La denominazione di origine controllata «Valdadige» od in lingua tedesca «Etschtaler», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Rosato, Pinot grigio, Pinot bianco, Chardonnay, Schiava e Frizzante.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» devono essere
prodotte nell'intero territorio dei comuni appresso indicati:
Provincia di Trento:
Avio, Ala, Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Calavino, Cembra, Drò, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino,
Lavis, Lisignano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago, Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenno,
Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambano.
Provincia di Bolzano:
Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina
all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal, Renon, Riflano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesino,
Tirolo, Vedena.
Provincia di Verona (Veneto):
Brentino Belluno, Dolcè, Rivoli Veronese.
Vigneti nella Valle dell'Adige (foto Putin1969)
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Valdadige» è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve prodotte
dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonnay, da soli o congiuntamente, in
misura non inferiore al 20%.
Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La denominazione di origine controllata «Valdadige» è riservata al vino rosso o rosato ottenuto dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave (sottovarietà e sinonimi), minimo 50%;
Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per
la differenza.
La denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione di vitigno Chardonnay, Pinot
bianco e Pinot grigio è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%.
Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e
autorizzati nelle rispettive province, presenti nei vigneti in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata «Valdadige» con la specificazione di vitigno «Schiava» è riservata
al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava
grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l'85%. Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province, presenti nei vigneti in ambito
aziendale fino ad un massimo del 15%.
I vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Valdadige» bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Valdadige» rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Valdadige» rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Valdadige» Pinot bianco:
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Valdadige» Pinot grigio:
zuccheri riduttori residui: massimo 6,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Valdadige» Chardonnay:
zuccheri riduttori residui: massimo 6,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Valdadige» Schiava:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Valdadige» Chardonnay e Pinot bianco frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Valdadige» bianco:
colore: paglierino;
profumo: vinoso, gradevole e caratteristico;
sapore: armonico, fresco, moderatamente acido e talvolta amabile;
«Valdadige» rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: armonico, moderatamente acido, talvolta amabile;
«Valdadige» rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole, delicato;
sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile;
«Valdadige» Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, fresco, sapido;
«Valdadige» Pinot grigio:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, pieno;
«Valdadige» Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, sapido, armonico;
«Valdadige» Schiava:
colore: da granato a rubino;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: morbido, moderatamente acido, talvolta amabile;
«Valdadige» Chardonnay e Pinot bianco frizzante:
spuma: sottile, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: secco o amabile.
Variano a seconda della tipologia di vino.