La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» è riservata ai seguenti vini:
bianco, anche nella tipologia frizzante;
rosso anche nella tipologia novello, frizzante;
rosato, anche nella tipologia frizzante;
passito;
con la specificazione del nome del/i vitigno/i, anche nelle tipologie frizzante e novello
limitatamente ai rossi.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Frosinone.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Frusinate o del Frusinate”.
La coltivazione della vite nell’area del Frusinate ha origini antichissime, ad opera delle popolazioni
successivamente inglobate dai Romani. L’ideale linea di congiunzione fra la viticoltura etrusca e
quella greca è ben visibile nel territorio delimitato: infatti, nella parte centrale e settentrionale della
provincia di Frosinone, è possibile ancora oggi imbattersi in viti maritate a tutori vivi o lasciate
correre su festoni alti sul terreno.
Col passare dei secoli la coltivazione della vite ha avuto sempre un ruolo molto importante
nell’economia agraria della regione come testimoniano, ad esempio, gli statuti delle principali città
o gli archivi dei monasteri che sorgono ancora oggi numerosi nella zona. La rete dei monasteri
benedettini, costituita da abbazie e piccoli monasteri sparsi sul territorio, contribuì non poco allo
sviluppo dell’agricoltura in generale e della viticoltura in particolare.
Nel 1595 il Bacci nell’ opera De naturali vinorum historia cita i vini di Anagni “che bastavano
quattro anni..” e nel 1756 il Passeroni parlando di Arpino riporta “..la bontà del vino.”. Il Rampoldi
nella Corografia dell’Italia, riporta numerose notizie circa la produzione di vino nell’area
delimitata: per Alatri “..i dintorni abbondano di ulivi e di viti”, per Alvito scrive “.. il territorio è
ubertoso di viti”, per Casalvieri “ed ubertosa di buoni oli e di prelibati vini”, per Ceccano “..sito
fertile di cereali e di viti” e per Cervaro “..fruttifero di viti”. Il Giornale di scienze mediche (1848)
descrivendo i vini della provincia di Terra di Lavoro riporta “..ottimi sono quelli di Arpino, e
lodatissimi quelli dei terreni di Alvito”.
Negli Atti dell’inchiesta sulla condizione della classe agricola (1883) l’autore, descrivendo
l’agricoltura del circondario di Sora, riporta “La ricchezza agricola principale di questa regione è
costituita dalla coltura della vite, che è diffusissima in quasi tutti i comuni del circondario..”
Sempre negli Atti dell’inchiesta sulla condizione della classe agricola sono censiti oltre 50 vitigni e
sono indicati come maggiormente coltivati i vitigni a bacca bianca Buonvino, Capolongo,
Pampanaro, Passerina, Romanesco e Trebbiano verde ed a bacca rossa Cesanese affilano, Cesanese
nostrale, Lecinaro, Olivella e Tagliaferro.
Frosinone
Base ampelografica
I vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei
vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio a bacca di colore corrispondente ed iscritti nel
Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare.
La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione di uno dei
vitigni sottoindicati:
Sangiovese, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Passerina, Malvasia, Pinot bianco, Syrah,
Bellone, Moscato bianco, Olivella, Bombino, Capolongo, Maturano, Lecinaro, Pampanaro è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno
l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per
la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del
Frusinate» è consentito utilizzare il riferimento in etichetta al nome di 2 o 3 vitigni tra quelli indicati
singolarmente al terzo capoverso, a condizione che:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale,
di ciascuno dei due o tre vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni
non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
- l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo
apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni.
Il vino ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» passito, deve essere ottenuto
per almeno l'85% da uve delle varietà Cesanese comune e/o Cesanese di Affile; possono
concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate», anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
«Frusinate» o «del Frusinate» bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
E’ prevista la tipologia frizzante.
«Frusinate» o «del Frusinate» rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
E’ prevista la tipologia novello e frizzante.
«Frusinate» o «del Frusinate» rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E’ prevista la tipologia frizzante.
«Frusinate» o «del Frusinate» passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
I vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate», anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
«Frusinate» o «del Frusinate» bianco:
colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo;
odore: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido.
«Frusinate» o «del Frusinate» rosso:
colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: complesso, fruttato;
sapore: armonico, tipico.
«Frusinate» o «del Frusinate» rosato:
colore: rosato cerasuolo più o meno intenso;
odore: fine, gradevole;
sapore: armonico, delicato, vellutato.
«Frusinate» o «del Frusinate» passito:
colore: rosso più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fruttato;
sapore: dolce, armonico.
I vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Variano a seconda della tipologia.