La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata <<Garda>>
è così delimitata:
1) provincia di Verona, comprende l’intero territorio dei comuni di: Bardolino,
Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Garda, lllasi, Lazise, Mezzane, Montecchia di Crosara,
Roncà, Sant'Ambrogio Valpoticella, S. Giovanni Ilarione, San Pietro in Cariano, Tregnago, e in parte il
territorio dei comuni di: Affi, Badia, Calavena, Brentino Belluno, Bussolengo, Caldiero, Caprino
Veronese, Cerro, Cavaion, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Fumane, Grezzana, Lavagno,
Marano, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera, Rivoli, San Bonifacio, San
Martino B.A., San Mauro di Saline, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri dei Benaco, Valeggio sul
Mincio, Verona, Vestenanuova, Villafranca.
2) Provincia di Mantova, comprende in toto il territorio dei comuni di:
Monzambano, Ponti sul Mincio, e in parte il territorio dei comuni di:
Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Solferino e Volta Mantovana.
3) Provincia di Brescia, comprende l'intero territorio dei comuni di:
Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera,
Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, S. Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline,
Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del lago, Calvagese della Riviera,
Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo Sirmione.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata <<Garda>> designabili con la
specificazione <<Classico>> di cui all'art. 2, lettera B), comprende l’intero territorio dei seguenti
comuni in provincia di Brescia:
Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera,
Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, San Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline,
Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano dei Lago, Calvagese della Riviera,
Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo, Sirmione.
Garda Doc - Garda Classico Doc
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Garganega;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Chardonnay;
Tai (limitatamente ai territori della provincia di Verona)
Riesling italico;
Riesling;
Cortese;
Sauvignon,
è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno 85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere atta produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca
bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia e nella provincia di Verona,
presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino a un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Mertot;
Pinot nero;
Marzemino;
Corvina;
Barbera,
è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera,
non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia e nella provincia di Verona, presenti
nei vigneti, in ambito aziendale, fino a un massimo del 15%.
La specificazione "Cabernet" è riservata ai vini ottenuti impiegando congiuntamente le uve dei vitigni
Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenère.
La denominazione di origine <<Garda>> con la specificazione <<Classico>> può essere rivendicata soltanto per le seguenti
tipologie:
bianco;
chiaretto;
rosso, anche nella tipologia novello;
rosso superiore;
Groppello;
Groppello riserva.
La denominazione di origine controllata <<Garda>> con la specificazione aggiuntiva <<Classico>>
nella tipologia bianco deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la
seguente composizione varietale:
Riesling e/o Riesling italico minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia e per la provincia
di Verona fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da
vino.
La denominazione di origine controllata <<Garda>> con la specificazione aggiuntiva <<Classico>>
nelle tipologie, rosso, rosso superiore e chiaretto deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti
aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione varietale:
Groppello (nei tipi Gentile, S.Stefano e Mocasina) minimo 30%;
Marzemino minimo 5%;
Sangiovese minimo 5%;
Barbera minimo 5%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve
provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia presenti nei vigneti fino ad un
massimo complessivo del 10%.
La denominazione di origine controllata <<Garda>> con la specificazione aggiuntiva <<Classico>> nelle tipologie Groppello e Groppello Riserva deve essere ottenuta dalle uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dal vitigno Groppello nei tipi Gentile, Mocasina e Groppellone. Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre , le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
a) I vini a denominazione di origine controllata <<Garda>> all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
<<Garda>> Garganega:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
<<Garda>> Pinot bianco:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,50% vol;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
<<Garda>> Pinot grigio:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
<<Garda>> Chardonnay:
-titolo alcolometrico volumico totale: 10,50% vol;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
<<Garda>> Tai:
-titolo alcolometrico volumico totale: 10,50% vol;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
<<Garda>> Riesling:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
<<Garda>> Riesling italico:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
<<Garda>> Cortese:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
<<Garda>> Sauvignon:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
<<Garda>> Cabernet:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
<<Garda>> Cabernet sauvignon:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
<<Garda>> Merlot:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
<<Garda>> Pinot nero:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
<<Garda>> Marzemíno:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
<<Garda>> Corvina:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
<<Garda>> Barbera:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
-acidità totale minima: 4,5 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
<<Garda>> Frizzante:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.
<<Garda>> Pinot bianco, <<Garda>> Chardonnay e <<Garda>> Ríesling spumanti:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
-acidità totale minima: 5,50 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.
<<Garda>> rosè:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
-acidità totale minima: 5,00 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
-residuo zuccherino: non superiore a 49 gr/l.
b) i vini a denominazione di origine controllata <<Garda>> con la specificazione Classico» all'atto della immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
<<Garda>> classico bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
<<Garda>> classico chiaretto:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
<<Garda>> classico rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Garda" classico rosso novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l..
<<Garda>> classico rosso superiore:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
<<Garda>> classico Groppello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
<<Garda>> classico Groppello riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
E’ facoltà dei Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
I vini a denominazione di origine controllata «Garda» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) I vini a denominazione di origine controllata <<Garda>> all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
<<Garda>> Garganega:
-colore: giallo paglierino;
-odore: gradevole, caratteristico;
-sapore: armonico, pieno, talvolta amabile.
<<Garda>> Pinot bianco:
-colore: giallo paglierino;
-odore: gradevole, caratteristico;
-sapore: armonico, fresco, sapido, talvolta abboccato.
<<Garda>> Pinot grigio:
-colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
-odore: gradevole caratteristico; sapore: pieno, armonico
-talvolta abboccato.
<<Garda>> Chardonnay:
-colore: paglierino;
-odore: gradevole caratteristico;
-sapore: fresco, sapido, armonico, talvolta abboccato.
<<Garda>> Tai:
-colore: paglierino;
-odore: vinoso,gradevole caratteristico;
-sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato.
<<Garda>> Riesling:
-colore: giallo paglierino;
-odore: gradevole caratteristico;
-sapore: armonico, pieno, talvolta abboccato.
<<Garda>> Riesling italico:
-colore: giallo paglierino;
-odore: gradevole caratteristico;
-sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato.
<<Garda>> Cortese:
-colore: paglierino;
-odore: gradevole caratteristico;
-sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato.
<<Garda>> Sauvignon:
-colore: giallo paglierino;
-odore: delicato leggermente aromatico;
-sapore: armonico, talvolta abboccato.
<<Garda>> Cabernet:
-colore: rosso rubino più o meno intenso;
-odore: vinoso, gradevole;
-sapore: armonico, moderatamente acidulo.
<<Garda>> Cabernet sauvignon:
-colore: rosso rubino;
-odore: gradevole caratteristico, legger-mente erbaceo;
-sapore: armonico.
<<Garda>> Merlot:
-colore: rosso rubino;
-odore: vinoso, caratteristico;
-sapore: pieno, gradevole, armonico.
<<Garda>> Pinot nero:
-colore: rosso rubino;
-odore: delicato, gradevole, caratteristico;
-sapore: piacevole vinoso, armonico.
<<Garda>> Marzemíno:
-colore: rosso rubino;
-odore: caratteristico, gradevole;
-sapore: armonico, pieno, gradevole.
<<Garda>> Corvina:
-colore: rosso rubino;
-odore: delicato, fresco, gradevole;
-sapore: piacevole, armonico.
<<Garda>> Barbera:
-colore: rosso rubino;
-odore: caratteristico e gradevole;
-sapore: pieno vinoso giustamente tannico.
<<Garda>> Frizzante:
-colore: giallo paglierino;
-odore: gradevole, caratteristico;
-sapore: secco o amabile, fruttato.
<<Garda>> Pinot bianco, <<Garda>> Chardonnay e <<Garda>> Ríesling spumanti:
-spuma: sottile con grana fine e persistente;
-colore: paglierino brillante;
-odore: gradevole, caratteristico;
-sapore: secco o amabile fruttato.
<<Garda>> rosè:
-spuma sottile con grana fine e persistente;
-colore: rosato più o meno intenso;
-odore: fragrante con sentore fruttato quando è spumantizzato con il metodo charmat, bouquet fine
composto proprio della fermentazione in bottiglia qualora spumantizzato con il metodo tradizionale;
-sapore: fresco, sapido, persistente, con sensazione finale di ammandortato.
b) i vini a denominazione di origine controllata <<Garda>> con la specificazione Classico» all'atto della immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
<<Garda>> classico bianco:
colore: paglierino con riflessi verdolini, brillante;
profumo: fresco, delicato, e caratteristico, con eventuali toni floreali;
sapore: armonico, vellutato con leggera vena salina ed eventuale retrogusto leggermente
ammandorlato.
<<Garda>> classico chiaretto:
colore: da rosa petalo di rosa a rosato cerasuolo con riflessi rubini;
profumo: fine, intenso, con eventuali sentori floreali e fruttati;
sapore: secco, fresco, fine, sapido con spiccata salinità ed eventualmente con leggero retrogusto
ammandorlato.
<<Garda>> classico rosso:
colore: rosso rubino brillante;
profumo: vinoso, caratteristico, da giovane può essere fruttato in seguito anche speziato;
sapore:
sapido,
caratteristico, fine con salinità caratteristica ed eventuale retrogusto ammandorlato.
"Garda" classico rosso novello:
colore: rosso rubino con note violacee;
profumo: intenso di frutti rossi e fiori;
sapore: gusto fresco e sapido, tannicita' delicata.
<<Garda>> classico rosso superiore:
colore: rosso rubino con riflessi granati;
profumo: ampio, complesso, caldo talvolta speziato;
sapore: vellutato, gradevole di nobile stoffa, con retrogusto di mandorla amara, eventualmente con
lieve sapore di legno derivato dall’affinamento in botte.
<<Garda>> classico Groppello:
colore: rosso rubino brillante;
profumo: vinoso, caratteristico, da giovane può essere fruttato in seguito anche speziato;
sapore:
sapido,
caratteristico, fine con salinità caratteristica ed eventuale retrogusto ammandorlato.
<<Garda>> classico Groppello riserva:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico, speziato di spezie dolci;
sapore: vellutato, sapido, rotondo, giustamente tannico con fondo ammandorlato, eventualmente con
lieve sentore di legno derivato dall’affinamento in botte.
E’ facoltà dei Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Variano a seconda della tipologia di vino.