettive province di Venezia e Treviso.
L'indicazione geografica tipica «Veneto orientale» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni,
o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale: Chardonnay, I.M. 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco,
Pinot grigio, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tai (da Tocai friulano), Traminer
aromatico, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Cabernet franc, Cabernet
Sauvignon, Franconia, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco),
Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Ancellotta,
Carmenère, Syrah, Merzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Manzoni rosa e Manzoni moscato è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno
l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le
uve dei vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Venezia e Treviso, fino ad un
massimo del 15%.
Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve
dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.
I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» possono utilizzare la specificazione del
nome di due vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive aree amministrative sopra indicate, alle
condizioni previste dalla normativa comunitaria.
I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» con la specificazione di uno o due dei
vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini
derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.
I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
- acidità totale minima: 3.5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l.
rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;
- acidità totale minima: 3.5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.
rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
novello (anche con riferimento al nome di vitigno):
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
I vini rossi della indicazione geografica tipica“Veneto Orientale” sono caratterizzati dalle diverse
tonalità del rosso in relazione alla maturità delle uve fino ad arrivare al rosso rubino al granato; con
riferimento alle diversità dei terreni possono essere più accentuate le note di frutta oppure quelle
erbacee. Nel complesso il gusto è equilibrato, sapido talvolta tannico, ottimo l’equilibrio acido.
Per i vini bianchi giovani il colore è normalmente da giallo scarico al paglierino con riflessi
verdognoli più o meno intensi. I profumi in relazione al processo di produzione possono evidenziare
note floreali che vanno verso il fruttato.
I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimicofisico,
mentre al sapore e all’odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.
Variano a seconda della tipologia di vino.