Marino DOC
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOP e IGP

Zona di produzione e storia

La denominazione d’origine controllata “Marino” è riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Marino” anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce;
“Marino” superiore anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce;
“Marino” frizzante anche nei tipi abboccato o amabile;
“Marino” spumante secco o amabile;
“Marino” vendemmia tardiva amabile o dolce;
“Marino” passito anche nei tipi amabile o dolce;
“Marino” Malvasia del Lazio;
“Marino” Trebbiano verde (Verdicchio bianco);
“Marino” Greco;
“Marino” Bellone;
“Marino” Bombino.
La specificazione “Classico” è consentita per i vini della zona di origine più antica e solo per le seguenti tipologie:
“Marino” classico anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce;
“Marino” classico superiore anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce;
“Marino” classico vendemmia tardiva anche nei tipi amabile o dolce;
“Marino” classico passito anche nei tipi amabile o dolce.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d’origine “Marino” comprende l’intero territorio del comune di Marino, di Ciampino e in parte, il territorio dei comuni di Roma e Castelgandolfo, in provincia di Roma.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Marino”. La presenza della viticoltura nell’area delimitata risale all’epoca romana che destinavano a vigneto le terre più idonee e perciò preferivano il suolo vulcanico dell’antico vulcano laziale posto a sud di Roma. Nel corso dei secoli il vino di Marino ha continuato a godere notorietà tanto che nel 1536 fu servito alla mensa di Carlo V, l’uomo più potente del mondo, l’imperatore sul cui regno, si diceva, non tramontasse mai il sole, per quanto era esteso il suo dominio da un continente, il quale ebbe ad elogiarlo sopra tutti gli altri presenti alla sua pur vasta mensa.
Nella Gerarchia cardinalizia (1703), il Piazza riporta per Marino che “Nel 1580 fu ceduto il Convento de' Padri Agostiniani, commodo di moderne abitazioni, giardino , viali , e vigna ampia per diporto ameno de' Religiosi, e per il loro congruo mantenimento sino al numero di dodeci, e più Religiosi”: chiaramente doveva trattarsi di una vigna molto estesa.
Nella Corografia fisica, storica e statistica dell' Italia (1843) Volume 10, il Zuccagni-Orlandini scrive “Il territorio di Marino è di una fertilità celebrata anche dagli antichi; le coltivazioni rurali vi prosperano , specialmente quelle degli erbaggi e del vino”, mentre Sui colli albani e tusculani:
lettere Di Oreste Raggi (1844) si trova “Ora se ti piace conoscere l' industria e i costumi dei Marinesi oltre dall'abbondanza e bontà dei vini come in tutti questi d'intorni...”.
Nei corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principe del territorio, fino all’attualità, come testimonia la Sagra dell’uva di Marino, forse prima in Italia in ordine di tempo, senz’altro la più famosa, la cui prima edizione si è svolta nel 1925: in occasione della Sagra dalle fontane pubbliche zampilla vino.
Grazie alle loro peculiarità, numerosi sono i riconoscimenti ottenuti dai vini a DOC Marino sia in ambito locale, nazionale che internazionale; ben figurano inoltre sulle principali guide nazionali.
Anche nei concorsi sia nazionali, sia internazionali i vini hanno ricevuto e continuano a ottenere numerosi riconoscimenti.

Marino Doc (foto www.consorziotutelavinomarino.com)

Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualifiche

Base ampelografica
Concorrono alla produzione dei vini "Marino" le uve provenienti dai seguenti vitigni presenti, in ambito aziendale, nelle proporzioni sotto indicate:
Malvasia bianca di Candia (nota come Malvasia rossa) non inferiore al 50%;
possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca da soli o congiuntamente, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, fino al massimo del 50% con esclusione dei vitigni aromatici.
La denominazione di origine controllata “Marino”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Malvasia del Lazio, Trebbiano verde (sinonimo di Verdicchio bianco), Bellone, Greco e Bombino, è riservata ai vini ottenuti per almeno l’85% del corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo idonee alla coltivazione per la Regione Lazio, con esclusione
dei vitigni aromatici.
La base ampelografica dei vigneti già iscritti allo schedario viticolo della D.O.C. dei vini “Marino”, con esclusione delle tipologie con indicazioni di vitigno, deve essere adeguata entro la decima vendemmia riferita alla data di approvazione del disciplinare di produzione. È inoltre consentito che, in ambito aziendale, la base ampelografica dei vigneti possa essere adeguata parzialmente, purché tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella prevista dal presente disciplinare di produzione.

I vini vini a denominazione d’origine “Marino” devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

“Marino”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Marino” superiore:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Marino” frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Marino” spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Marino” vendemmia tardiva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

“Marino” passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui svolto almeno 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

“Marino” Malvasia del Lazio:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

“Marino” Trebbiano verde:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Marino” Greco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Marino” Bellone:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Marino” Bombino:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Marino” classico:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Marino” classico superiore:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Marino” classico vendemmia tardiva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo:15,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

“Marino” classico passito:
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 15,00% vol di cui svolto almeno il 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati relativi all’acidità totale e all’estratto non riduttore minimo.

Caratteristiche organolettiche

I vini vini a denominazione d’origine “Marino” devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

“Marino”:
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso delicato con sentore di fruttato;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo.

“Marino” superiore:
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso persistente con sentore di fruttato ed eventuale sentore di legno;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo.

“Marino” frizzante:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole delicato con sentore di fruttato;
sapore: frizzante, vinoso, morbido talvolta abboccato o amabile;
spuma: vivace evanescente.

“Marino” spumante:
colore: giallo paglierino intenso;
odore: gradevole delicato caratteristico;
sapore: sapido, vivace e armonico;
spuma: vivace, fine persistente.

“Marino” vendemmia tardiva:
colore: giallo dorato;
odore: gradevole, delicato caratteristico;
sapore: amabile o dolce, armonioso.

“Marino” passito:
colore: ambrato con riflessi dorati;
odore: vinoso, gradevole, delicato caratteristico;
sapore: amabile dolce, talvolta vellutato, armonico.

“Marino” Malvasia del Lazio:
colore: giallo dorato;
odore: vinoso, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, sapido, armonico.

“Marino” Trebbiano verde:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: intenso, aroma di mandorla amara;
sapore: secco, di buona acidità, di medio corpo.

“Marino” Greco:
colore: giallo dorato;
odore: gradevole, profumo intenso, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, vellutato, di medio corpo.

“Marino” Bellone:
colore: giallo intenso;
odore: profumo vinoso, intenso, persistente, tipico;
sapore: secco o abboccato, armonico, leggermente amarognolo.

“Marino” Bombino:
colore: giallo paglierino;
odore: profumo delicato, di buona persistenza, tipico;
sapore: secco o abboccato, vellutato, armonico.

“Marino” classico:
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso persistente con sentore di fruttato ed eventuale sentore di legno;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo.

“Marino” classico superiore:
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso persistente con sentore di fruttato ed eventuale sentore di legno;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo.

“Marino” classico vendemmia tardiva:
colore: giallo dorato;
odore: ampio, fine caratteristico;
sapore: amabile o dolce, pieno armonico.

“Marino” classico passito:
colore: dorato con riflessi dorati;
odore: vinoso, gradevole, ampio, caratteristico;
sapore: amabile e talvolta dolce, vellutato armonico.

Abbinamenti e temperatura di servizio

Variano a seconda della tipologia di vino.

Zootecnia Cani e gatti Coltivazioni erbacee Fruttiferi Coltivazioni forestali Insetti Prodotti tipici Funghi Parchi ed aree protette
Copyright © www.agraria.org - Codice ISSN 1970-2620 - Webmaster: Marco Salvaterra - info@agraria.org - Privacy