La denominazione di origine controllata «Genazzano» è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere prodotte nella zona che comprende per intero il comune di Genazzano ed in parte quelli di Olevano Romano, San Vito Romano, Cave in provincia di Roma e Paliano in provincia di Frosinone.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Genazzano”.
La presenza della viticoltura nell’area delimitata risale all’epoca romana: Galeno, che aveva
formato un giudizio su tutti i vini conosciuti, descrivendo il vino Prenestino si contenta di
nominarlo fra i vini più esquisiti senza aggiungervi altra parola, perché a tutti noto, e da tutti
celebrato.
Nel medioevo gli Statuta Olibani, emanati il 15 gennaio 1364, regolamentavano la vita del Castro
Olibana che si estendeva sul territorio degli attuali comuni di Olevano romano e Genazzano.
Contengono numerosi capitoli che stabilivano le zone da destinare a vigneto, le modalità per
determinare l’epoca della vendemmia e regolavano il commercio del vino.
Nei corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principe del territorio, fino
all’attualità, come testimonia la Sagra del vino Genazzano la cui prima edizione risale all’ultimo
dopoguerra.
Anche nel presente, i vini a DOC Genazzano hanno ricevuto e continuano a ottenere numerosi
riconoscimenti nei concorsi sia nazionali, sia internazionali e ben figurano sulle principali guide
nazionali.
Genazzano (foto www.ilmiolazio.it)
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la percentuale varietale appresso indicata:
- Genazzano bianco:
Malvasia di Candia: minimo 85%;
altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente,
fino ad un massimo del 15%.
- Genazzano rosso:
Ciliegiolo: minimo 85%;
altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente,
fino ad un massimo del 15%.
I vini a denominazione di origine controllata «Genazzano », all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
«Genazzano» bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Genazzano» rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;
acidità totale minima: 5,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
I vini a denominazione di origine controllata «Genazzano », all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
«Genazzano» bianco:
colore: bianco paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;
odore: delicato, più o meno fruttato;
sapore: sapido, vivace, fresco, armonico.
«Genazzano» rosso:
colore: rosso rubino brillante, vivace, di media intensità;
odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco e delicato;
sapore: vivace, fresco.
Variano a seconda della tipologia di vino.