La denominazione di origine controllata «Circeo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed a i requisiti del disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Circeo» bianco;
«Circeo» bianco frizzante;
«Circeo» bianco spumante;
«Circeo» rosso;
«Circeo» rosso novello;
«Circeo» rosso frizzante;
«Circeo» rosato;
«Circeo» rosato frizzante
«Circeo» Trebbiano;
«Circeo» Merlot;
«Circeo» Sangiovese.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Circeo” comprende parte del territorio dei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina in provincia di Latina.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Circeo”.
All’epoca dei Romani il Cecubo si produceva principalmente nell’agro di Amyclae (antichissima
colonia greca distrutta in tempi remoti, che era sita sul mare tra Terracina e Gaeta) e la coltivazione
si estendeva nella pianura di Fundis (Fondi), Anxur (Terracina) e sui colli Cecubi. Orazio Flacco,
riporta nelle Odi, che il vino Cecubo si produceva tra Amyclae e Fundis e sui colli Cecubi: Vitruvio
Pollione loda il vino cecubo che si produceva tra Terracina e Fondi; Plinio conferma che nella zona
di Amyclae lo si coltivava maritato al pioppo e Columella riporta che veniva coltivato oltre che a
Fondi, anche a Gaeta e Formia.
L’agricoltura ed in particolare la viticoltura dell’areale di Terracina iniziò a declinare già ai tempi
Plinio, spostandosi progressivamente verso le zone limitrofe più a sud (Gaeta, Formia), o verso i
territori più acclivi situati sulle pendici dei monti Lepini; la formazione del latifondo e la
diminuzione della popolazione colonica completarono la decadenza della viticoltura che per secoli
si ridusse su superfici limitate anche a causa dei disboscamenti selvaggi che provocarono la
formazione di zone acquitrinose e paludose e l’insorgere della malaria. Le aree coltivabili rimasero
nella fascia pedemontana o lungo la duna fossile, verso il litorale tirrenico (le aree più rilevate del
territorio): gli interventi dell’uomo sempre più limitati fecero estendere la palude senza soluzione di
continuità, longitudinalmente, nelle zone più depresse, dall’abitato di Cisterna fin quasi a Terracina.
Risalgono al Rinascimento i primi lavori di bonifica della palude pontina ad opera del papa Leone
X che furono proseguiti da Sisto V e da Pio VI sul finire del Settecento: ciò permise di rendere
coltivabili molti terreni contribuendo alla rinascita dell’agricoltura. La bonifica definitiva della
palude effettuata negli anni trenta del secolo scorso, ha ottenuto il totale recupero dei terreni agricoli
e ha permesso un nuovo sviluppo dell’agricoltura e della viticoltura.
Grazie alle loro peculiarità, numerosi sono i riconoscimenti ottenuti dai vini a DOC Circeo sia in
ambito locale, nazionale che internazionale; ben figurano inoltre sulle principali guide nazionali.
Anche nei concorsi sia nazionali, sia internazionali i vini hanno ricevuto e continuano a ottenere
numerosi riconoscimenti.
Promontorio del Circeo (foto http://doveviaggi.corriere.it)
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata “Circeo” devono essere ottenuti dalle uve provenienti
dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- “Circeo” bianco secco, frizzante e spumante:
Trebbiano Toscano non meno del 55%;
Chardonnay fino a un massimo del 30%;
Malvasia del Lazio fino a un massimo del 30%;
Altri vitigni a bacca bianca idonei per la coltivazione per la Regione Lazio, sino a un massimo del
15%.
- “Circeo” rosso, rosato secco anche nei tipi novello (limitatamente al rosso) o frizzante:
Merlot non meno del 55%;
Sangiovese fino al 30%;
Cabernet Sauvignon fino al 30%.
Altri vitigni a bacca rossa idonei per la coltivazione per la Regione Lazio, sino a un massimo del
15%.
E' consentita l'indicazione del monovitigno per le seguenti varietà:
- Trebbiano
- Merlot
- Sangiovese
solo per quei vini ottenuti da vigneti composti in ambito aziendale dai corrispondenti vitigni per
almeno l'85%. Per la restante percentuale, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
delle varietà di vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.
I vini a denominazione di origine controllata “Circeo” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Circeo” bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
“Circeo” rosso
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
E' prevista la tipologia frizzante.
“Circeo” rosso novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Circeo” rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
“Circeo” Trebbiano:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Circeo” Sangiovese:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Circeo Merlot”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Circeo” Spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e di modificare con proprio decreto i
sopra indicati limiti di acidità totale e dell'estratto non riduttore.
Il vino “Circeo” rosso può fregiarsi della menzione Riserva, qualora all'atto dell'immissione al
consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50% vol e sia stato sottoposto
ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di
legno, a decorrere dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.
I vini a denominazione di origine controllata “Circeo” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Circeo” bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fragrante, armonico, fruttato;
sapore: secco, fresco, armonico.
“Circeo” rosso:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, di buona corposita', armonico.
“Circeo” rosso novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;
odore: fruttato, persistente e caratteristico;
sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo, vivace.
“Circeo” rosato:
colore: rosato più o meno intenso con riflessi violacei;
odore: fine, gradevole;
sapore: secco o amabile, armonico, delicato, vellutato.
“Circeo” Trebbiano:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: delicatamente vinoso, gradevole;
sapore: secco, fresco, sapido con retrogusto caratteristico.
“Circeo” Sangiovese:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fragrante;
sapore: asciutto, sapido, giustamente tannico.
“Circeo Merlot”:
colore: rubino con riflessi violacei;
odore: caratteristico, fragrante;
sapore: pieno, morbido, armonico.
“Circeo” Spumante:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: fragrante, fruttato;
sapore: armonico, vivace.
Variano a seconda della tipologia di vino.