La denominazione di origine controllata «Aprilia» è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per le tipologie:
- Bianco di Aprilia;
- Rosso di Aprilia
- Rosato di Aprilia;
- Merlot di Aprilia.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende: in provincia di Latina tutto il territorio comunale di Aprilia e parte di quello dei comuni di Cisterna e Latina ed in provincia di Roma parte del territorio comunale di Nettuno.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Aprilia”.
La presenza della viticoltura nell’area delimitata risale all’epoca preromana, ma iniziò a declinare
già ai tempi Plinio a causa disboscamenti selvaggi che provocarono la formazione di zone
acquitrinose e paludose e l’insorgere della malaria, spostandosi progressivamente verso le zone
limitrofe più interne e poste ad una altitudine maggiore. Al Rinascimento risalgono i primi lavori di
bonifica della palude pontina ad opera del papa Leone X, che furono proseguiti da papa Sisto V e da
Pio VI sul finire del Settecento: ciò permise di rendere coltivabili molti terreni contribuendo alla
rinascita dell’agricoltura. La bonifica definitiva della risale agli anni trenta del secolo scorso e ha
permesso il totale recupero dei terreni. L’Agro fu diviso in unità terriere di estensione variabile a
seconda della fertilità del terreno e con una media di 20 ha per ogni gruppo familiare, che ebbe in
dotazione una casa colonica (il podere), munita dei servizi civili e agricoli necessari. Nel periodo
ottobre-novembre 1932 iniziò l’immigrazione di circa 60 mila contadini veneti, friulani ed emiliani
(soprattutto ferraresi) che dovevano popolare l’Agro bonificato. Diedero origine ad una
vitivinicoltura che, da una iniziale destinazione per l’autoconsumo (con varietà tipiche delle loro
terre di origine come il Sangiovese ed il Merlot) in quanto il vino era considerato un alimento
corroborante per il lavoro, passò progressivamente, segnatamente negli anni settanta del secolo
scorso, ad una viticoltura da reddito.
Grazie alle loro peculiarità, numerosi sono i riconoscimenti ottenuti dai vini a DOC Aprilia sia in
ambito locale, nazionale che internazionale; ben figurano inoltre sulle principali guide nazionali.
Anche nei concorsi sia nazionali, sia internazionali i vini hanno ricevuto e continuano a ottenere
numerosi riconoscimenti.
Aprilia Doc
Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata “Aprilia” deve essere ottenuto dalle uve provenienti
dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Bianco di Aprilia
Trebbiano Toscano almeno il 50%;
Chardonnay dal 5% al 35%;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino a
un massimo del 15% del totale.
- Rosso e Rosato di Aprilia
Sangiovese almeno il 50%;
Cabernet Sauvignon dal 5% al 25%;
Merlot fino dal 5% al 25%
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino a
un massimo del 15% del totale.
- Merlot di Aprilia
Merlot non meno dell’ 85%;
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino a
un massimo del 15% del totale.
I vini a denominazione di origine controllata “Aprilia” devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
“Bianco di Aprilia”:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Rosso di Aprilia”:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Rosato di Aprilia”:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Merlot di Aprilia”:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore.
I vini a denominazione di origine controllata “Aprilia” devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
“Bianco di Aprilia”:
- colore: giallo paglierino talora con riflessi verdolini.
- odore: intenso, caratteristico, con note floreali.
- sapore: secco, intenso, equilibrato.
“Rosso di Aprilia”:
- colore: rosso rubino con riflessi granati con l’invecchiamento.
- odore: intenso, fine con sentori di frutta matura
- sapore: secco, intenso, armonico, di giusto corpo.
“Rosato di Aprilia”:
- colore: rosa tenue
- odore: delicato, floreale
- sapore: fresco, secco, sapido.
“Merlot di Aprilia”:
- colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso, gradevole;
- sapore: secco, di corpo caratteristico.
Variano a seconda della tipologia di vino.