La denominazione di origine controllata «Castelli Romani» è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed a i requisiti del disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Castelli Romani» bianco secco, amabile, frizzante;
«Castelli Romani» rosso secco, amabile, frizzante e novello;
«Castelli Romani» rosato secco, amabile, frizzante.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «CastelliRomani» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende, in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo e San Cesareo e parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni: Ardea, Artena, Montecompatri, Pomezia e Roma e, in provincia di Latina, l’intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei territori amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Castelli romani”.
La presenza della viticoltura nell’area delimitata risale all’epoca dei Romani che destinavano a
vigneto le terre più idonee e perciò preferivano il suolo vulcanico dell’antico vulcano laziale posto a
sud di Roma. Le più importanti ville situate nei dintorni di Roma, nell’area dei Colli Albani,
corrispondente agli odierni Castelli Romani, possedevano grandi spazi dedicati alla conservazione
del vino: molti vini famosi all’epoca dei romani molti provenivano dai Colli Albani.
I vigneti dei Castelli romani, indicati dai Georgici tra quelli atti a produrre i migliori vini dell’epoca
romana (Tusculum, Albano, Aricinum), hanno superati indenni i secoli bui del Medioevo e sono
giunti fino a noi dopo essere stati ammirati ed immortalati da poeti, scrittori e pittori del Gran Tour.
Ad ulteriore testimonianza dello stretto legame del vino con il territorio si ricordano le numerose
sagre e feste che annualmente vengono celebrate nei paesi ricadenti nell’areale di produzione e tra
cui spiccano la Sagra dell’uva di Marino (la prima edizione risale al 1925) e la Festa dell’uva e dei
vini di Velletri (1930).
Anche nel presente, i vini a DOC Castelli Romani hanno ricevuto e continuano a ottenere numerosi
riconoscimenti nei concorsi sia nazionali, sia internazionali e ben figurano sulle principali guide
nazionali.
Castelli Romani Doc
Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» bianco nelle tipologie secco,
amabile e frizzante deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, disgiuntamente o congiuntamente, dai vitigni:
Malvasia (bianca di Candia e puntinata) e Trebbiano (toscano, di Soave, verde e giallo).
Alla produzione di detto vino possono concorrere, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca
bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà
di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare fino ad un massimo del 30%.
Il vino a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» rosso nelle tipologie secco,
amabile, frizzante e novello, deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, disgiuntamente o congiuntamente, dai vitigni:
Cesanese, Merlot, Montepulciano, Nero buono e Sangiovese.
Alla produzione di detto vino possono concorrere, da soli o congiuntamente, altri vitigni
a bacca nera fino ad un massimo del 15%.
Il vino a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» rosato nelle tipologie secco,
amabile e frizzante, deve essere ottenuto dall’uvaggio tra uve a bacca bianca ed uve a bacca nera o
dalla lavorazione in rosato delle uve a bacca nera provenienti dai vigneti di cui sopra.
I vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Castelli Romani» bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Castelli Romani» rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Castelli Romani» rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti sopraindicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
I vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Castelli Romani» bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: fruttato, intenso, ricorda l’uva ammostata nel tipo novello;
sapore: fresco, armonico, secco, talvolta frizzante e/o amabile.
«Castelli Romani» rosato:
colore: rosa più o meno intenso, talvolta con tonalità rubino;
odore: fruttato, intenso, vinoso;
sapore: fresco, armonico, secco, talvolta frizzante e/o amabile.
«Castelli Romani» rosso:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, persistente, caratteristico, fruttato per il tipo novello;
sapore: fresco, armonico, secco, rotondo, talvolta frizzante e/o amabile, vivace e fragrante per il tipo
novello.
Castelli Romani bianco: si abbina a minestre asciutte, primi piatti a base di pesce, risotti con verdure. Temperatura di servizio 10°C.
Castelli Romani rosato: vino a tutto pasto e viene preferibilmente associato a salumi, minestre, piatti a base di uova. Temperatura di servizio 12° - 14°C.
Castelli romani rosso: va abbinato ad arrosti di carni rosse alla griglia o a pollame e coniglio alla cacciatora. Temperatura di servizio 18°C.