Frascati DOC
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOP e IGP

Zona di produzione e storia

La zona di produzione delle uve del vino «Frascati» comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Frascati”.
La presenza della viticoltura nell’area delimitata risale all’epoca romana: complice la natura del suolo e il clima temperato, la coltivazione della vite ha trovato nella zona anticamente denominata Tusculum (Tuscolo) il luogo ideale e favorevole per la sua progressiva espansione e specializzazione.
Risale al V secolo a. C. una pittura parietale raffigurante due caproni che si affrontano sotto un ricco tralcio di vite carico di turgidi grappoli. Si tratta di uno dei reperti archeologici del Tuscolo conservati dal 1940 nel Castello di Agliè, in Piemonte.
Tra i più antichi ed illustri intenditori del "Frascati" spicca Marco Porzio Catone detto il Censore, che nel suo celebre trattato De Agricultura fissò le norme di coltivazione e vinificazione. Originario di una famiglia di viticoltori tuscolani, gradiva egli stesso porsi al lavoro delle sue terre assieme ai propri dipendenti, dividendone poi il cibo semplice ed il vino genuino.
Varrone ricorda le feste tuscolane "Vinalia" per il vino nuovo del Tuscolo ed alcuni provvedimenti relativi alla sua esportazione in Roma: a Tuscolo s’era provveduto per legge che nessuno mandasse vino nuovo in città prima che fossero celebrate le feste del vino. Con questo buon vino, a detta di Macrobio, Ortensio innaffiava i celebri platani che aveva piantato sulle liete pendici tuscolane perché crescessero più rigogliosi.
Successivamente, in una bolla di Papa Sergio I (687-701), sono citate “vigne sotto Frascati, fra la via Appia e la via Latina, dove si incrociano gli antichi acquedotti”.
Gli Statuti concessi alla città di Frascati da Marcantonio Colonna, Signore e Vicario di Papa Giulio II della Rovere, datati 1515, stabilivano, in alcuni importantissimi articoli, le zone da destinare a vigneto, le modalità per determinare l’epoca della vendemmia e regolavano il commercio del vino: precisamente detta l'art. 96: “che il vino delli forestieri si venda a ellezione dei soprastanti” (quindi un Consorzio di Difesa e Tutela ante litteram) e “Statuimo et ordiniamo che qualunque del detto castello, ovvero altri che venda vino, che lo portassi fori d'esso castello, a vendere in esso, che sia vino latino, non sia lecito a nessuno venderlo più di quello che gli sarà imposto dagli soprastanti, et chi contraffarà paghi pena di soldi vinti per qualunque volta et per qualunque misura”.
Sante Lacerio, bottigliere di Papa Paolo III (1534-1549), in una lettera sulla qualità dei vini in circolazione afferma che il vino migliore si produce a suo giudizio a Frascati, Marino e a Grottaferrata.
Nella guida ai viaggiatori Itinerario italiano o sia descrizione dei viaggi per le strade più frequentate delle principali città italiane del 1828, per Frascati riporta “è circondata di giardini, di vigne, di oliveti”
Nei corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principe del territorio, fino all’attualità, come testimoniano i toponimi delle località che costituivano e costituiscono i luoghi di produzione del Frascati: il Mattei nelle Memorie istoriche dell’antico Tuscolo, oggi Frascati (1711) riporta vigna di Villa Mondragone, vigna dei Signori Cavalletti, vigna sita in Vermicino, vigna nella tenuta di San Matteo, vigna dei PP Camaldolesi, vigna nella Tenuta di S. Croce, come il gesuita Eschinardi, nella approfondita Descrizione di Roma e dell’Agro romano (1750), che riporta numerose località dove ancora oggi sono presenti vigneti (Borghetto, Osteria del Fico, Molara e Osteria della Molara, Prata Porci), e afferma “.. una Terra situata in amenissimo luogo appartenente alla Casa Borghese, che vi ha comode abitazioni, e delizie, essendo luogo abbondante di vini”.
Grazie alle loro peculiarità, numerosi sono i riconoscimenti che hanno ricevuto e continuano a ottenere, i vini a DOC Frascati sia in ambito locale, nazionale che internazionale; ben figurano inoltre sulle principali guide nazionali.

Frascati Frascati Doc (foto www.consorziofrascati.it)

Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualifiche

Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», anche nella tipologia «Spumante», deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%;
Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
Le altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15% di questo 30%.
La base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Frascati», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati», potranno usufruire della denominazione medesima.

Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Il vino «Frascati Spumante» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore.

Caratteristiche organolettiche

Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;
sapore: sapido, morbido, secco, amabile o abboccato.

Il vino «Frascati Spumante» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: fine, caratteristico;
sapore: armonico, da brut a extradry.

Abbinamenti e temperatura di servizio

Il Frascati si accompagna perfettamente ad antipasti, minestre, primi e secondi piatti di pesce e carni bianche, formaggi di media stagionatura, oltre ad essere ottimo come aperitivo. Temperatura di servizio 8° - 10°C.
Il Frascati spumante si abbina ad antipasti freddi e caldi, piatti di pasta con sughi a base di pesce, carciofi alla romana e alla giudia, frittate contadine, fritture di pesce azzurro, spezzatini di vitello, coniglio, pollo. Temperatura di servizio 8° - 10°C.

Zootecnia Cani e gatti Coltivazioni erbacee Fruttiferi Coltivazioni forestali Insetti Prodotti tipici Funghi Parchi ed aree protette
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