La denominazione di origine controllata «Nettuno» è riservata ai vini:
«Nettuno» bianco nelle tipologie secco e frizzante;
«Nettuno» bianco Bellone localmente noto come Cacchione nelle tipologie secco e frizzante;
«Nettuno» rosso nella tipologia secco;
«Nettuno» rosato nella tipologia secco e frizzante;
«Nettuno» novello.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» devono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Nettuno e Anzio, in provincia di Roma.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino «Nettuno».
La presenza della viticoltura nell’area delimitata risale all’epoca romana: i georgici citano le
coltivazioni della zona e nel Medioevo e nel Rinascimento i contratti agrari ed i documenti di varia
natura, conservati presso gli archivi monastici, confermano la diffusione di tale coltura.
Nella Topografia statistica dello stato pontificio (1857), Adone Palmieri, riporta per Nettuno “vi
sono pochi oliveti, ma vigneti molti” e per Anzio “Il Regnante Sovrano vi acquistò anche il Palagio
coll'annesso giardino e villa, oggi ridotta a vigna, costruitovi nel 1732 dal Cardinale Albani”. Il
Rasi, in Sul porto e territorio di Anzio: discorso istorico con sommario (1832,) annota “Beni
dell’Ospedale dei poveri di Nettuno: terreno, già Vigne di diversi Particolari di Nettuno”, e riporta “merita osservazione la possidenza del signor cardinale Cesi, poiché nel catasto dal 1600 in poi
trovansi notati tutti i possessori primi delle vigne”, ed ancora ”La vigna d' Anzo d' opre settanta
paga il canone parte al rev. capitolo « di s. Giovanni, e l'altra parte al ven. ospedale de' poveri di
Nettuno, confinante da « levante colla vigna di Francesco Segnero, e da ponente colla vigna
dell'eminentissimo signor cardinale Albani..”.
Nei corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo importante nell’economia agricola del
territorio contribuendo allo sviluppo sociale ed economico dell’area come testimonia la Sagra del
vino Nettuno che circa un ventennio rinnova la tradizione della viticoltura nettunense.
Anche nel presente, i vini a DOC «Nettuno» hanno ricevuto e continuano a ottenere numerosi
riconoscimenti nei concorsi sia nazionali, sia internazionali e ben figurano sulle principali guide
nazionali.
Nettuno - Forte Sangallo (foto www.lietocolle.info)
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» devono essere ottenuti da uve provenienti
da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Nettuno» bianco:
Bellone, localmente noto come Cacchione dal 30 al 70%;
Trebbiano toscano dal 30 al 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, fra quelli idonei alla
coltivazione per la regione Lazio, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare, in misura non superiore al 20%.
La denominazione di origine controllata «Nettuno», con la specificazione del vitigno «Bellone» o «Cacchione», è riservata alla tipologia bianco prodotta con uve provenienti almeno per l’85% dallo
stesso vitigno e, per il restante 15%, da quelli idonei alla coltivazione per la regione Lazio.
«Nettuno» rosso e «Nettuno» novello:
Merlot dal 30 al 70%;
Sangiovese dal 30 al 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, fra quelli idonei alla
coltivazione per la regione Lazio, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare, in misura non superiore al 20%.
«Nettuno» rosato:
Sangiovese e Trebbiano toscano nella misura minima del 40% ciascuno.
Possono altresì concorrere altri vitigni, idonei alla coltivazione per la regione Lazio, iscritti nel
registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare,fino ad un massimo del
20%.
I vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Nettuno» bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.
«Nettuno» bianco Bellone localmente noto come Cacchione:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.
«Nettuno» rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.
«Nettuno» rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Nettuno» novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, nel sapore dei vini di cui sopra, ad
esclusione del novello, si potrà rilevare sentore di legno.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto
i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
I vini a denominazione di origine controllata «Nettuno» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Nettuno» bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico, secco.
«Nettuno» bianco Bellone localmente noto come Cacchione:
colore: giallo paglierino con riflessi giallognoli;
odore: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: fresco, armonico, secco.
«Nettuno» rosato:
colore: rosa più o meno intenso, talvolta con tonalità rubino;
odore: delicato, fruttato, vinoso;
sapore: fresco, armonico, secco.
«Nettuno» rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico, accentuato molto persistente;
sapore: armonico, pieno, gradevole, secco.
«Nettuno» novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: fruttato, persistente;
sapore: fresco, armonico, vivace per fragranza.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, nel sapore dei vini di cui sopra, ad esclusione del novello, si potrà rilevare sentore di legno.
Variano a seconda della tipologia di vino.