La denominazione di origine controllata «Zagarolo» è riservata al vino bianco, anche della tipologia
superiore, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di
produzione.
La zona di produzione del vino «Zagarolo» comprende tutto il territorio del comune di Gallicano e parte di quello di Zagarolo, in provincia di Roma.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Zagarolo”.
La presenza della viticoltura nell’area delimitata risale all’epoca romana: gli Statuti della Comunità
di Zagarolo, emanati il 31 luglio 1552, contengono numerosi capitoli che stabilivano le zone da
destinare a vigneto, le modalità per determinare l’epoca della vendemmia e regolavano il
commercio del vino.
Nei corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principe del territorio, fino
all’attualità, come testimonia la Sagra dell’uva, che si svolge annualmente a Zagarolo, e giunta alla
sessantottesima edizione.
Grazie alle loro peculiarità, numerosi sono i riconoscimenti che hanno ricevuto e continuano a
ottenere, i vini a DOC “Zagarolo” sia in ambito locale, nazionale che internazionale; ben figurano
inoltre sulle principali guide nazionali.
Zagarolo (foto www.romeartlover.it)
Base ampelografica
Il vino «Zagarolo» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da viti dei vitigni presenti nei vigneti
nelle proporzioni indicate a fianco di ciascuno di essi:
Malvasia (bianca di Candia e puntinata) fino ad un massimo del 70%;
Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve bianche provenienti da viti dei vitigni
Bellone e Bombino, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti.
Il vino «Zagarolo» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol (12,50% vol per il Superiore);
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti
dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Il vino «Zagarolo» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: vinoso, delicato, gradevole;
- sapore: secco (o amabile), morbido, caratteristico, armonico.
Zagarolo: si accompagna ad antipasti, primi piatti con sughi di pesce, carciofi, frittate, fritture di pesce. Temperatura di servizio 8° - 10°C.