1) La zona di produzione della denominazione di origine controllata “Valpolicella” comprende in
tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in
Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola
ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e
Montecchia di Crosara.
2) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine
controllata “Valpolicella” designabili con la specificazione geografica Valpantena è così delimitata... (omissis).
3) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine
controllata “Valpolicella” designabili con la menzione Classico comprende i Comuni di Negrar,
Marano, Fumane, Sant'Ambrogio, S. Pietro in Cariano.
Le prime coltivazioni della «Vitis vinifera L. », si attribuiscono alla civiltà paleoveneta o a quella
etrusco-retica che fiorì tra il VII e il V secolo a.C. e che persistette durante la dominazione romana
in Valpolicella, nel «Pagus Arusnatium». Il primo vino che si produceva nella zona, che oggi è la “Valpolicella”, era conosciuto come «retico», perché prodotto nella zona collinare e montana della
provincia veronese-romana, chiamata “Retia”. Fra le ipotesi sull’origine del nome “Valpolicella”,
sembra che possa derivare dal latino “Polesella” che significa terra dai molti frutti o da “Vallispolis-cellae” cioè valle dalle molte cantine. Molte sono anche le citazioni dell’attività di
vinificazione in Valpolicella da parte dei classici greco-romani a testimonianza dell’importanza
viticola della zona. Nei secoli successivi la viticoltura in Valpolicella è cresciuta molto e ha iniziato
a specializzarsi come attestato dalla prima catalogazione ampelografia del XIX secolo, che
ufficializza, tra l’altro, “la corvina” quale cultivar tipica della Valpolicella.
Numerosi sono gli studiosi che dedicarono lezioni e scritti ai vitigni della Valpolicella; nel 1881
Stefano de' Stefani curò la prima delimitazione delle zone produttive dei vini di Verona in cui erano
citati i “Vini della Valpolicella”; tale definizione della zona ed il miglioramento delle tecniche di
produzione e di vinificazione nei successivi ottant’anni hanno portato nel 1968 all’approvazione
ufficiale del primo Disciplinare di produzione del vino “Valpolicella” con il riconoscimento della
DOC (Decreto Presidente della Repubblica 21.08.1968).
Al fine di tutelare l’identità delle diverse tipologie inserite nella denominazione “Valpolicella”,
“Valpolicella Ripasso”, “Recioto della Valpolicella”e “Amarone della Valpolicella”, il 24 marzo
2010 sono stati adottati appositi decreti ministeriali con i quali le quattro suddette tipologie, sono
state rese autonome.
Attualmente la denominazione “Valpolicella” è presente in numerosi mercati europei ed
extraeuropei; grazie alla notorietà della denominazione, il territorio è meta di numerosi turisti
italiani e stranieri e nel 2009, è stato nominato migliore regione viticola dell’anno dalla prestigiosa
rivista americana Wine Enthusiast.
Giornalisti e scrittori hanno dedicato libri e pubblicazioni alla Valpolicella e ai suoi vini, i quali
sono citati ed oggetto di riconoscimento nelle più importanti guide: Buoni Vini d'Italia Touring
Club, Vini d’Italia Gambero Rosso, Veronelli, Luca Maroni, Espresso, Wine Enthusiast.
Valpolicella Doc
Base ampelografica
I vini della denominazione di origine controllata “Valpolicella” devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la
presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di
Corvina;
- Rondinella dal 5 % al 30 % .
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve
provenienti dai vitigni:
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona di cui al
Registro nazionale delle varietà di viti, nella misura massima del 15%, con un limite
massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla
coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti.
Il vino a denominazione di origine controllata “Valpolicella”, anche con le specificazioni “classico”, “Valpantena” e “superiore”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,00% vol (con un residuo alcolometrico
volumico potenziale massimo di 0,40% vol) e 12,00% vol. per la tipologia “superiore”;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 20,0 g/l per la tipologia “superiore”.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
I vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che ricorda talvolta le mandorle
amare;
- sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico.
Si abbina a carni alla griglia, pollame e pollame nobile al forno o in casseruola, paste al forno con sughi di carne, formaggi stagionati non troppo piccanti. Va servito a una temperatura di 16-18°C.