Le uve devono essere prodotte in quelle zone dell'astigiano più idonee a produzioni con le
caratteristiche ed il pregio previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona comprende:
a) l'intero territorio dei comuni di Bubbio, Cassinasco, Castelboglione, Castelletto Molina, Castel
Rocchero, Cessole, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero
Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, S. Giorgio
Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;
b) la porzione di territorio situata sulla destra orografica del torrente Belbo dei comuni di
Calamandrana, Canelli, Nizza Monferrato.
Il Dolcetto, antico vitigno autoctono che in Piemonte conta 11 denominazioni di origine, possiede una sua prestigiosa collocazione in una limitata area a sud di Asti.
L’ampia diffusione del Dolcetto nell’Alto Monferrato (e nella fascia preappenninica) è attestata già
da insigni studiosi e ampelografi piemontesi dei secoli XVIII e XIX quali Nuvolone e Gallesio, che
cita anche il sinonimo “uva d’Acqui”. Nel 1613 tal Gugliemo Prato, “cittadino Astese, Speziale e
Filosopho”, scriveva un trattato ove parlava dei ‘Dosseti’ come ‘rotondo e gentile vino di colore
assai grande e saporito, poco o punto agrestino’ lasciando intendere una certa diffusione nella zona
della Langa Astigiana, comuni aggregati alla Provincia di Asti nel 1935.
Dolcetto d'Asti Doc (foto www.viniastimonferrato.it)
Base ampelografica
Il vino "Dolcetto d'Asti" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno
Dolcetto.
I vini a denominazione di origine controllata "Dolcetto d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Dolcetto d'Asti":
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,50 %;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
"Dolcetto d'Asti" superiore:
titolo alcolometrico volumico minimo: 12,50 %;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
I vini a denominazione di origine controllata "Dolcetto d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Dolcetto d'Asti":
colore: rosso rubino vivo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto vellutato, armonico, di moderata acidità.
"Dolcetto d'Asti" superiore:
colore: rosso rubino vivo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto vellutato, armonico, di moderata acidità.
Il Dolcetto è un vino che si abbina bene a tutto pasto e che accompagna felicemente salumi, arrosti, carni bianche e formaggi molli o semiduri. Temperatura di servizio 16° - 20°C.